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Sentenza

Sentenza n. 1040/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento, per quanto riguarda il ricorso introduttivo, - dell’ordinanza prot n. 249 del 21.5.2025, con cui il Comune di Bassano del Grappa ha ingiunto, alla sola Cellnex S.p.a., la rimozione dell’impianto di telefonia a servizio della rete cellulare Wind Tre ubicato in via Monte Verena s.n.c., con avvertimento che qualora la rimessione in pristino dello stato dei luoghi non venga eseguita entro il suddetto termine di giorni 30 dalla notifica del provvedimento, si procederà d’Ufficio alla rimozione dell’impianto tecnologico e al ripristino dei luoghi; - di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali, ivi inclusa la nota del Comune di Bassano del Grappa prot. n. 34005 del 29 maggio 2023; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti - della nota nota del Comune di Bassano del Grappa prot. n. 34005 del 29 maggio 2023 (depositata in giudizio dalla difesa dell’amministrazione in data 29 agosto 2025), relativa all’istanza di autorizzazione ex art. 44 D.lgs 259/2003 presentata in data 5 luglio 2022 per la delocalizzazione dell’impianto già presente sull‘immobile ubicato in Via Monte Verena s.n.c., con cui è stata imposta la prescrizione di rimuovere l’impianto entro due anni dalla presentazione dell’istanza, ossia entro il 5 luglio 2024; nonché per l’accertamento della formazione del silenzio assenso sull’istanza di autorizzazione del 5 luglio 2022, con conseguente illegittimità/inefficacia dei provvedimenti tardivamente assunti rispetto alla formazione del titolo; nonché, in via gradata, per l’annullamento del provvedimento prot. 47641 del 5 agosto 2025, con cui il Comune di Bassano del Grappa ha rigettato l’ulteriore istanza presentata da Cellnex S.p.A. e Wind Tre s.p.a. al fine di mantenere l’impianto in loco;

Giustizia amministrativa202501458

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza di rimozione e rimessione in pristino di un impianto provvisorio di telefonia, nota comunale recante il termine biennale di rimozione, e successivo diniego di autorizzazione al mantenimento dell'impianto

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale del 21 maggio 2025, con cui era stata ingiunta la rimozione dell'impianto provvisorio di telefonia installato in via Monte Verena, nonché, con motivi aggiunti, la nota comunale del 22 maggio 2023 che aveva stabilito l'obbligo di rimuovere l'impianto entro il 5 luglio 2024 e il diniego del 5 agosto 2025 relativo all'ulteriore istanza di mantenimento dell'impianto. Ha inoltre chiesto l'accertamento della formazione del silenzio-assenso sull'istanza del 5 luglio 2022, sostenendo che il titolo formatosi per silentium non fosse sottoponibile a un termine di validità e che il Comune, prima di adottare l'ordinanza di rimozione, avrebbe dovuto annullare in autotutela il titolo autorizzativo. È stata altresì dedotta la violazione dell'art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione dell'avvio del procedimento nei confronti della ricorrente. Il Comune ha riferito che, nelle more del giudizio, era stata rilasciata una nuova autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base sostitutiva.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibili sia il ricorso introduttivo sia il ricorso per motivi aggiunti per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. La ricorrente aveva dichiarato che il proprio interesse sarebbe rimasto attuale fino al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto in sostituzione di quello esistente. Tale autorizzazione è stata rilasciata il 4 marzo 2026 e prevede l'obbligo di dismettere definitivamente e ripristinare i luoghi dell'impianto provvisorio oggetto dell'ordinanza impugnata entro trenta giorni dalla messa in esercizio del nuovo impianto. Il rilascio dell'autorizzazione sostitutiva ha quindi fatto venir meno qualsiasi utilità concreta derivante dall'eventuale annullamento degli atti impugnati. Le spese sono state compensate tra tutte le parti in ragione della complessità della vicenda e della definizione in rito per ragioni sopravvenute e indipendenti dall'esame delle censure.

Norme richiamate

  • art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003

    «installazione di un impianto tecnologico provvisorio con permanenza maggiori di 120 gg inferiore ai 2 anni»

    La ricorrente ha dedotto che sull'istanza di autorizzazione del 5 luglio 2022 si sarebbe formato il silenzio-assenso; il TAR non ha esaminato la fondatezza di tale deduzione per la sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 7 l. 241/1990

    La ricorrente ha dedotto la mancata comunicazione dell'avvio del procedimento di rimozione; la censura non è stata esaminata nel merito.

  • art. 73 c.p.a.

    La memoria depositata ai sensi dell'art. 73 c.p.a. ha rilevato che l'interesse al ricorso sarebbe rimasto attuale fino al rilascio dell'autorizzazione per il nuovo impianto; il TAR ha utilizzato tale dichiarazione per valutare la sopravvenuta carenza di interesse.

Massime di principio

  • La sopravvenienza di un provvedimento amministrativo che realizza la condizione indicata dalla stessa parte come presupposto del permanere dell'interesse al ricorso determina l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse, quando l'eventuale annullamento dell'atto impugnato non arrechi più alcuna utilità concreta e attuale.
  • Il rilascio dell'autorizzazione per un nuovo impianto sostitutivo può privare di utilità concreta l'impugnazione dell'ordinanza di rimozione dell'impianto preesistente, se l'autorizzazione impone comunque la dismissione e il ripristino dell'impianto oggetto dell'ordinanza.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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