Cassazione Penale, Ordinanza n. 25842/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della decisione di primo grado, previa esclusione della recidiva, lo ha ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Con il primo motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione sulla qualificazione del fatto come detenzione finalizzata a un uso non meramente personale, sostenendo che non potessero valorizzarsi, in senso accusatorio, né il modesto dato ponderale né il rinvenimento di bilancini, taglierino, coltello e mannite, indicati come oggetti di uso lecito. Con il secondo motivo ha lamentato violazione di legge e vizio di motivazione per il diniego della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p., assumendo che la corte territoriale non avrebbe adeguatamente considerato gli elementi favorevoli alla sua posizione. La Corte di cassazione ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché volto a una rivalutazione del materiale probatorio e perché già disatteso con motivazione logica dalla corte di merito; ha altresì rilevato che il quantitativo non elevato di droga può concorrere con altri elementi a dimostrare la destinazione allo spaccio. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che il diniego della particolare tenuità richiede la considerazione degli elementi ritenuti decisivi e che la valutazione è discrezionale e insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non manifestamente illogica; nel caso concreto la corte territoriale aveva valorizzato le modalità del fatto, consumato in un ambiente condiviso con i figli minori.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi confermato la decisione della Corte di appello di Bari che, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Trani, aveva riconosciuto la responsabilità dell'imputato per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. 309/1990, previa esclusione della recidiva. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Norma incriminatrice posta a base della condanna per detenzione di sostanza stupefacente finalizzata a un uso non meramente personale, cioè compatibile con la destinazione allo spaccio quando sorretta da un quadro indiziario complessivo.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede la valutazione delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; il giudice può motivare il diniego indicando solo gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti.
È il parametro richiamato per la valutazione della tenuità dell'offesa, da compiersi in base alle modalità della condotta, al grado di colpevolezza e all'entità del danno o del pericolo.
Fondamento della condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende in caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In tema di stupefacenti, il possesso di un quantitativo non elevato di sostanza, da solo, non prova in modo decisivo la destinazione allo spaccio, ma può legittimamente concorrere con altri elementi indiziari a sorreggere tale conclusione.
- La valutazione della destinazione della sostanza a uso non personale è un giudizio di fatto riservato al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente, non manifestamente illogica e non richiede una diversa lettura delle prove.
- Oggetti comunemente utilizzabili per il confezionamento o il frazionamento delle dosi possono assumere rilievo indiziario se inseriti in un quadro probatorio complessivo che ne evidenzi l'uso concreto per l'attività illecita.
- La particolare tenuità del fatto può essere negata con motivazione sintetica purché il giudice faccia riferimento agli elementi ritenuti decisivi o comunque rilevanti ai sensi dell'art. 133 c.p.
- La valutazione sulla particolare tenuità è espressione di discrezionalità del giudice di merito e non può essere censurata in cassazione salvo che sia frutto di arbitrio o di manifesta illogicità.
- L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
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