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Sentenza

Sentenza n. 1974/2026 - Roma, Sezione 2T

per l'annullamento della Determinazione Dirigenziale rep. n. CA/227/2025 del 28 gennaio 2025 (prot. n. CA/15006/2025), notificata il 29 gennaio 2025; dell’art. 18, comma 2°, lettera a), del Regolamento per l''esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale di Roma Capitale n. 35 del 16 marzo 2010;

Giustizia amministrativa202504398

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. II terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: divieto di prosecuzione e contestuale cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande esercitata sulla superficie eccedente quella autorizzata

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore commerciale)

Prevale il privato

La controversia

La società ha impugnato il provvedimento con cui Roma Capitale, a seguito di un accesso della Polizia Locale, ha contestato l’esercizio della somministrazione sull’intera superficie del locale, anziché sui soli 35 mq destinati a tale attività, rilevando la presenza di tavoli, sedie e divani in tutti gli ambienti. Con il primo motivo ha dedotto la violazione dell’art. 41 Cost., delle disposizioni regionali e dell’art. 18 del regolamento comunale sulla somministrazione, nonché carenza dei presupposti, difetto di istruttoria, carenza di motivazione, illogicità e ingiustizia manifeste, sostenendo che fosse rilevante soltanto la superficie destinata a servire la clientela presso il bancone e non il fatto che i clienti consumassero le bevande anche nelle altre aree del locale. Con il secondo motivo ha dedotto la violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990, evidenziando di avere presentato la comunicazione di subingresso il 3 maggio 2007 e di avere esercitato senza interruzioni l’attività nella forma contestata; secondo la ricorrente, decorso il termine previsto dall’art. 19, l’Amministrazione non avrebbe più potuto adottare un provvedimento meramente inibitorio senza rispettare le condizioni dell’autotutela. Con il terzo motivo ha contestato la legittimità dell’art. 18 del regolamento comunale per contrasto con gli artt. 2, 3, 41 e 42 Cost., con gli artt. 49 e 56 TFUE, con la direttiva 2006/123/CE e con varie disposizioni statali di liberalizzazione, deducendo anche violazione della proporzionalità, difetto assoluto di motivazione e disparità di trattamento; in subordine ha prospettato la rilevanza e la non manifesta infondatezza di una questione di legittimità costituzionale dell’art. 78, comma 2, l.r. Lazio n. 22/2019.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso sulla base del secondo motivo, ritenuto assorbente secondo il criterio della ragione più liquida, e ha annullato la determinazione impugnata. Il provvedimento comunale si limitava ad accertare l’esercizio della somministrazione sull’intera superficie del locale e la persistente violazione del limite dimensionale, senza considerare che l’attività era stata avviata nel 2007 mediante comunicazione di subingresso e, per quanto risultava agli atti, era proseguita ininterrottamente. Il giudice ha qualificato l’attività come iniziata in forza di SCIA, e non di un provvedimento autorizzativo, rilevando che l’atto impugnato aveva inibito l’attività senza revocare un’autorizzazione. Dopo la scadenza del termine ordinario per l’esercizio dei poteri inibitori, repressivi e conformativi previsti dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990, l’Amministrazione avrebbe potuto intervenire soltanto alle condizioni dell’art. 19, comma 4, e quindi nel rispetto dei presupposti dell’annullamento d’ufficio di cui all’art. 21-nonies l. 241/1990. La determinazione non conteneva alcun riferimento a un interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, al bilanciamento degli interessi coinvolti o agli ulteriori presupposti dell’autotutela. Gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Le spese di giudizio sono state compensate per la peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 19 l. 241/1990

    Il comma 3 attribuisce alla Pubblica Amministrazione poteri inibitori, repressivi e conformativi esercitabili entro il termine ordinario di sessanta giorni dalla presentazione della SCIA; il comma 4 consente, decorso tale termine, l’esercizio di tali poteri alle condizioni previste dall’art. 21-nonies.

    Decorso il termine ordinario previsto per il controllo sulla SCIA, l’intervento amministrativo non può consistere in un semplice divieto di prosecuzione, ma deve rispettare le condizioni dell’autotutela decisoria.

  • art. 21-nonies l. 241/1990

    Il potere deve essere esercitato in presenza delle condizioni previste per l’annullamento d’ufficio, con considerazione dell’interesse pubblico ulteriore rispetto al ripristino della legalità e bilanciamento degli interessi coinvolti.

    Il provvedimento adottato dopo la scadenza del termine di controllo sulla SCIA deve esplicitare i presupposti dell’annullamento d’ufficio, inclusi l’interesse pubblico ulteriore, il bilanciamento degli interessi e il rispetto del termine massimo previsto dalla norma.

  • art. 18 regolamento per l’esercizio delle attività di somministrazione di alimenti e bevande, approvato con d.c.c. Roma Capitale n. 35/2010

    La disposizione regolamentare è stata impugnata, ma il TAR non ne ha esaminato la legittimità sostanziale, avendo accolto il ricorso per violazione degli artt. 19 e 21-nonies l. 241/1990.

  • art. 78, comma 2, l.r. Lazio n. 22/2019

    La questione di legittimità costituzionale prospettata dalla ricorrente non è stata esaminata, poiché il ricorso è stato accolto per altra ragione.

Massime di principio

  • Quando un’attività soggetta a SCIA è esercitata da un periodo superiore al termine ordinario di controllo previsto dall’art. 19, comma 3, l. 241/1990, l’Amministrazione conserva i poteri inibitori, repressivi e conformativi soltanto alle condizioni previste dall’art. 21-nonies l. 241/1990, ai sensi dell’art. 19, comma 4.
  • Il provvedimento che, decorso il termine ordinario di controllo della SCIA, vieta la prosecuzione dell’attività è illegittimo se si limita ad accertare la violazione e a disporre la cessazione, senza esplicitare l’interesse pubblico ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, il bilanciamento degli interessi coinvolti e gli altri presupposti dell’annullamento d’ufficio.
  • La qualificazione formale dell’intervento amministrativo come divieto di prosecuzione non consente di eludere la disciplina dell’autotutela quando l’attività è stata avviata mediante SCIA e il termine ordinario per i controlli è ormai scaduto.

Come è indicizzato

MateriePubblici esercizi e somministrazioneSCIA e liberalizzazioniAutotutela
RamiCommercio e attività produttiveProcedimento amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaDifetto di motivazioneEccesso di potereLegittimo affidamento

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