Cassazione Civile, Ordinanza n. 17619/2024 del 26/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce da una sanzione disciplinare di cinque giorni di sospensione dal servizio e dalla retribuzione irrogata a un dipendente, all’epoca direttore di un ufficio postale, in relazione al rimborso di 17 buoni fruttiferi postali ritenuti "clonati", con un danno patrimoniale per la società quantificato in euro 306.601,28. La società aveva chiesto l’accertamento della legittimità della sanzione, ma sia il Tribunale sia la Corte d’appello avevano escluso la responsabilità diretta o concorrente del dipendente, ritenendo non provata una sua condotta rilevante in rapporto alle mansioni svolte e al contesto concreto. In cassazione la società deduceva, con un motivo unico, violazione e falsa applicazione di varie norme processuali e sostanziali, oltre a vizio motivazionale, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente limitato ai soli operatori l’obbligo di rispettare le disposizioni operative interne, trascurando i doveri di vigilanza del direttore, il maggiore grado di diligenza richiesto a un funzionario apicale e l’esame di prove e deduzioni difensive; lamentava inoltre il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo cumulasse e sovrapponesse censure eterogenee riconducibili simultaneamente all’art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 c.p.c., in modo non consentito; ha inoltre osservato che la sentenza d’appello confermava integralmente quella di primo grado, ricorrendo una doppia conforme che limita il sindacato sul vizio motivazionale. Ha poi rilevato che la ricorrente non aveva trascritto né specificamente indicato il contenuto delle disposizioni aziendali invocate, né aveva dedotto puntualmente le regole ermeneutiche asseritamente violate. Quanto alla doglianza sul mancato esercizio dei poteri istruttori ex art. 437 c.p.c., la società non aveva indicato gli atti dai quali emergesse una pista probatoria qualificata né allegato di avere richiesto specificamente l’intervento officioso nel giudizio di merito. Le ulteriori censure sono state considerate mere contestazioni della valutazione di merito, non sindacabili in cassazione. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
Richiamato insieme alle altre norme processuali come parametro della censura della ricorrente, ma senza accoglimento della doglianza.
art. 115 c.p.c.
Invocato per contestare la valutazione delle prove; la Corte ha ritenuto la doglianza sostanzialmente rivolta al merito e quindi inammissibile.
art. 116 c.p.c.
Invocato dalla ricorrente per censurare l'apprezzamento probatorio; la Corte non ha ravvisato un vizio deducibile nei termini proposti.
art. 437 c.p.c.
Per denunciare il mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro è necessario allegare in ricorso una pista probatoria qualificata e la previa specifica richiesta; oneri non assolti.
art. 2104 c.c.
Invocato per sostenere l'obbligo di diligenza e vigilanza del direttore, ma la censura non è stata scrutinata nel merito per difetti di specificità e inammissibilità.
art. 2048 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte esaminasse nel merito il relativo profilo.
art. 2049 c.c.
Richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte esaminasse nel merito il relativo profilo.
art. 12 preleggi
Invocato in tema di interpretazione delle disposizioni aziendali; la Corte ha rilevato l'omessa trascrizione delle clausole e la mancata indicazione delle specifiche violazioni dei canoni ermeneutici.
art. 360, comma 1, nn. 3, 4, 5 c.p.c.
La Corte ribadisce che non è consentita la mescolanza di censure di violazione di legge e di vizio motivazionale nella formulazione di un unico motivo.
art. 348-ter c.p.c.
Richiamato per il regime della doppia conforme, rilevante ai fini della limitazione del vizio motivazionale.
art. 360, comma 4, c.p.c.
Richiamato in relazione alla doppia conforme che circoscrive il sindacato di legittimità.
art. 366 c.p.c.
Il ricorrente che denunci l'errata interpretazione di disposizioni contrattuali o aziendali deve trascriverle nel ricorso e indicare dove siano state prodotte/depositate.
art. 13 comma 1 quater d.p.r. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- È inammissibile il motivo di ricorso per cassazione che sovrapponga in modo promiscuo censure di violazione di legge e di vizio motivazionale, demandando al giudice di legittimità la selezione e qualificazione delle doglianze.
- In presenza di doppia conforme di merito, il sindacato sulla motivazione è ulteriormente ristretto e non può trasformarsi in una terza valutazione del fatto e delle prove.
- Chi deduce in cassazione l'erronea interpretazione di disposizioni contrattuali o aziendali deve trascriverne il contenuto essenziale e indicare specificamente le regole ermeneutiche violate; la mera contrapposizione della propria lettura è insufficiente.
- Nel rito del lavoro, la censura per omesso esercizio dei poteri istruttori officiosi richiede l'indicazione di una pista probatoria qualificata e la dimostrazione di avere sollecitato in modo specifico l'intervento del giudice di merito.
- Le doglianze che mirano soltanto a rimettere in discussione l'apprezzamento delle risultanze istruttorie sono estranee al giudizio di cassazione, che non è un terzo grado di merito.
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