Cassazione Penale, Ordinanza n. 25838/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
La sentenza di merito aveva affermato la responsabilità di due imputati per reati in materia di stupefacenti ex art. 73 d.P.R. 309/1990. In cassazione entrambi hanno proposto ricorso; la difesa di uno di essi ha anche depositato memoria scritta. I motivi, secondo la Corte, riproponevano in sostanza le doglianze già svolte in appello e miravano a contestare la ricostruzione del fatto, la valutazione del compendio probatorio e l'apprezzamento degli indizi, temi riservati al giudice di merito. In particolare, per uno degli imputati si contestava la sua responsabilità nel capo C), ma la Corte rileva che i giudici di merito avevano valorizzato plurimi elementi indiziari: deposizioni degli operanti, servizi di osservazione della polizia giudiziaria e intercettazioni telefoniche e ambientali, tutti ritenuti indicativi di un rapporto di fornitura di stupefacenti, confermato anche dal successivo episodio di cui al capo F). La difesa aveva anche sostenuto la qualificazione del fatto come lieve entità, ma la Corte richiama la motivazione di merito che aveva escluso tale ipotesi per la rilevante offensività del fatto, riferito alla cessione di cocaina con 41,96 grammi di principio attivo, idonea a ricavare circa 280 dosi. Quanto al trattamento sanzionatorio, entrambi i ricorsi censuravano la determinazione della pena, ma la Corte ritiene la motivazione congrua, logica e ancorata ai criteri dell'art. 133 c.p.; nel ricorso dell'altro imputato i motivi sono inoltre giudicati generici e non specificamente confrontati con la sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato entrambi i ricorsi inammissibili perché reiterativi delle censure di appello e perché diretti a contestare valutazioni di fatto e di prova non consentite in sede di legittimità. Ha ritenuto adeguata e immune da manifesta illogicità la motivazione dei giudici di merito sia sulla responsabilità, sia sull'esclusione dell'ipotesi di lieve entità, sia sul trattamento sanzionatorio. Ai sensi dell'art. 616 c.p.p. ha inoltre condannato i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di 3.000 euro ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando ragioni di esonero.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 309/1990
norma incriminatrice posta a fondamento della responsabilità per i reati di detenzione/cessione di stupefacenti oggetto di imputazione; la Corte non la interpreta autonomamente, ma prende atto della sua applicazione nei capi contestati.
art. 133 c.p.
criterio legale di commisurazione della pena richiamato per ritenere congrua e logica la motivazione sul trattamento sanzionatorio.
art. 616 c.p.p.
norma applicata per la condanna dei ricorrenti alle spese del procedimento e al versamento alla Cassa delle ammende della sanzione pecuniaria, in assenza di ragioni di esonero.
Massime di principio
- In sede di legittimità non sono consentite censure che mirano a ottenere una nuova valutazione del fatto, delle prove o degli indizi, perché tali profili appartengono alla competenza esclusiva del giudice di merito.
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riprodurre motivi già dedotti in appello senza confrontarsi in modo specifico con la motivazione della sentenza impugnata.
- La motivazione che valorizza plurimi elementi convergenti di natura testimoniale, investigativa e intercettativa può sorreggere la responsabilità per il reato in materia di stupefacenti se è logicamente coerente e non affetta da manifesta illogicità.
- L'ipotesi di lieve entità nei reati di stupefacenti può essere esclusa quando il dato quantitativo e qualitativo della sostanza, in relazione alla capacità di offesa concreta, evidenzia una non trascurabile offensività del fatto.
- La determinazione della pena è insindacabile in cassazione quando il giudice di merito ha fatto corretta applicazione dei criteri dell'art. 133 c.p. e ha fornito una motivazione congrua e non erronea in diritto.
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