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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02676/2024 del 29/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Un dottore commercialista aveva chiesto il rimborso di parte dell'IRAP versata per l'anno 2007, limitatamente ai compensi percepiti per incarichi svolti come vice-presidente del consiglio di amministrazione di una banca cooperativa e come presidente e componente di collegi sindacali di società di capitali. Dopo il diniego dell'Ufficio, il contribuente aveva ottenuto ragione in primo grado, ma la CTR aveva riformato la decisione ritenendo legittimo il diniego. Nel ricorso per cassazione il contribuente deduceva violazione degli artt. 2 e 3, comma 1, lett. c), del d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che tali incarichi erano stati svolti senza autonoma organizzazione propria, in quanto gestiti con le conoscenze professionali acquisite e nell'ambito dell'organizzazione dell'ente presso cui operava. L'Agenzia delle Entrate, con ricorso incidentale condizionato, lamentava la violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia sulla decadenza dal diritto al rimborso, eccepita per superamento del termine di 48 mesi.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il motivo sul presupposto IRAP, richiamando la giurisprudenza secondo cui il libero professionista che svolga incarichi di sindaco, amministratore o analoghi non è automaticamente escluso dall'IRAP e, se chiede il rimborso, deve provare l'assenza di autonoma organizzazione in relazione a tali attività. Ha inoltre rilevato che la CTR aveva accertato in fatto, con valutazione non sindacabile in cassazione, che il contribuente non aveva dimostrato la totale separazione tra gli incarichi societari e l'attività professionale organizzata dello studio, anche alla luce dei costi rilevanti sostenuti per strutture, dipendenti e collaboratori. Il ricorso incidentale condizionato dell'Agenzia è stato dichiarato assorbito. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

Massime di principio

  • In tema di IRAP, il libero professionista che svolga anche incarichi di amministratore, sindaco o analoghi in enti o società non è automaticamente escluso dall'imposizione: deve verificarsi in concreto se tali attività siano svolte con autonoma organizzazione.
  • Quando il contribuente chiede il rimborso dell'IRAP asseritamente non dovuta, l'onere di provare l'assenza del presupposto impositivo grava su di lui.
  • Se il professionista svolge in modo unitario attività professionale e incarichi organici connessi, e non dimostra la loro effettiva separazione organizzativa, i compensi possono restare assoggettati a IRAP.
  • L'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sulla sussistenza dell'autonoma organizzazione e sull'insufficienza della prova è insindacabile in cassazione, salvo vizi specificamente dedotti e rilevanti.
  • In presenza di rigetto del ricorso principale, il ricorso incidentale condizionato resta assorbito.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsi
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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