Cassazione Civile, Ordinanza n. 21201/2026 del 22/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La lite nasce da un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2011 con cui l'Amministrazione finanziaria aveva contestato, tra le altre riprese, l'indeducibilità del costo corrispondente ai compensi degli amministratori di una società di capitali. I giudici di merito avevano accolto il ricorso della società ritenendo sufficiente, ai fini della deducibilità, l'esistenza di una delibera assembleare risalente al 1991 e la documentazione attestante il pagamento dei compensi, nonché il fatto che gli amministratori avessero dichiarato tali somme e pagato le imposte. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione deducendo, con unico motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 95, comma 5, e 109 d.P.R. n. 917/1986 e 2389 c.c., sostenendo che mancasse una delibera specifica e preventiva dell'assemblea che approvasse i maggiori compensi per il 2011; non sarebbe stato sufficiente richiamare una delibera di oltre dodici anni prima, relativa a importi diversi e inferiori. La società ha resistito eccependo anche l'inammissibilità del ricorso.
La decisione
La Corte ha rigettato l'eccezione di inammissibilità sollevata dalla società resistente, ha ritenuto ammissibile il motivo dell'Agenzia e lo ha accolto nel merito. Ha affermato che, per la deducibilità dei compensi degli amministratori di società di capitali, occorre una previsione nello statuto oppure una delibera assembleare specifica e preventiva; la semplice approvazione del bilancio contenente la voce di spesa non basta, salvo che l'assemblea totalitaria abbia espressamente discusso e approvato la relativa determinazione. Nel caso concreto, l'assemblea si era limitata ad approvare il bilancio 2011, senza specifica approvazione del compenso, e la vecchia delibera del 1991 non poteva valere come valida determinazione dei compensi 2011, essendo riferita a importi diversi e inferiori. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, per la rideterminazione dell'imponibile e la regolazione delle spese di legittimità.
Norme richiamate
art. 95, comma 5, d.P.R. n. 917/1986
La deducibilità del costo richiede che il compenso degli amministratori sia determinato in modo certo e obiettivamente determinabile; in mancanza di specifica delibera assembleare o previsione statutaria, il costo non è deducibile.
Il requisito della certezza e obiettiva determinabilità del costo, ai fini della deduzione fiscale, non è soddisfatto dalla sola approvazione del bilancio che riporti il compenso, se manca una delibera specifica di determinazione.
La determinazione del compenso degli amministratori deve risultare da un'apposita deliberazione dell'assemblea o dallo statuto; non è sufficiente una mera approvazione implicita nel bilancio.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
La censura attinente alla corretta sussunzione della fattispecie nella norma, per erronea applicazione della disciplina fiscale e societaria, integra un vizio di violazione di legge e non un inammissibile riesame del fatto.
Massime di principio
- Ai fini della deducibilità fiscale dei compensi degli amministratori di società di capitali, è necessario che la loro quantificazione risulti da una previsione statutaria oppure da una delibera assembleare specifica e preventiva.
- La sola approvazione del bilancio d'esercizio, anche se contiene la voce relativa ai compensi, non equivale di per sé a valida determinazione del compenso, salvo approvazione espressa e specifica della relativa posta da parte dell'assemblea.
- Una precedente delibera assembleare non è sufficiente se riguarda compensi diversi o inferiori e non contiene una valida modificazione per il periodo d'imposta in contestazione.
- La doglianza sulla mancanza dei presupposti di deducibilità di un costo, quando investe la corretta applicazione della norma alla fattispecie, è censurabile come violazione di legge e non come mero errore di fatto.
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