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Sentenza

Sentenza n. 1042/2026 - Venezia, Sezione 3

per l’annullamento quanto al ricorso principale: - della nota prot. n.-OMISSIS- in data 15 aprile 2025 con la quale il Comune di-OMISSIS- ha disposto il rigetto dell’istanza di determinazione dell’integrazione della retta del servizio residenziale presentata dalla ricorrente in data 11 febbraio 2025, in quanto «il vigente Regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali prevede che ai fini dell’erogazione dei contributi per l’integrazione delle rette di servizi residenziali venga considerata sia l’Attestazione ISEE, che qualsiasi ulteriore risorsa economica a qualunque titolo percepita, anche non soggetta ad IRPEF, ad eccezione della pensione di invalidità che rimane in pieno godimento della persona per far fronte alle spese personali che non vengono coperte dalla retta di ricovero …»; - del presupposto «Regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali» e della delibera di Consiglio Comunale n. 80 del 22 dicembre 2025 che lo ha approvato, nonché della delibera consiliare n. 58/2016 che lo ha successivamente modificato; - delle «determinazioni della Giunta Comunale per l’anno 2025 in ordine al Regolamento in materia di servizi e prestazioni sociali»; quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 5 luglio 2025: - della nota prot. n. 21245 in data 12 maggio 2025, con la quale il Comune di-OMISSIS- ha comunicato che, «a seguito della presentazione della documentazione reddituale» e «a partire dal 01.04.2025», «verrà erogato un contributo mensile pari a € 710,23», quale «anticipazione» con rivalsa su «eventuali redditi aggiuntivi» e che «l’intero importo della retta dovrà essere fatturato» alla ricorrente, «che provvederà al pagamento dell’intera retta»; - della determinazione n. 371 in data 24 aprile 2025 - conosciuta in data 30 maggio 2025 - con la quale, in applicazione del predetto Regolamento, il Comune di-OMISSIS- ha aggiornato il «concorso al pagamento della retta» a favore della ricorrente «con decorrenza dal 01.04.2025», fissando in € 1.388,52 il «concorso mensile utente» e in € 710,23 il «contributo mensile» a carico del Comune medesimo; nonché del Regolamento e degli stessi provvedimenti già impugnati con il ricorso principale; quanto al ricorso per motivi aggiunti presentato in data 3 ottobre 2025: - della determinazione n. 679 in data 10 luglio 2025 con la quale il Comune di-OMISSIS-, in applicazione del predetto Regolamento, ha stabilito il «concorso al pagamento della retta» a favore della ricorrente per il periodo luglio-settembre 2025, assumendo il relativo impegno di spesa e definendo l’integrazione a carico dell’Ente nell’importo mensile di € 710,23 siccome stabilito nella determinazione dirigenziale n. 371 del 24 aprile 2025, già impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti; - della determinazione n. 43 in data 17 gennaio 2025, con la quale il Comune di-OMISSIS- ha aggiornato il «concorso al pagamento della retta» a favore della ricorrente per il periodo gennaio - marzo 2025 assumendo il relativo impegno di spese e determinando l’integrazione a carico dell’Ente nell’importo mensile di € 733,16, anche in attuazione della determinazione n. 357/24, nonché della «determinazione dirigenziale n. 910 del 11.10.2024» ivi richiamata; nonché, quali atti presupposti, - della determinazione dirigenziale n. 371 in data 24 aprile 2025, già impugnata con il primo ricorso per motivi aggiunti; - della determinazione n. 357 in data 3 maggio 2024 con la quale è stata aggiornata in € 733,16 la quota di integrazione della retta a carico del Comune di-OMISSIS-; - della determinazione dirigenziale n. 910 in data 11 ottobre 2024, recante ad oggetto l’«impegno di spesa ottobre-dicembre 2024», con la quale è stata aggiornata in € 733,16 il concorso mensile a carico del Comune medesimo; - del predetto Regolamento e degli stessi provvedimenti già impugnati con il ricorso principale;

Giustizia amministrativa202500813

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Veneto - Venezia, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Rigetto dell’istanza di determinazione della compartecipazione alla retta sulla base del solo ISEE, nonché determinazioni e comunicazioni comunali che hanno quantificato la quota a carico dell’assistita e l’integrazione comunale applicando criteri regolamentari ulteriori rispetto all’ISEE

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (utente RSA)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente, invalida civile al 100%, non autosufficiente e ricoverata presso una RSA, ha impugnato il rigetto dell’istanza di determinazione della compartecipazione alla retta secondo il solo ISEE e gli atti applicativi successivi. Ha dedotto la violazione della disciplina statale e regionale sull’ISEE, degli artt. 3, 32, 38, 53, 97 e 117, comma 2, lett. m), Cost., della Convenzione di New York sui diritti delle persone con disabilità, della CEDU e della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, nonché della l. n. 328/2000 e della normativa regionale veneta. In particolare, ha contestato il regolamento comunale nella parte in cui consentiva di computare, oltre all’ISEE, qualsiasi ulteriore risorsa economica, incluse prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie, l’indennità di accompagnamento e il patrimonio mobiliare fino al suo esaurimento. Ha inoltre censurato la previsione secondo cui il contributo comunale costituiva una mera anticipazione, con rivalsa sulle eventuali ulteriori entrate dell’assistita, nonché l’accollo dell’intera retta alla ricorrente, nonostante un ISEE pari a € 6.772,00 e risorse economiche insufficienti a coprire il costo annuale della struttura. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità, l’improcedibilità e l’irricevibilità dei ricorsi, sostenendo la natura non provvedimentale della nota iniziale, il superamento della stessa mediante atti successivi, la tardiva impugnazione del regolamento e la sufficienza dell’integrazione erogata.

La decisione

Il TAR ha respinto le eccezioni preliminari. La nota iniziale aveva natura provvedimentale e immediatamente lesiva, poiché rigettava l’istanza fondata sul solo ISEE; gli atti successivi non avevano fatto venir meno l’interesse, anche perché producevano effetti solo dal 1° aprile 2025. Le disposizioni regolamentari sono divenute lesive per la ricorrente soltanto con gli atti applicativi annuali, sicché l’impugnazione non era tardiva. Non era necessario impugnare l’impegno contabile, avente natura interna e non lesiva. Nel merito, il ricorso principale e i due ricorsi per motivi aggiunti sono stati accolti. Il giudice ha affermato che l’ISEE costituisce l’indefettibile parametro per valutare la capacità economica e determinare la compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate. Il Comune non può introdurre criteri ulteriori, derogatori o sostitutivi, computando autonomamente l’indennità di accompagnamento, le prestazioni assistenziali e previdenziali protette o il patrimonio mobiliare fino al suo esaurimento, poiché tali elementi sono già disciplinati dal sistema ISEE e, quanto ai trattamenti percepiti in ragione della disabilità, esclusi dal reddito disponibile nei limiti stabiliti dalla legge. È stata inoltre ritenuta illegittima la qualificazione dell’integrazione comunale come mera anticipazione con diritto di rivalsa, perché incompatibile con l’obbligo proprio del Comune di farsi carico dell’integrazione della retta, salva la compartecipazione dell’utente nei limiti della capacità economica risultante dall’ISEE. Sono stati annullati la nota del 15 aprile 2025, le pertinenti disposizioni del regolamento, la nota del 12 maggio 2025, la determinazione n. 371 del 24 aprile 2025 e le determinazioni n. 43 del 17 gennaio 2025 e n. 679 del 10 luglio 2025. Il Comune dovrà ricalcolare la quota a carico dell’assistita e quella a proprio carico secondo i criteri indicati, tenendo conto delle somme già versate. È stata disposta la pubblicazione della sentenza con le forme previste per il regolamento annullato. Le spese di lite sono state compensate; sono stati liquidati i compensi al difensore della ricorrente ammessa al patrocinio a spese dello Stato.

Norme richiamate

  • art. 2 d.P.C.M. n. 159/2013

    La determinazione e l’applicazione dell’indicatore ai fini dell’accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione.

    L’ISEE è lo strumento uniforme e indefettibile per determinare sia l’accesso sia il livello di compartecipazione alle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; i Comuni non possono introdurre criteri derogatori o sostitutivi.

  • art. 2-sexies d.l. n. 42/2016, convertito in l. n. 89/2016

    Sono esclusi dal reddito disponibile [...] i trattamenti assistenziali, previdenziali e indennitari, comprese le carte di debito, a qualunque titolo percepiti da amministrazioni pubbliche in ragione della condizione di disabilità, laddove non rientranti nel reddito complessivo ai fini dell’IRPEF.

    Le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie percepite in ragione della disabilità non possono essere autonomamente valorizzate dal Comune per aumentare la capacità contributiva dell’utente oltre i criteri previsti dal sistema ISEE.

  • art. 4 d.P.C.M. n. 159/2013

    Il patrimonio mobiliare è già considerato nella determinazione dell’ISEE secondo criteri, franchigie e percentuali stabiliti dalla disciplina statale; non può essere utilizzato autonomamente come ulteriore fonte di compartecipazione fino al suo esaurimento.

  • art. 117, comma 2, lett. m), Cost.

    La determinazione e l’applicazione dell’ISEE ai fini della compartecipazione alle prestazioni sociali agevolate rientrano nei livelli essenziali delle prestazioni, materia riservata alla competenza legislativa statale; i regolamenti comunali non possono peggiorare o derogare la disciplina uniforme.

  • artt. 6 e 14 l. n. 328/2000

    L’integrazione del costo dei servizi socio-sanitari residenziali rientra nella competenza propria del Comune, secondo il riparto previsto dalla legislazione sui servizi sociali.

  • art. 3-septies d.lgs. n. 502/1992

    Concorre a fondare il quadro normativo della presa in carico e dell’integrazione dei servizi socio-sanitari residenziali da parte degli enti competenti.

  • art. 2 d.P.C.M. 14 febbraio 2001

    È richiamato quale fonte del riparto delle competenze in materia di integrazione del costo dei servizi socio-sanitari residenziali.

  • art. 74 c.p.a.

    Consente la definizione del giudizio mediante sentenza semplificata con rinvio a precedenti conformi della Sezione.

  • art. 14 d.P.R. n. 1199/1971

    Il TAR ne ha ritenuto applicabile il regime di pubblicazione anche al giudicato di annullamento di disposizioni regolamentari.

Massime di principio

  • L’ISEE costituisce il parametro uniforme e indefettibile per determinare la situazione economica dell’utente e la misura della compartecipazione al costo delle prestazioni sociali e sociosanitarie agevolate; il Comune non può sostituirlo o affiancargli criteri regolamentari ulteriori e peggiorativi.
  • Le prestazioni assistenziali, previdenziali e indennitarie percepite in ragione della disabilità, inclusa l’indennità di accompagnamento nei limiti previsti dalla disciplina ISEE, non possono essere autonomamente computate dal Comune per incrementare la capacità contributiva dell’assistito.
  • Il patrimonio mobiliare già valorizzato nel calcolo ISEE non può essere imposto come autonoma fonte di pagamento della retta fino al suo esaurimento, al di fuori dei criteri stabiliti dalla disciplina statale.
  • L’integrazione comunale della retta socio-sanitaria residenziale costituisce obbligo proprio dell’ente locale e non può essere qualificata come mera anticipazione soggetta a rivalsa sulle ulteriori entrate dell’assistito, salva la compartecipazione nei limiti della capacità economica risultante dall’ISEE.
  • Le disposizioni regolamentari generali che fissano criteri lesivi diventano concretamente impugnabili, per il singolo utente, con l’adozione dell’atto applicativo che determina annualmente la quota di compartecipazione; ogni nuovo atto applicativo può rinnovare la lesione e radicare un autonomo interesse all’impugnazione.
  • L’impegno contabile interno dell’amministrazione, volto a garantire la copertura finanziaria del servizio, non è autonomamente lesivo dell’utente e non deve essere impugnato quando la lesione deriva dall’atto applicativo che quantifica la compartecipazione.

Come è indicizzato

MaterieAssistenza e prestazioni sanitarieServizi sociali ed educativiTermini del procedimento e silenzioInvalidità del provvedimento
RamiSanitàServizi pubbliciProcedimento amministrativo
IstitutiPrincipio di legalità e tipicitàProporzionalità e ragionevolezzaLegittimazione e interesse a ricorrerePonderazione degli interessi e interesse pubblico

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