Cassazione Penale, Ordinanza n. 25839/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza impugnata proviene dalla Corte di appello e ha rideterminato la pena inflitta in primo grado sulla base dell'accordo delle parti ex art. 599-bis c.p.p. Il ricorso per cassazione è stato proposto dal difensore dell'imputato contro tale decisione. Dal testo emerge che le censure vertevano su profili non ammessi nel giudizio di legittimità avverso il concordato in appello: motivi rinunciati, mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e vizi della determinazione della pena non sfocianti in illegalità della sanzione. La Corte rileva che tali doglianze non rientrano tra quelle proponibili contro una sentenza emessa ex art. 599-bis c.p.p., essendo ammissibili solo contestazioni sulla formazione della volontà di aderire al concordato, sul consenso del pubblico ministero e sul contenuto difforme della pronuncia rispetto all'accordo.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha affermato che, nel concordato in appello, il ricorso è proponibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà della parte di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della sentenza rispetto al contenuto concordato. Sono invece inammissibili le censure su motivi rinunciati, sull'omessa valutazione dell'art. 129 c.p.p. e sui meri vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione. Conseguentemente, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, secondo quanto stabilito in dispositivo.
Norme richiamate
Consente il concordato in appello; avverso la sentenza emessa ai sensi di tale norma il ricorso per cassazione è limitato a specifici vizi relativi alla volontà di aderire, al consenso del pubblico ministero e alla difformità della decisione rispetto all'accordo.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. non è deducibile con il ricorso avverso la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., secondo l'orientamento richiamato dalla Corte.
Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Rv. 276102 - 01
Precedente richiamato per il principio secondo cui i motivi di ricorso contro il concordato in appello sono circoscritti e non possono investire questioni rinunciate o meri vizi della pena non trasmodati in illegalità.
Massime di principio
- Nel concordato in appello ex art. 599-bis c.p.p. il ricorso per cassazione è ammissibile solo per questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire all'accordo, al consenso del pubblico ministero e alla corrispondenza tra accordo e sentenza.
- Non sono deducibili in cassazione, contro una sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p., motivi rinunciati, la mancata verifica delle cause di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e i vizi della pena che non integrino illegalità della sanzione.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma alla Cassa delle ammende.
- Il controllo di legittimità sulla pena, nel giudizio definito con concordato in appello, resta circoscritto ai casi in cui la sanzione sia fuori dai limiti legali o diversa da quella prevista dalla legge.
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