Salta al contenuto
ordinanza_civile_lavoro

Cassazione Civile, Ordinanza n. 22625/2026 del 02/07/2026

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado e poi in appello l’accertamento del diritto al computo, nel trattamento di fine rapporto, della retribuzione per lavoro straordinario svolto in misura fissa e continuativa, con condanna della datrice di lavoro al pagamento delle differenze retributive. La Corte d’appello aveva ritenuto non contestata la continuità dello straordinario e del lavoro notturno e aveva fondato la decisione sull’art. 2120 c.c., disporendo anche una consulenza tecnica contabile che aveva individuato un importo dovuto persino superiore a quello richiesto. La società ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 2120, comma 2, c.c., dell’art. 11, punti 10 e 22, del contratto collettivo per i dipendenti delle società concessionarie "Autostrade e Trafori" e dell’art. 115 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale avrebbe omesso di considerare la disciplina collettiva asseritamente derogatoria, dalla quale si sarebbe dovuta desumere l’esclusione del compenso per straordinario dalla base di calcolo del TFR.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato che la censura prospettava in sede di legittimità una questione diversa da quella effettivamente devoluta e trattata nei gradi di merito: in appello non era stata contestata la regola di computabilità del TFR alla luce di una pretesa deroga contrattuale collettiva, ma soltanto l’errore nei conteggi e la duplicazione di importi già inclusi nel calcolo. La ricorrente non ha quindi confrontato la sentenza impugnata nelle sue reali rationes decidendi né ha indicato, con il necessario grado di specificità, di avere dedotto tempestivamente in appello la questione della deroga collettiva. La Corte ha inoltre ribadito il principio secondo cui non sono proponibili in cassazione questioni nuove o temi di contestazione diversi da quelli dedotti nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili di diritto già compresi nel dibattito e fondati sugli stessi fatti. Le spese sono state poste a carico della ricorrente, con aggiunta dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 2120 c.c.

    La Corte richiama la norma sul trattamento di fine rapporto come parametro di computo della retribuzione e osserva che la questione di una eventuale deroga collettiva avrebbe dovuto essere specificamente dedotta e trattata nei gradi di merito; la censura non è esaminabile quando venga introdotta per la prima volta in cassazione.

  • art. 11, punti 10 e 22, contratto collettivo per i dipendenti delle società concessionarie "Autostrade e Trafori"

    La parte ricorrente invocava queste disposizioni per sostenere una disciplina collettiva derogatoria che escluderebbe lo straordinario dalla base di calcolo del TFR; la Corte non ne esamina il merito, perché la questione è ritenuta nuova in cassazione.

  • art. 115 c.p.c.

    È richiamato quale norma asseritamente violata nella censura, ma la Corte non affronta il profilo nel merito, poiché il motivo è inammissibile per novità della questione.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge; la censura è però dichiarata inammissibile perché introduce una questione non devoluta al giudice di merito.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

  • art. 13, comma 1 bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    È richiamato come parametro per determinare l’ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non possono essere introdotte questioni nuove o temi di contestazione diversi da quelli effettivamente dedotti e trattati nei gradi di merito, salvo che si tratti di questioni rilevabili d’ufficio o di nuovi profili di diritto già compresi nel perimetro fattuale e difensivo della controversia.
  • Chi denuncia in cassazione la violazione di una norma o di una clausola collettiva deve confrontarsi con la reale ratio decidendi della sentenza impugnata, senza sovrapporre una diversa questione non esaminata dal giudice di merito.
  • Per evitare una declaratoria di novità della questione, il ricorrente ha l’onere di allegare e indicare specificamente in quale atto del giudizio precedente abbia tempestivamente sollevato il relativo tema, consentendo alla Corte il controllo ex actis.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso assorbe l’esame del merito della censura, quando questa non sia scrutinabile per ragioni processuali preliminari.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.