Sentenza n. 1038/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento: dei provvedimenti adottati dalla Prefettura di Venezia in data 3 settembre 2024, con il quali è stata disposta la revoca di dieci nulla osta al lavoro subordinato stagionale, rilasciati in favore di lavoratori extracomunitari, su richiesta della ditta ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: dieci provvedimenti prefettizi di revoca di nulla osta al lavoro subordinato stagionale
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva ottenuto dieci nulla osta al lavoro subordinato stagionale nell’ambito del decreto flussi 2024. A seguito di riesame, la Prefettura aveva contestato l’elevato numero di istanze presentate in diverse Prefetture, anche fuori Regione; la carenza dell’asseverazione quanto al punto D della Circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022; l’incongruenza tra il fatturato presuntivo dichiarato, pari a euro 2.700.150,00, e l’assenza di dipendenti al 30 giugno 2024, considerato che l’impresa era attiva dal 7 febbraio 2023; la mancata produzione degli impegni contrattuali richiamati nell’asseverazione per comprovare i dati reddituali e il bilancio provvisorio; nonché la mancata dichiarazione di verifica presso il Centro per l’Impiego. La ricorrente aveva impugnato con un unico motivo i dieci decreti, deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 22 d.lgs. 286/1998 e dell’art. 44, comma 6, d.l. 73/2022, nonché difetto di istruttoria e motivazione. Sosteneva che la capacità economica dovesse essere valutata sulla base di reddito e fatturato, e non del numero di dipendenti, e che le cause di revoca fossero tassativamente quelle previste dall’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. L’Amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità del ricorso cumulativo, sostenendo la diversità delle posizioni individuali dei lavoratori.
La decisione
Il TAR ha respinto l’eccezione di inammissibilità del ricorso cumulativo, ritenendo ammissibile l’impugnazione congiunta perché i dieci decreti avevano struttura motivazionale identica, erano stati preceduti da un’unica istruttoria e ponevano questioni giuridiche omogenee; le differenze relative alle generalità dei lavoratori non incidevano sull’omogeneità delle controversie. Nel merito, ha ritenuto infondata la tesi secondo cui le sole cause di revoca applicabili fossero quelle dell’art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998. I nulla osta erano stati rilasciati nell’ambito della disciplina speciale dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022, che consente il rilascio anche senza previa acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e prevede espressamente la revoca del nulla osta e del visto quando tali elementi siano accertati successivamente. L’Amministrazione, pertanto, aveva il potere-dovere di verificare ex post i requisiti e di revocare il titolo in caso di accertata carenza. Le censure relative al difetto di istruttoria e motivazione sono state dichiarate inammissibili per carenza di interesse, poiché la ricorrente non aveva impugnato tutte le autonome ragioni poste a fondamento degli atti. In particolare, non erano state contestate né la carenza dell’asseverazione quanto al punto D né la mancata produzione degli impegni contrattuali, ciascuna ragione sufficiente da sola a sostenere la revoca. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna della ricorrente al pagamento di euro 2.000,00, oltre accessori, per spese di lite.
Norme richiamate
Disciplina ordinaria del nulla osta al lavoro subordinato; non costituisce il parametro esclusivo per i nulla osta rilasciati secondo la disciplina speciale del decreto flussi esaminata dal giudice.
art. 22, comma 5-ter, d.lgs. 286/1998
Prevede le ipotesi di revoca nell’ambito della procedura ordinaria, ma non esclude la revoca dei nulla osta rilasciati secondo la disciplina speciale dell’art. 42, comma 2, d.l. 73/2022.
art. 42, comma 2, d.l. 73/2022
«al sopravvenuto accertamento dei predetti elementi ostativi, consegue la revoca del nulla osta e del visto di ingresso»
Costituisce la base normativa speciale della revoca: consente il rilascio del nulla osta anche in assenza della previa acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi e impone la revoca quando tali elementi siano accertati successivamente.
art. 44, comma 6, d.l. 73/2022
Richiamato dalla ricorrente, ma la decisione fonda specificamente il potere di revoca sull’art. 42, comma 2, del medesimo decreto-legge.
Consente l’impugnazione congiunta di più atti quando le posizioni sottostanti siano del tutto omogenee e sovrapponibili quanto alle questioni giuridiche; il requisito è stato ritenuto sussistente.
Non è stato ritenuto applicabile perché la questione rilevata d’ufficio era già stata indicata nell’ordinanza cautelare; il giudice ha inoltre richiamato l’orientamento secondo cui l’avviso non è necessario quando i difensori non presenziano all’udienza.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
Richiamato per disporre l’oscuramento delle generalità a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Richiamati, insieme alla disciplina nazionale sulla protezione dei dati personali, a fondamento dell’oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- Quando più provvedimenti hanno identica struttura motivazionale, derivano da un’istruttoria unitaria e pongono le medesime questioni giuridiche, è ammissibile la loro impugnazione cumulativa ai sensi dell’art. 32 c.p.a., anche se ciascun atto riguarda un diverso destinatario sostanziale.
- La disciplina speciale che consente il rilascio del nulla osta al lavoro subordinato anche in assenza della previa acquisizione delle informazioni sugli elementi ostativi attribuisce all’Amministrazione il potere-dovere di verificare successivamente la sussistenza dei requisiti e di revocare il nulla osta quando gli elementi ostativi siano accertati ex post.
- Le cause di revoca previste per la procedura ordinaria di rilascio del nulla osta non esauriscono necessariamente i presupposti di revoca applicabili ai nulla osta rilasciati secondo una disciplina speciale e derogatoria, se quest’ultima prevede espressamente la revoca per il successivo accertamento di elementi ostativi.
- Quando un provvedimento è fondato su una pluralità di motivi autonomi, ciascuno idoneo da solo a sorreggerlo, la mancata impugnazione anche di uno soltanto di tali motivi determina l’inammissibilità delle censure proposte per carenza di interesse, perché l’eventuale loro accoglimento non eliminerebbe il provvedimento.
- Sono autonomi, ai fini della conservazione del provvedimento, il motivo concernente la carenza formale dell’asseverazione e quello concernente la mancata produzione della documentazione necessaria a comprovare i dati economici dichiarati.
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