Sentenza n. 1039/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento: dell’ordinanza prot. Registro Unico n. 249 del 21 maggio 2025, comunicata in data 26 maggio 2025, recante oggetto «Ordinanza di remissione in pristino dei luoghi ai sensi degli artt. 27 s.s. del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., per la rimozione di un impianto tecnologico provvisorio a servizio della rete cellulare Windtre (Cellnex) collocato sull'immobile ubicato in via Monte Verena snc, nel Comune di Bassano del Grappa (vi) catastalmente identificato foglio 40 particella 427. pratica SUAP n.13264231005-15062022-1629»; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza di remissione in pristino e rimozione di un impianto tecnologico provvisorio a servizio della rete cellulare
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l'ordinanza comunale che imponeva la rimozione di un impianto di telecomunicazioni realizzato su un'area temporaneamente individuata per delocalizzare l'infrastruttura, in attesa della demolizione e ricostruzione dell'edificio sul quale era originariamente installata. L'impianto era stato autorizzato per silentium ai sensi dell'art. 44, comma 10, del d.lgs. 259/2003. La ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli artt. 44 e 47 del d.lgs. 259/2003, l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, eccesso di potere, sviamento, contraddittorietà e illogicità manifesta. In particolare, ha sostenuto che il riferimento alla temporaneità contenuto nel modulo SUAP riguardava esclusivamente la natura provvisoria della delocalizzazione, non la durata o l'efficacia del titolo autorizzativo, nel quale non era previsto alcun termine. Ha inoltre dedotto che le sole infrastrutture temporanee previste dal codice delle comunicazioni elettroniche sarebbero quelle contemplate dall'art. 47 per esigenze specifiche, non ricorrenti nella fattispecie. Nel corso del giudizio, le parti hanno individuato un nuovo sito e il Comune ha infine rilasciato l'autorizzazione per la realizzazione del nuovo impianto.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare nel merito le censure formulate contro l'ordinanza di rimozione. Il rilascio da parte del Comune dell'autorizzazione per il nuovo impianto ha definitivamente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito dalla ricorrente e ha reso priva di utilità un'eventuale pronuncia di annullamento dell'atto impugnato. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della complessità della vicenda processuale e della definizione in rito per ragioni sopravvenute indipendenti dall'esame del merito.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. 259/2003
La ricorrente ha richiamato la disciplina autorizzatoria degli impianti di comunicazione elettronica, sostenendo che il titolo si era formato per silentium ai sensi del comma 10; la sentenza non esamina nel merito la questione.
art. 44, comma 10, d.lgs. 259/2003
È indicato come fondamento del conseguimento per silentium del titolo autorizzativo per la realizzazione dell'impianto; la questione non è stata definita per effetto dell'improcedibilità.
art. 47 d.lgs. 259/2003
È stato invocato dalla ricorrente quale disposizione concernente le infrastrutture temporanee destinate a specifiche esigenze; il TAR non ha esaminato la censura nel merito.
art. 73 c.p.a.
Richiamato in relazione alla memoria depositata dalla ricorrente prima dell'udienza pubblica; non costituisce la base della decisione sull'improcedibilità.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo diviene improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nel corso del giudizio, un nuovo provvedimento amministrativo soddisfa definitivamente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo priva di utilità concreta un'eventuale pronuncia di annullamento dell'atto impugnato.
- La sopravvenuta soddisfazione dell'interesse sostanziale consente di definire il giudizio in rito senza esaminare i motivi di illegittimità dedotti contro il provvedimento impugnato.
- La complessità della vicenda processuale e la definizione del giudizio per fatti sopravvenuti, indipendenti dall'esame del merito, possono giustificare la compensazione integrale delle spese di lite.
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