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Cassazione Penale, Ordinanza n. 25836/2026 del 10/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per cessioni di sostanza stupefacente (hashish) ai sensi dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per tre cessioni, sostenendo che essa fosse fondata su conversazioni intercettate dal contenuto incerto e prive di riscontri. Con il secondo motivo ha invocato l'intervenuta prescrizione. Con il terzo motivo ha censurato il mancato riconoscimento dell'ipotesi lieve di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/1990. Con il quarto motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, in particolare sulla misura delle attenuanti generiche, non riconosciute nella massima estensione.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo generico e reiterativo, osservando che le sentenze di merito avevano valorizzato il contenuto esplicito delle conversazioni intercettate e l'identificazione dell'imputato da parte della polizia giudiziaria, anche in relazione al luogo delle cessioni. Ha ritenuto infondato il motivo sulla prescrizione perché non si confrontava con il principio delle Sezioni Unite sulla disciplina sospensiva applicabile ai reati commessi nel periodo rilevante. Ha giudicato aspecifico anche il motivo sulla lieve entità, perché le sentenze di merito avevano correttamente valorizzato il dato ponderale, il profitto ricavabile, la sistematicità dell'attività di cessione e il collegamento con un esponente di spicco della piazza di spaccio. Ha infine escluso vizi nel trattamento sanzionatorio, rilevando che la mancata concessione delle attenuanti generiche nella massima estensione rientra nel potere discrezionale del giudice e può essere sorretta dal richiamo agli elementi sfavorevoli ritenuti prevalenti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La fattispecie lieve è configurabile solo quando la condotta presenti minima offensività, valutata complessivamente alla luce di quantità e qualità della sostanza, mezzi, modalità e circostanze dell'azione; se uno degli indici è negativamente assorbente, le altre considerazioni non incidono.

  • art. 159 c.p.

    La disciplina della sospensione del corso della prescrizione, nel testo introdotto dalla legge n. 103 del 2017, continua ad applicarsi ai reati commessi dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019 anche dopo l'intervento della legge n. 134 del 2021.

  • art. 27 Cost.

    Il trattamento sanzionatorio deve essere congruo rispetto alle esigenze di individualizzazione della pena.

  • art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309

    La valutazione della lieve entità richiede un apprezzamento complessivo degli elementi della fattispecie concreta, selezionati in relazione a tutti gli indici sintomatici previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, il motivo di ricorso è inammissibile quando si risolve in deduzioni generiche o nella mera riproposizione di censure già specificamente esaminate e disattese dai giudici di merito, senza confronto puntuale con la motivazione impugnata.
  • In materia di stupefacenti, l'affermazione di responsabilità può fondarsi sulle conversazioni intercettate se il loro contenuto è esplicito e trova riscontro in ulteriori dati investigativi, come l'identificazione dell'imputato e il contesto spaziale dell'azione.
  • L'eccezione di prescrizione deve confrontarsi con la disciplina temporale applicabile e con gli approdi delle Sezioni Unite; in difetto di tale confronto, la censura è destinata a essere respinta o dichiarata inammissibile.
  • La lieve entità del fatto ex art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 presuppone una valutazione complessiva della concreta offensività, nella quale il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, le modalità della condotta, i mezzi impiegati e le circostanze del fatto concorrono in modo unitario.
  • Quando uno degli indici normativi della lieve entità risulta chiaramente ostativo, esso può assumere valore assorbente rispetto agli altri parametri favorevoli.
  • La determinazione della riduzione di pena per attenuanti generiche è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito; è sufficiente che la motivazione dia conto degli elementi sfavorevoli ritenuti prevalenti e della congruità del trattamento sanzionatorio, senza necessità di analitica confutazione di ogni elemento favorevole dedotto dalla difesa.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioniPena e commisurazione
RamiStupefacentiProcesso penaleParte generale
SottomaterieLieve entità
IstitutiPrescrizione del reatoOnere della prova

Testo integrale

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