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Sentenza

Sentenza n. 1043/2026 - Venezia, Sezione 4

Giustizia amministrativa202501953

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca dall'elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità per carenza dei requisiti soggettivi

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento con cui l’Agenzia delle Entrate gli aveva revocato l’abilitazione al rilascio del visto di conformità, ritenendo ostativa una condanna penale per esercizio abusivo della professione ex art. 348 cod. pen. Il primo motivo deduceva violazione dell’art. 35 del d.lgs. 241/1997, dell’art. 8, comma 1, lettere a) e b), del d.m. 31 maggio 1999, n. 164, nonché dell’art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990, sostenendo che il reato contestato non fosse qualificabile come reato finanziario e non avesse inciso sugli interessi finanziari dello Stato. In via subordinata, il ricorrente deduceva l’intervenuta estinzione del reato. Il secondo motivo denunciava eccesso di potere e violazione dell’art. 3 l. 241/1990 per omessa e contraddittoria motivazione, poiché l’amministrazione aveva qualificato apoditticamente il reato come finanziario, richiamando precedenti relativi a reati tributari. La condotta penale riguardava lo svolgimento, nel 2013, di attività di consulenza giuslavoristica e il tentativo di conciliazione presso la Direzione territoriale del lavoro senza iscrizione all’albo dei consulenti del lavoro.

La decisione

Il TAR ha esaminato congiuntamente i motivi e li ha accolti. Ha ricostruito la disciplina del visto di conformità, rilevando che esso costituisce un’attività di collaborazione sussidiaria con l’amministrazione finanziaria e richiede elevati standard di integrità e onorabilità. Tuttavia, ha interpretato la nozione di «reati finanziari» prevista dall’art. 8, comma 1, lett. a), del d.m. n. 164/1999 come riferita alle fattispecie criminose idonee a incidere direttamente o indirettamente sugli assetti del sistema economico e sull’integrità finanziaria dello Stato. Il reato di esercizio abusivo della professione ex art. 348 cod. pen. tutela invece l’interesse generale al corretto esercizio delle professioni sottoposte a speciale abilitazione e non incide sugli assetti del sistema economico né sull’integrità finanziaria dello Stato. Pertanto, la condanna per tale reato non poteva costituire causa ostativa al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità. Il provvedimento di revoca è stato annullato. L’Agenzia delle Entrate è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio, liquidate in 2.000 euro oltre accessori di legge, se dovuti.

Norme richiamate

  • art. 35 d.lgs. 241/1997

    i soggetti indicati alle lettere a) e b), del comma 3 dell’articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, abilitati alla trasmissione telematica delle dichiarazioni, rilasciano, su richiesta dei contribuenti, il visto di conformità e l’asseverazione di cui ai commi 1 e 2, lettera a), del presente articolo relativamente alle dichiarazioni da loro predisposte

    La disposizione individua l’attività di rilascio del visto di conformità da parte dei professionisti abilitati.

  • art. 2 d.m. 164/1999

    Il visto di conformità implica: A) il riscontro della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze della relativa documentazione e alle disposizioni che disciplinano gli oneri deducibili e detraibili, le detrazioni e i crediti d’imposta, lo scomputo delle ritenute d’acconto; B) la verifica della regolare tenuta e conservazione delle scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell’imposta sul valore aggiunto; C) la verifica della corrispondenza dei dati esposti nella dichiarazione alle risultanze delle scritture contabili e di queste ultime alla relativa documentazione

    La norma descrive le attività accertative e certificative che giustificano gli elevati requisiti di integrità richiesti ai professionisti.

  • art. 21 d.m. 164/1999

    Alla richiesta di cui al comma 1, sono allegati ... c) dichiarazione relativa alla sussistenza dei requisiti di cui all’articolo 8, comma 1

    L’esercizio della facoltà di rilasciare il visto richiede la sussistenza e la dichiarazione dei requisiti soggettivi previsti dall’art. 8 del decreto.

  • art. 8, comma 1, lett. a), d.m. 164/1999

    non aver riportato condanne, anche non definitive, o sentenze emesse ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale per reati finanziari

    La causa ostativa riguarda esclusivamente condanne per reati finanziari; tale nozione comprende le fattispecie che incidono direttamente o indirettamente sugli assetti del sistema economico e sull’integrità finanziaria dello Stato.

  • art. 25 d.m. 164/1999

    in caso di non corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale può essere irrogata la sanzione della revoca dell’abilitazione alla trasmissione delle dichiarazioni in via telematica

    La revoca è prevista per il non corretto svolgimento dell’attività di assistenza fiscale, nell’ambito della disciplina richiamata dal decreto.

  • art. 348 cod. pen.

    Chiunque abusivamente esercita una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato

    Il reato tutela il corretto esercizio delle professioni soggette a speciale abilitazione e non gli assetti del sistema economico o l’integrità finanziaria dello Stato; pertanto non è un reato finanziario ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), d.m. 164/1999.

  • art. 3 l. 241/1990

    È richiamato in relazione alla censura di omessa e contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato.

  • art. 1, comma 2-bis, l. 241/1990

    È richiamato dal ricorrente in relazione alla violazione dei doveri di correttezza dell’amministrazione.

Massime di principio

  • Ai fini dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.m. n. 164/1999, la nozione di «reati finanziari» comprende le fattispecie criminose che incidono direttamente o indirettamente sugli assetti del sistema economico e sull’integrità finanziaria dello Stato.
  • Il reato di esercizio abusivo della professione previsto dall’art. 348 cod. pen. non rientra, in quanto tale, nella nozione di «reati finanziari» rilevante per l’abilitazione al rilascio del visto di conformità, poiché tutela il corretto esercizio delle professioni sottoposte a speciale abilitazione e non gli interessi finanziari dello Stato.
  • Una condanna per esercizio abusivo della professione non può costituire causa ostativa, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lett. a), del d.m. n. 164/1999, al mantenimento dell’iscrizione nell’elenco dei soggetti abilitati al rilascio del visto di conformità.
  • La revoca dell’abilitazione fondata su una condanna penale è legittima solo quando il reato rientri effettivamente nella categoria normativa prevista come causa ostativa; non è sufficiente un collegamento generico o meramente professionale ed economico tra la condotta penalmente sanzionata e l’attività di assistenza fiscale.

Come è indicizzato

MaterieEfficacia ed esecuzione del provvedimentoEsercizio della professione
RamiProcedimento amministrativoProfessioni e ordini professionali
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàDifetto di motivazioneProporzionalità e ragionevolezza

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