Cassazione Penale, Ordinanza n. 22717/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale monocratico di Catania che lo aveva condannato alla pena di mesi due di arresto per la contravvenzione prevista dall'art. 163, commi secondo e quarto, TULPS. La fattispecie concreta riguarda la dedotta inosservanza, nel termine prescritto, del foglio di via obbligatorio emesso dal Questore della Provincia di Sassari il 22/7/2022. Con il ricorso sono state denunciate, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p. e in relazione all'art. 125 c.p.p., la nullità della sentenza per asserita insussistenza dell'elemento soggettivo del reato presupposto e la censura sulla commisurazione della pena. In memoria il difensore ha chiesto la rimessione del ricorso alla sezione competente o, in subordine, la conversione in appello. La Cassazione ha ritenuto che le doglianze mascherassero censure di merito e rivalutative, non consentite in sede di legittimità, anche quanto alle allegazioni sulla precarietà economica e patrimoniale dell'imputato e sull'entità della pena.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la motivazione della sentenza impugnata, pur sintetica, aveva indicato le ragioni della ritenuta inottemperanza al foglio di via, fondandosi sulla testimonianza della teste del pubblico ministero e sulla documentazione acquisita, sicché non era ravvisabile il vizio motivazionale denunciato. Ha inoltre ritenuto inammissibili le censure sulla situazione economica dell'imputato e sulla quantificazione della pena perché fattuali o rivalutative. Quanto al trattamento sanzionatorio, ha ribadito che la commisurazione rientra nella discrezionalità del giudice di merito e che, per una pena di modesta entità, è sufficiente il richiamo ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p. In conseguenza dell'inammissibilità, ha condannato il ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende per colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 163, commi secondo e quarto, TULPS
norma incriminatrice della contravvenzione omissiva contestata, riferita alla violazione dell'obbligo di osservare il foglio di via obbligatorio
richiamato dal ricorrente per denunciare una pretesa nullità della motivazione della sentenza
art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p.
invocato quale parametro del ricorso per cassazione per dedurre violazione di legge
consente di dichiarare inammissibili le doglianze che in realtà propongono censure di merito o non consentite in sede di legittimità
fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità
criterio per la determinazione della pena richiamato insieme all'art. 133 c.p.
criteri di commisurazione della pena; è sufficiente il loro richiamo motivazionale quando la pena non sia di gran lunga superiore alla media edittale
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione sono inammissibili le censure che, sotto la veste della violazione di legge o del vizio di motivazione, mirano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito o del materiale probatorio.
- Una motivazione sintetica sulla responsabilità è sufficiente quando il giudice di merito dia conto, sia pure in forma concisa, degli elementi probatori posti a base dell'affermazione di responsabilità e tali passaggi non siano apparenti, illogici o arbitrari.
- Le allegazioni relative alla condizione economica o personale dell'imputato, quando sono dirette a contestare la possibilità concreta di adempiere all'obbligo violato, integrano valutazioni fattuali non scrutinabili in cassazione se non accompagnate da specifici vizi di legittimità.
- La doglianza sulla pena è inammissibile se tende a una nuova valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, poiché la determinazione della pena rientra nella discrezionalità del giudice di merito.
- Per la commisurazione della pena è sufficiente un richiamo, anche sintetico, ai criteri di cui agli artt. 132 e 133 c.p.; una motivazione più analitica è necessaria solo quando la pena si discosti in modo rilevante dalla media edittale.
- La dichiarazione di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, quando vi sia colpa nella proposizione del ricorso inammissibile, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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