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Cassazione Civile, Ordinanza n. 17712/2023 del 21/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (erede)

La controversia

La controversia riguardava lo scioglimento di una comunione ereditaria su un compendio immobiliare devoluto per testamento olografo. Il ricorrente, dopo cessioni di quote con altra coerede, sosteneva di essere divenuto maggior quotista di un appartamento di particolare pregio e chiedeva che il bene gli fosse assegnato per intero, con eventuali conguagli. In primo grado il tribunale aveva assegnato l’immobile al ricorrente; la corte d’appello, invece, reputata la comoda divisibilità dell’appartamento, ha accolto l’impostazione della controparte e ha disposto la divisione in natura secondo un diverso progetto, con formazione di quote omogenee e conguagli. Il ricorso per cassazione denunciava: (1) violazione degli artt. 718, 720 e 727 c.c. per avere la corte d’appello frazionato l’appartamento invece di procedere alla formazione delle quote sull’intera massa con criteri qualitativi e quantitativi; (2) violazione dell’art. 720 c.c. per avere ritenuto comodamente divisibile un immobile di pregio che, per il frazionamento, avrebbe perso caratteristiche intrinseche e valore, oltre che per avere diviso in due e non in tre quote; (3) omesso esame di un fatto decisivo relativo alla problematicità giuridico-amministrativa del frazionamento; (4) ultrapetizione nell’avere posto a carico della massa i costi di frazionamento, nonostante la disponibilità di una controparte a sostenerli e la previsione di conguagli; (5) erroneità della statuizione sulle spese processuali dei primi due gradi.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi. Ha affermato che la corte territoriale non si era limitata a frazionare l’appartamento, ma aveva rideterminato l’intera divisione della massa in base a un progetto alternativo del consulente tecnico, applicando correttamente i criteri degli artt. 718, 720 e 727 c.c. Ha ribadito che la comoda divisibilità va valutata sia sotto il profilo strutturale sia sotto quello economico-funzionale, e che la non comoda divisibilità costituisce eccezione da accertare rigorosamente. Ha inoltre osservato che la ripartizione delle spese di frazionamento sulla massa è conforme ai principi della divisione giudiziale, trattandosi di spese sostenute nell’interesse comune dei condividenti, e che la doglianza sulle spese di lite non coglieva la ratio decidendi, anche alla luce del principio di soccombenza e della disciplina allora applicabile sull’art. 92 c.p.c. Il ricorso è stato pertanto rigettato, con condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità e con attestazione dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 718 c.c.

    Richiamato per affermare che nella divisione devono essere formate quote coerenti con l’intera massa ereditaria e con il valore dei beni da attribuire ai condividenti.

  • art. 720 c.c.

    Usato per disciplinare l’assegnazione degli immobili non comodamente divisibili e, per contro, per verificare la divisibilità in natura quando essa sia concretamente possibile senza pregiudizio strutturale ed economico del bene.

  • art. 727 c.c.

    Richiamato per il principio della formazione di porzioni omogenee nella divisione, anche con accorpamenti di beni e conguagli.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    Indicata come norma processuale invocata per i motivi di violazione di legge.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Invocata per il vizio di omesso esame di un fatto decisivo, ritenuto insussistente dalla Corte.

  • art. 369 c.p.c., ultimo comma

    L’eccezione di improcedibilità per omessa menzione della richiesta di trasmissione del fascicolo d’ufficio è stata respinta perché nel fascicolo erano comunque presenti gli atti indispensabili alla decisione.

  • art. 83 c.p.c.

    Richiamato in relazione alla regolare costituzione del nuovo difensore del ricorrente dopo la cancellazione dall’albo del precedente difensore.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato per il principio della soccombenza ai fini della condanna alle spese.

  • art. 92 c.p.c.

    Richiamato nella formulazione applicabile ratione temporis per la compensazione delle spese in presenza di reciproca soccombenza o giusti motivi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell’impugnazione.

Massime di principio

  • Nella divisione giudiziale di beni immobili, la comoda divisibilità va accertata in concreto tenendo conto sia della possibilità tecnica di creare porzioni autonome e funzionalmente godibili, sia dell’incidenza economica del frazionamento sul valore del bene e delle singole quote.
  • La non comoda divisibilità dell’immobile costituisce eccezione al diritto del condividente di ottenere beni in natura e può essere affermata solo se il frazionamento sia irrealizzabile oppure produca un notevole deprezzamento o porzioni prive di autonoma utilità.
  • Il giudice della divisione può scegliere tra i progetti divisionali emersi in causa, purché il progetto prescelto sia coerente con i criteri legali di formazione di quote omogenee e conguagli proporzionati.
  • Le spese necessarie allo scioglimento della comunione in giudizio vanno, di regola, poste a carico della massa comune perché sostenute nell’interesse di tutti i condividenti.
  • La censura di ultrapetizione non è fondata quando la decisione impugnata si mantenga entro il perimetro del progetto divisionale e della regolazione delle quote, senza introdurre un bene della vita estraneo alla domanda.
  • In tema di spese processuali, il controllo di legittimità può verificare il rispetto del principio di soccombenza, ma la compensazione resta consentita nei limiti della disciplina applicabile ratione temporis e del prudente apprezzamento del giudice di merito.

Come è indicizzato

MaterieDivisione ereditariaImpugnazioniSpese di lite
RamiSuccessioniProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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