Cassazione Penale, Ordinanza n. 25840/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La decisione non incide sul merito dell'affermazione di responsabilità, che resta quella definita dalla sentenza di appello resa in concordato.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte di appello di Napoli resa ai sensi dell'art. 599-bis c.p.p. in relazione a un reato di detenzione di sostanza stupefacente. Il ricorso conteneva un unico motivo, formulato in modo aspecifico, con cui si lamentavano vizi nella determinazione della pena, deducendo che la sanzione non sarebbe stata oggetto di una effettiva valutazione di congruità. La Corte rileva che tale censura è, in questa sede, un motivo non consentito, poiché nel concordato in appello sono deducibili solo questioni attinenti alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della pronuncia, non invece doglianze sulla pena che non si traducano in illegalità della sanzione.
Norme richiamate
Nel concordato in appello il ricorso per cassazione è ammissibile solo per vizi relativi alla formazione della volontà di aderire al concordato, al consenso del pubblico ministero e al contenuto difforme della sentenza; non lo è per censure sulla mera congruità della pena se non si allega illegalità della sanzione.
La mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento non può essere dedotta con ricorso contro la sentenza resa ex art. 599-bis c.p.p. quando si contestino motivi rinunciati.
Sentenza emessa all'esito del concordato in appello.
Massime di principio
- Avverso la sentenza resa in esito a concordato in appello sono deducibili in cassazione solo vizi genetici o strutturali del concordato e del provvedimento, non anche doglianze di merito sui punti oggetto di rinuncia.
- La contestazione della pena è proponibile in cassazione solo se la sanzione risulti illegale, perché fuori dai limiti edittali o diversa da quella prevista dalla legge; la sola asserita incongruità della pena non integra un motivo ammissibile.
- Nel giudizio di legittimità contro una sentenza ex art. 599-bis c.p.p. non è consentito riproporre motivi rinunciati né dedurre l'omessa verifica delle condizioni per il proscioglimento ex art. 129 c.p.p. come mezzo per superare l'accordo tra le parti.
Come è indicizzato
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