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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25961/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, lo aveva condannato a pena detentiva e pecuniaria per i reati di detenzione di arma clandestina e ricettazione. Nel ricorso ha riproposto: 1) una censura sulla ricostruzione dell'elemento soggettivo, contestando che dagli accertamenti di fatto potesse desumersi la sua consapevolezza e disponibilità dell'arma rinvenuta nei locali in cui abitava la madre; 2) una censura sulla prova della provenienza illecita dell'arma, sostenendo l'insufficienza degli elementi valorizzati dai giudici di merito; 3) una censura sul diniego delle circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis c.p., lamentando che la motivazione sarebbe stata generica e non ancorata a specifici elementi negativi. La Corte rileva che i motivi riproducevano sostanzialmente quelli già dedotti in appello e che non contenevano una critica puntuale alle ragioni del provvedimento impugnato, ma solo argomentazioni controvalutative.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto manifestamente infondate o comunque non consentite in sede di legittimità le censure sulla ricostruzione fattuale dell'elemento soggettivo e sulla prova della provenienza illecita dell'arma, osservando che la Corte territoriale aveva motivato in modo plausibile e che il possesso di un'arma clandestina, in mancanza di elementi contrari, è indice della consapevolezza della sua provenienza illecita. Ha inoltre ritenuto congrua la motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, richiamando il principio per cui, dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., non basta lo stato di incensuratezza e il giudice può negare il beneficio in assenza di elementi positivi, tanto più se vi sono profili sintomatici di pericolosità. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 23 l. n. 110/1975

    Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di arma clandestina; la decisione presuppone che il rinvenimento di un'arma priva di matricola/contrassegni integri il delitto contestato.

  • art. 648 c.p.

    Norma sul delitto di ricettazione; la Corte ribadisce che il possesso di un'arma clandestina, in assenza di elementi contrari, consente di inferire la consapevolezza della provenienza illecita del bene.

  • art. 62-bis c.p.

    Le attenuanti generiche possono essere negate quando manchino elementi positivi di meritevolezza; dopo la riforma del 2008 l'incensuratezza non è sufficiente da sola a imporne il riconoscimento.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuta la condanna alle spese processuali e, in assenza di cause di esonero, il versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Sono inammissibili in cassazione i motivi che si limitano a riproporre le doglianze già formulate in appello senza confrontarsi specificamente con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare reali vizi logici o giuridici.
  • La valutazione dell'elemento soggettivo e degli indici di consapevolezza, quando sia sorretta da motivazione plausibile e non illogica, non è sindacabile in sede di legittimità se il ricorso mira solo a una diversa lettura del fatto.
  • Il possesso di un'arma clandestina, caratterizzata dall'assenza di matricola o contrassegni identificativi, può costituire di per sé un grave indice della provenienza illecita del bene e della consapevolezza del possessore, salvo elementi contrari specifici.
  • Dopo la riforma dell'art. 62-bis c.p., il solo stato di incensuratezza non è sufficiente a fondare il riconoscimento delle attenuanti generiche; il giudice può legittimamente negarle in assenza di elementi positivi e valorizzando profili di pericolosità dell'imputato.
  • In caso di ricorso dichiarato inammissibile, la Corte applica la conseguenza economica prevista dall'art. 616 c.p.p., salvo che ricorrano cause di esonero.

Come è indicizzato

MaterieUso di atto falsoRicettazioneImpugnazioniCircostanze del reato
RamiReati contro la fede pubblicaDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiOnere della prova

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