Cassazione Civile, Ordinanza n. 34243/2024 del 23/12/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (debitore)
La controversia
La controversia nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex L. n. 3/2012 proposto da due debitori. Un creditore cessionario aveva contestato l'omologazione sostenendo che il proprio voto contrario non fosse stato tempestivamente espresso per una ragione legata all'emergenza sanitaria, e che non potesse operare il meccanismo del silenzio-assenso applicato dal Tribunale. In particolare, nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 11, comma 1, L. n. 3/2012, per avere il giudice di merito qualificato il termine per esprimere il consenso/dissenso del creditore come termine processuale, assumendo invece la ricorrente che l'accordo di composizione della crisi fosse un istituto di natura sostanziale e non un procedimento concorsuale; 2) violazione dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12 disp. att. c.c., per avere escluso l'operatività della sospensione dei termini prevista dalla normativa Covid rispetto al termine di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 3/2012, anche nell'ipotesi in cui tale termine fosse considerato sostanziale. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere, rappresentando che, a seguito dell'impossibilità di eseguire l'accordo segnalata dal Gestore della crisi, aveva proposto istanza di risoluzione cui i debitori avevano aderito chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio.
La decisione
La Corte ha preso atto che, per effetto dell'adesione dei debitori all'istanza di risoluzione e alla richiesta di apertura della liquidazione del patrimonio, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciare sulle spese, poiché i resistenti non avevano svolto difese. È stato altresì ricordato che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere.
Norme richiamate
richiamato come base normativa della proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento
art. 10, comma 1, L. n. 3/2012
richiamato per il termine entro cui il creditore doveva esprimere il consenso o il dissenso, con applicazione del silenzio-assenso in caso di mancata risposta
art. 11, comma 1, L. n. 3/2012
oggetto della censura di violazione; la ricorrente sosteneva che il termine non dovesse essere trattato come processuale
invocato per la sospensione dei termini connessa all'emergenza Covid
richiamato dalla ricorrente in relazione all'applicabilità della sospensione dei termini
richiamato con riferimento all'istanza di apertura della liquidazione del patrimonio a seguito della risoluzione dell'accordo
richiamato per il deposito della memoria in cassazione
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato in tema di raddoppio del contributo unificato, escluso in caso di cessazione della materia del contendere
art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012
richiamato come norma introduttiva del meccanismo del raddoppio del contributo unificato
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
richiamato quale parametro del vizio denunciato per violazione di legge
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene un fatto che elimina l'interesse della parte ricorrente alla decisione, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
- La cessazione della materia del contendere esclude una pronuncia sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
- Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi in cui il giudizio di cassazione non si chiuda con rigetto o con l'ordinaria declaratoria di inammissibilità, ma con cessazione della materia del contendere.
- Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, il mancato esercizio tempestivo del voto del creditore può condurre all'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, ma ogni questione sul punto resta assorbita se il rapporto controverso viene meno per fatti sopravvenuti.
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