Cassazione Penale, Sentenza n. 25083/2026 del 03/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La vicenda riguarda un’istanza proposta in sede esecutiva ai sensi dell’art. 671 c.p.p. da un condannato, volta al riconoscimento della continuazione tra due sentenze irrevocabili di condanna entrambe pronunciate con rito abbreviato. Il Tribunale, quale giudice dell’esecuzione, ha accolto l’istanza e ha rideterminato la pena complessiva in anni quindici di reclusione ed euro 5.000 di multa, individuando come pena base quella già considerata più grave nella prima sentenza e applicando un aumento per la continuazione esterna con la seconda. Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza limitatamente al trattamento sanzionatorio, deducendo violazione degli artt. 81 cpv. c.p., 671 c.p.p. e 187 disp. att. c.p.p., oltre a difetto di motivazione, sostenendo che il reato più grave da assumere come base dovesse essere quello per il quale era stata inflitta in concreto la pena più elevata, cioè il reato oggetto della prima sentenza, e che il giudice dell’esecuzione avrebbe dovuto operare su tale pena gli aumenti per la continuazione, motivando anche sulla misura degli aumenti per i reati satellite. Il Procuratore generale ha chiesto l’annullamento con rinvio.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso e ha annullato l’ordinanza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio. Ha osservato che, quando in sede esecutiva si applica la continuazione tra distinte condanne e una di esse riguarda più reati già uniti dal vincolo ex art. 81 c.p. nel giudizio di cognizione, il giudice dell’esecuzione deve scorporare i reati già unificati, individuare il reato più grave e poi rideterminare la pena base, applicando autonomi aumenti per i reati satellite, anche quelli già compresi nella continuazione originaria. Nel caso concreto, il giudice dell’esecuzione non si è attenuto a tali criteri e ha determinato la pena finale con un metodo non consentito, limitandosi a sottrarre due mesi di reclusione dal cumulo materiale delle pene e senza dare conto dei singoli aumenti per i satelliti. La Corte ha quindi disposto l’annullamento con rinvio al Tribunale di Palermo, in diversa persona fisica, per un nuovo calcolo della pena.
Norme richiamate
Attribuisce al giudice dell'esecuzione il potere di applicare la continuazione tra più sentenze o decreti penali irrevocabili e di rideterminare le pene inflitte secondo i criteri previsti dalla norma.
La continuazione va considerata anche in fase esecutiva; il reato più grave e gli aumenti per i reati satellite devono essere individuati e calcolati secondo i criteri propri dell'istituto.
Richiamato dalla difesa come parametro per l'individuazione del reato più grave e per il corretto criterio di calcolo della pena in sede esecutiva.
Corte cost., sent. n. 183 del 2013
Richiamata per giustificare la diversa composizione del giudice del rinvio.
Sez. 1, n. 17498 del 1/01/2024, S., Rv. 286261-01
Ribadisce il principio secondo cui, in caso di continuazione tra distinte condanne, la pena base va individuata nella pena inflitta per la violazione più grave nel giudizio di cognizione, con ricalcolo ex novo degli aumenti per i satelliti.
Sez. 1, n. 45161 del 27/10/2004, P.G. in proc. Esposito, Rv. 229822-01
La pena base va assunta dalla condanna relativa alla violazione più grave; gli aumenti per i satelliti devono essere determinati dal giudice dell'esecuzione.
Sez. 1, n. 4911 del 15/01/2009, Neder, Rv. 243375-01
Il criterio si applica anche quando i reati siano già stati uniti in continuazione con il reato posto a base del nuovo calcolo.
Sez. 1, n. 21424 del 19/03/2019, Scanferla, Rv. 275845-01
Il giudice dell'esecuzione deve scorporare i reati unificati, individuare il più grave e poi applicare autonomi aumenti per i satelliti.
Sez. U, n. 6296 del 24/11/2016, dep. 2017, Nocerino, Rv. 268735
Gli aumenti per i reati satellite non possono superare quelli fissati dal giudice della cognizione con la sentenza irrevocabile.
Sez. 1, n. 3276 del 21/12/2015, dep. 25/01/2016, Di Girolamo, Rv. 265909
Conferma il limite agli aumenti per i satelliti rispetto alla decisione di cognizione.
Sez. 1, n. 44240 del 18/06/2014, Palaia, Rv. 260847-01
Conferma il limite agli aumenti per i reati satellite rispetto alla sentenza irrevocabile.
Massime di principio
- In sede di applicazione della continuazione tra più condanne irrevocabili, il giudice dell'esecuzione deve individuare la pena base prendendo come riferimento la violazione più grave, non un criterio meramente aritmetico di cumulo o una sottrazione dal totale.
- Quando una delle sentenze da unificare comprende già più reati legati dal vincolo della continuazione, il giudice dell'esecuzione deve prima scorporare tali reati, poi scegliere il reato più grave e solo dopo applicare gli aumenti per tutti i reati satellite, compresi quelli già unificati nel giudizio di cognizione.
- La rideterminazione della pena ex art. 671 c.p.p. richiede una motivazione autonoma e intellegibile sugli aumenti per ciascun reato satellite; un calcolo privo di trasparenza o fondato su un mero scarto numerico è illegittimo.
- Gli aumenti per i reati satellite in sede esecutiva non possono superare quelli già fissati dal giudice della cognizione con sentenza irrevocabile.
- L'annullamento per errato trattamento sanzionatorio può essere disposto con rinvio limitatamente alla pena, lasciando ferma la decisione sul riconoscimento della continuazione.
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