Sentenza n. 6631/2026 - Roma, Sezione 2Q
per l'annullamento a) della Comunicazione - Protocollo Partenza n. 8129/2024 del 22.03.2024, adottata dal Comune di Montalto di Castro per la chiusura del procedimento avente ad oggetto l'autoannullamento dei titoli costituiti dalla DIA n. 161/2017 (prot. 12808 del 27-05-2017) e della SCIA in variante n. 44/2022 (prot. 4258 del 14-02-2022), con cui è stata determinata l'archiviazione del procedimento in autotutela; b) per quel che occorrer possa, del Verbale di partecipazione al procedimento del 25.01.2024 non meglio specificato e mai portato a conoscenza del ricorrente; c) della SCIA n. 1208 del 27.05.2017, depositata dalla Sig.ra Mazzei per l'ampliamento uso residenziale in applicazione del “PIANO CASA” per l'immobile sito in Montalto di Castro all'interno della Lottizzazione Torre Maremma Comparto 1 – 2bis alla Strada delle Murelle snc Unità 48 PT 1; d) della SCIA in Variante n. 44/2022 del 14.02.2022, depositata dalla Sig.ra Mazzei per la modifica del progetto sotteso all'ampliamento uso residenziale in applicazione del “PIANO CASA”; e) di ogni atto e/o provvedimento presupposto o conseguente, anche non conosciuto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: archiviazione del procedimento di autotutela relativo a una SCIA edilizia del 2017 e a una SCIA in variante del 2022, nonché, in parte, gli stessi titoli edilizi
Esito
Favorevole al resistente (comune e controinteressata)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente aveva chiesto al Comune l'annullamento in autotutela delle segnalazioni edilizie relative all'ampliamento di una porzione di villa quadrifamiliare confinante con la sua proprietà. Deduceva: a) violazione delle distanze legali tra costruzioni, dell'art. 873 c.c., del regolamento urbanistico comunale e del d.m. n. 1444/1968, sostenendo che un locale deposito/guardaroba e ulteriori volumi fossero collocati a circa 1,40-1,50 metri dal confine, con creazione di nuova cubatura e superficie e pregiudizio alla privacy e alle vedute; b) travisamento dei fatti, falsa rappresentazione della realtà, difetto assoluto di istruttoria, illogicità e contraddittorietà, contestando l'affermazione secondo cui il manufatto sarebbe stato irrilevante urbanisticamente perché interno a un cavedio e compreso nella sagoma massima di ingombro; c) decadenza o inefficacia dei titoli edilizi per mancato avvio dei lavori entro il termine di legge, sostenendo che la SCIA in variante del 2022 non potesse beneficiare della proroga prevista dalla normativa emergenziale; d) violazione delle garanzie partecipative, per non essere stato convocato all'incontro richiesto dalla controinteressata e per la mancata comunicazione del preavviso di rigetto. La controinteressata e il Comune eccepivano la tardività dell'impugnazione dei titoli, rilevando che il ricorrente aveva avuto conoscenza dei lavori già nel 2022 e che la documentazione era stata integralmente ostesa entro marzo 2023.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato inammissibile la memoria di replica del Comune, poiché il ricorrente non aveva depositato una memoria conclusionale alla quale replicare. Nel merito, ha dichiarato irricevibile per tardività la parte del ricorso diretta contro il contenuto delle SCIA del 2017 e del 2022. Ai sensi dell'art. 19, comma 6-ter, l. n. 241/1990, la SCIA non è un provvedimento tacito direttamente impugnabile: il terzo deve sollecitare i poteri ordinari di verifica entro il termine applicabile, pari a trenta giorni in materia edilizia. Decorso tale termine, l'amministrazione può intervenire solo ricorrendo i presupposti dell'autotutela di cui all'art. 21-nonies l. n. 241/1990 e, decorso anche il relativo termine, gli effetti della segnalazione si consolidano. Nel caso concreto il ricorrente non aveva tempestivamente sollecitato i poteri di vigilanza, essendosi limitato a presentare un'istanza di accesso agli atti; aveva inoltre chiesto l'autotutela quando erano già decorsi più di dodici mesi dalla SCIA in variante del 2022. La piena conoscenza dell'intervento risaliva comunque al 2022, o al più tardi alla conclusione dei lavori, mentre gli atti erano stati integralmente ostesi nel marzo 2023. L'impugnazione dell'archiviazione non poteva essere utilizzata per aggirare i termini decadenziali relativi alla contestazione diretta dei titoli edilizi. La censura relativa alla partecipazione procedimentale è stata invece rigettata nel merito: nel procedimento di autotutela le garanzie partecipative erano state correttamente assicurate alla titolare dei titoli, quale soggetto direttamente pregiudicabile dall'eventuale annullamento, senza obbligo per l'amministrazione di ascoltare preventivamente anche l'autore dell'istanza di autotutela. Il ricorso è stato quindi dichiarato in parte irricevibile e, per il resto, rigettato. Il ricorrente è stato condannato a pagare euro 2.000, oltre accessori, a ciascuna delle due controparti costituite.
Norme richiamate
art. 19, commi 3, 4, 6-bis e 6-ter l. 241/1990
La segnalazione certificata di inizio attività, la denuncia e la dichiarazione di inizio attività non costituiscono provvedimenti taciti direttamente impugnabili. Gli interessati possono sollecitare l'esercizio delle verifiche spettanti all'amministrazione e, in caso di inerzia, esperire esclusivamente l'azione di cui all'art. 31, commi 1, 2 e 3 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
La SCIA non è direttamente impugnabile; il terzo deve sollecitare i poteri amministrativi di controllo entro il termine previsto, pari a trenta giorni per la SCIA edilizia. Dopo tale termine l'amministrazione può intervenire soltanto alle condizioni dell'autotutela.
Decorso il termine ordinario per i controlli sulla SCIA, l'intervento amministrativo è possibile solo in presenza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio, inclusi l'interesse pubblico concreto e attuale, la ponderazione degli interessi e il rispetto del termine previsto dalla disciplina applicabile ratione temporis.
Nel procedimento di autotutela la partecipazione deve essere garantita ai soggetti direttamente pregiudicabili dall'eventuale annullamento; non sussiste, secondo la decisione, un obbligo di preventiva audizione dell'istante che abbia sollecitato l'autotutela.
La censura fondata sulla mancata comunicazione del preavviso di rigetto non è stata accolta, poiché il giudice ha ritenuto corretto il coinvolgimento procedimentale della titolare dei titoli edilizi.
La memoria di replica è ammissibile esclusivamente per rispondere a nuove memorie conclusionale delle controparti; in mancanza di una memoria conclusionale avversaria, la replica è inammissibile.
La disposizione è stata invocata dal ricorrente quale parametro delle distanze tra costruzioni, ma le relative contestazioni sono state dichiarate tardive perché dirette contro il contenuto ormai consolidato delle SCIA.
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444
Il ricorrente lo aveva invocato quale fonte della distanza minima tra costruzioni; il giudice non ha esaminato nel merito tali censure per tardività.
Massime di principio
- La SCIA edilizia non costituisce un provvedimento tacito direttamente impugnabile dal terzo: il terzo che si ritenga leso deve sollecitare l'esercizio dei poteri ordinari di verifica, inibizione e repressione entro il termine di trenta giorni previsto per la materia edilizia e, in caso di inerzia, può agire secondo il rito sul silenzio.
- Decorso il termine per i controlli ordinari sulla SCIA, l'amministrazione può intervenire sui relativi effetti soltanto in presenza dei presupposti dell'annullamento d'ufficio, compresa la sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale ulteriore rispetto al mero ripristino della legalità, la ponderazione con l'affidamento del segnalante e il rispetto del termine applicabile ratione temporis.
- Il terzo che solleciti tardivamente i poteri di vigilanza su una SCIA deve allegare, oltre ai profili di illegittimità dell'intervento, anche la sussistenza dei presupposti dell'autotutela; non può impugnare il successivo provvedimento di archiviazione per eludere i termini di contestazione del contenuto della segnalazione.
- La presentazione di una richiesta di accesso agli atti non equivale, di per sé, alla tempestiva sollecitazione dei poteri di vigilanza e controllo sulla SCIA, né impedisce il consolidamento dei relativi effetti quando il terzo abbia già avuto conoscenza dell'intervento e siano decorsi i termini previsti.
- Nel procedimento di autotutela avviato su istanza di un terzo, le garanzie partecipative devono essere assicurate al titolare del titolo o della segnalazione, quale soggetto direttamente inciso dall'eventuale annullamento; non è necessariamente dovuta la preventiva audizione dell'istante che ha promosso l'autotutela.
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