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Cassazione Civile, Ordinanza n. 24986/2023 del 22/08/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (impresa)

La controversia

La controversia nasce da importazioni di transpallet manuali effettuate tramite un centro di assistenza doganale in regime di rappresentanza indiretta, con dichiarazione di origine preferenziale thailandese. A seguito di indagini OLAF emerse che l’esportatore thailandese non era in grado di comprovare l’origine preferenziale dei prodotti; l’Amministrazione doganale contestò quindi l’origine dichiarata ed emise avvisi di rettifica con recupero dei dazi e atti di contestazione delle sanzioni nei confronti dell’importatore e del centro doganale, obbligato in solido. In sede di merito, la CTR ritenne che l’annullamento, con sentenza non ancora passata in giudicato, del prodromico avviso di rettifica rendesse illegittimo l’atto sanzionatorio e che non vi fosse spazio per sospendere il giudizio. L’Amministrazione ricorrente ha dedotto con due motivi, trattati congiuntamente, la violazione dell’art. 295 c.p.c., dell’art. 19 d.lgs. 546/1992 e dell’art. 2909 c.c., sostenendo che la CTR avrebbe dovuto sospendere il giudizio per la pregiudizialità tra avviso di accertamento e atto sanzionatorio, poiché mancava un giudicato sulla causa pregiudicante; inoltre ha censurato l’affermazione di illegittimità dell’atto sanzionatorio per effetto di una sentenza non definitiva.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto non fondata la censura sulla sospensione necessaria ex art. 295 c.p.c., richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui, quando tra due giudizi vi sia un rapporto di pregiudizialità tecnica e la causa pregiudicante sia stata definita con sentenza non passata in giudicato, la sospensione del giudizio pregiudicato non è obbligatoria ai sensi dell’art. 295 c.p.c., ma può essere disposta facoltativamente ai sensi dell’art. 337, comma 2, c.p.c. La valutazione del giudice di merito circa la non sussistenza dei presupposti per sospendere il processo è stata ritenuta non sindacabile in sede di legittimità. Le spese sono state compensate, in ragione dell’intervento successivo del principio di diritto delle Sezioni Unite richiamato dalla Corte.

Norme richiamate

  • art. 295 c.p.c.

    La sospensione necessaria non è obbligatoria quando il giudizio pregiudicante sia definito con sentenza non passata in giudicato; la scelta della sospensione può essere rimessa al potere discrezionale del giudice nei limiti di cui all’art. 337, comma 2, c.p.c.

  • art. 337, comma 2, c.p.c.

    Può fungere da base per una sospensione facoltativa del giudizio pregiudicato in presenza di pregiudizialità tecnica e sentenza non definitiva sulla causa pregiudicante.

  • art. 297 c.p.c.

    Se la sospensione è disposta in tale contesto, può essere proposta istanza di prosecuzione immediata.

  • art. 336, comma 2, c.p.c.

    Trova applicazione in caso di sopravvenuto conflitto tra giudicati.

  • art. 19 d.lgs. n. 546 del 1992

    Richiamato dalla ricorrente come norma processuale relativa agli atti impugnabili nel processo tributario.

  • art. 2909 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente per sostenere che, in assenza di giudicato, non potesse ritenersi definitivamente escluso il presupposto dell’atto sanzionatorio.

Massime di principio

  • Nel rapporto di pregiudizialità tecnica tra due giudizi, la definizione della causa pregiudicante con sentenza non passata in giudicato non impone automaticamente la sospensione del giudizio pregiudicato ai sensi dell’art. 295 c.p.c.; la sospensione può essere solo facoltativa nei limiti dell’art. 337, comma 2, c.p.c.
  • La valutazione circa l’opportunità di sospendere il giudizio per evitare possibili contrasti o successive ripetizioni appartiene al giudice di merito e, se sorretta da motivazione, non è sindacabile in cassazione come violazione di legge.
  • In materia di pregiudizialità tecnica, l’assenza del giudicato sulla causa principale non comporta di per sé l’obbligo di arrestare il processo dipendente, salvo che una specifica disposizione normativa richieda espressamente l’attesa della decisione definitiva sulla causa pregiudicante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

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