Cassazione Penale, Ordinanza n. 25837/2026 del 10/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Due imputati hanno impugnato la sentenza della Corte d'appello che, in parziale riforma della decisione di primo grado, li aveva riconosciuti responsabili della detenzione di hashish. La contestazione riguardava il quadro probatorio sulla disponibilità e riferibilità della sostanza rinvenuta in più luoghi: un magazzino usato come deposito del bar, un’area prossima al bancone accessibile ai clienti e un garage collegato all’abitazione in affitto di uno degli imputati e accessibile con chiavi. I ricorsi deducevano, in sintesi, vizi di motivazione e violazione di legge sull’affermazione di responsabilità, sostenendo che i luoghi non fossero nella disponibilità esclusiva degli imputati o che fossero accessibili a terzi, che gli indizi non fossero gravi, precisi e concordanti, che la Corte d’appello non avesse valutato la richiesta di rinnovazione istruttoria con escussione di testimoni sulla libera accessibilità del magazzino, che non fosse dimostrata la destinazione della sostanza a uso non personale, e che fossero state illegittimamente negate le attenuanti generiche; uno dei ricorrenti lamentava anche la mancata applicazione della particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha ritenuto, per un verso, che le doglianze sollecitassero una non consentita rivalutazione del fatto e delle prove, e che i giudici di merito avessero motivato in modo non illogico sulla disponibilità dei luoghi, sulla riferibilità della detenzione agli imputati e sulla destinazione non personale dell’hashish, valorizzando il numero di dosi ricavabili e la presenza di strumenti per il taglio e il confezionamento. Per altro verso, ha ritenuto corretta o comunque non censurabile la mancata rinnovazione istruttoria, perché la prova dichiarativa richiesta non era stata specificamente dedotta come decisiva e la rinnovazione in appello è istituto eccezionale; ha inoltre escluso vizi nel diniego delle attenuanti generiche e, per il secondo ricorrente, nel diniego della particolare tenuità del fatto, osservando che la valutazione di merito era sorretta da motivazione sufficiente. Conseguentemente i ricorrenti sono stati condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 ciascuno in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 73 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
fattispecie di detenzione di sostanza stupefacente; la Corte conferma la valutazione di merito sulla riferibilità dell’hashish agli imputati e sulla destinazione non personale della sostanza.
art. 606, comma 1, lett. d), c.p.p.
la mancata assunzione della prova decisiva è deducibile solo se la prova abbia ad oggetto un fatto certo e se la richiesta di ammissione sia stata ritualmente formulata; non basta prospettare una diversa lettura del compendio probatorio.
art. 495, comma 2, c.p.p.
la doglianza sulla mancata assunzione di una prova decisiva è spendibile solo in relazione ai mezzi di prova di cui sia stata chiesta l’ammissione ai sensi di tale disposizione.
art. 131-bis c.p.
la particolare tenuità del fatto è rimessa a una valutazione discrezionale di merito, sindacabile in cassazione solo per manifesta illogicità o arbitrio.
art. 133, primo comma, c.p.
la valutazione sulla tenuità dell’offesa deve considerare modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo, potendo il giudice limitarsi agli elementi ritenuti rilevanti.
art. 616 c.p.p.
in caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione è preclusa la rilettura del materiale probatorio e la sostituzione della ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito con una diversa, ancorché più favorevole al ricorrente, se la motivazione impugnata è logica e coerente.
- In materia di detenzione di stupefacenti, la destinazione a uso non personale può essere desunta da una valutazione globale di elementi indiziari convergenti, quali il quantitativo ricavabile in dosi, la presenza di sostanza da taglio e di strumenti per il confezionamento.
- La disponibilità, anche non esclusiva, del luogo di rinvenimento della droga può concorrere a fondare il giudizio di riferibilità della detenzione, quando sia corroborata da ulteriori elementi fattuali sulla concreta accessibilità del locale da parte dell’imputato.
- La richiesta di rinnovazione dell’istruttoria in appello ha carattere eccezionale e il suo rigetto può essere motivato anche implicitamente, purché la Corte d’appello dia conto dell’esistenza di elementi sufficienti per decidere.
- La prova dichiarativa invocata come decisiva non è tale se richiede una nuova valutazione comparativa di fatti e testimonianze, mentre la mancata assunzione è censurabile solo se la prova sia stata ritualmente richiesta e sia realmente decisiva.
- Il diniego delle attenuanti generiche e della particolare tenuità del fatto è legittimo se il giudice valorizza gli elementi ritenuti decisivi, senza dover confutare analiticamente tutte le circostanze favorevoli prospettate dalla difesa.
- La particolare tenuità del fatto non coincide con la ridotta offensività ai fini dell’ipotesi lieve di cui all’art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990, trattandosi di valutazioni diverse.
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