Sentenza n. 1041/2026 - Venezia, Sezione 3
per l’annullamento: del provvedimento del Comune di Bassano del Grappa prot. n. 47641 del 5 agosto 2025, recante oggetto «Diniego all’istanza di Autorizzazione per l’installazione di infrastrutture per impianti radioelettrici presentata al Portale Impresainungiorno in data 30/05/2025 con ID: 13264231005-05052025-1152 e registrata al protocollo comunale con n. 2025/33006»; di tutti gli atti presupposti, connessi e/o comunque consequenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego dell'autorizzazione per l'installazione di una nuova infrastruttura per impianti radioelettrici
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente impugnava il diniego comunale relativo a un'istanza ex art. 44 d.lgs. n. 259/2003 per la realizzazione di un impianto radioelettrico sostanzialmente identico a una stazione provvisoria già installata sul sito. Il precedente impianto era stato assentito mediante silenzio-assenso, con successiva comunicazione comunale delle condizioni da rispettare e dell'obbligo di rimozione entro due anni. Decorso il termine, il Comune aveva adottato un'ordinanza di demolizione e, a seguito di una nuova istanza, aveva richiesto integrazioni documentali concernenti lo stato di fatto dell'area, avvertendo che il mancato riscontro avrebbe potuto condurre al preavviso di rigetto. Non essendo state prodotte tempestivamente le integrazioni, il Comune aveva inviato il preavviso ex art. 10-bis l. n. 241/1990 e aveva poi respinto l'istanza, motivando che non poteva essere autorizzato un nuovo impianto sul sito ove insisteva il precedente impianto, ormai privo di autorizzazione e oggetto di ordinanza di demolizione. La ricorrente deduceva, in primo luogo, la violazione degli artt. 10-bis e 21-octies l. n. 241/1990, sostenendo che la motivazione del diniego fosse nuova e diversa rispetto a quella indicata nel preavviso, incentrato sulla mancata integrazione documentale, con conseguente lesione del contraddittorio procedimentale. In secondo luogo deduceva la violazione dell'art. 44 d.lgs. n. 259/2003, l'insussistenza dei presupposti di fatto e di diritto, il difetto o l'apparenza della motivazione, la contraddittorietà, l'illogicità, l'eccesso di potere e lo sviamento. Sosteneva che l'impianto precedente fosse stato ritualmente assentito, che la nuova istanza non mirasse a sanare un abuso ma a ottenere un titolo sostitutivo e che la previa rimozione avrebbe comportato costi rilevanti e interruzioni del servizio pubblico.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, senza esaminare le censure di merito. Nelle more del giudizio, infatti, il Comune aveva rilasciato alla ricorrente e all'operatore telefonico ospitato una nuova autorizzazione per la realizzazione di una stazione radio base in via Monte Verena. Secondo il Collegio, tale autorizzazione aveva definitivamente soddisfatto l'interesse sostanziale perseguito con il ricorso, sicché l'eventuale annullamento del diniego impugnato non avrebbe più arrecato alcuna utilità concreta. Le spese sono state compensate tra tutte le parti, in considerazione della complessità della vicenda processuale e della definizione in rito per ragioni sopravvenute indipendenti dall'esame del merito.
Norme richiamate
art. 44 d.lgs. n. 259/2003
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La disposizione è richiamata quale base normativa delle istanze per la realizzazione degli impianti radioelettrici e del precedente titolo formatosi per silentium; il giudice non ne esamina nel merito l'applicazione.
art. 10-bis l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato con riferimento al preavviso di rigetto e al contraddittorio procedimentale; la relativa censura non viene esaminata perché il ricorso è dichiarato improcedibile.
art. 21-octies l. n. 241/1990
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È invocato dalla ricorrente in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio procedimentale; il giudice non decide la questione di merito.
art. 27 ss. d.P.R. n. 380/2001
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Sono richiamati quali base normativa dell'ordinanza comunale di rimozione dell'impianto; tale ordinanza non costituisce l'oggetto del presente giudizio.
art. 73 c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamato per la memoria depositata dalla ricorrente in vista dell'udienza pubblica; non è oggetto di specifica interpretazione decisoria.
Massime di principio
- Il ricorso amministrativo è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse quando, nelle more del giudizio, l'amministrazione adotta un nuovo provvedimento che soddisfa definitivamente l'interesse sostanziale perseguito dal ricorrente, rendendo privo di utilità concreta l'eventuale annullamento dell'atto impugnato.
- La sopravvenuta adozione di un titolo amministrativo favorevole, relativo al medesimo interesse sostanziale oggetto della controversia, consente di definire il giudizio in rito senza esaminare le censure di legittimità rivolte contro il precedente diniego.
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