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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34243/2024 del 23/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

La controversia nasce dall'omologazione, da parte del Tribunale, di un accordo di ristrutturazione dei debiti ex L. n. 3/2012 proposto da due debitori. Un creditore cessionario aveva contestato l'omologazione sostenendo che il proprio voto contrario non fosse stato tempestivamente espresso per una ragione legata all'emergenza sanitaria, e che non potesse operare il meccanismo del silenzio-assenso applicato dal Tribunale. In particolare, nel ricorso per cassazione venivano dedotti due motivi: 1) violazione dell'art. 11, comma 1, L. n. 3/2012, per avere il giudice di merito qualificato il termine per esprimere il consenso/dissenso del creditore come termine processuale, assumendo invece la ricorrente che l'accordo di composizione della crisi fosse un istituto di natura sostanziale e non un procedimento concorsuale; 2) violazione dell'art. 83 d.l. n. 18/2020 e dell'art. 12 disp. att. c.c., per avere escluso l'operatività della sospensione dei termini prevista dalla normativa Covid rispetto al termine di cui all'art. 11, comma 1, L. n. 3/2012, anche nell'ipotesi in cui tale termine fosse considerato sostanziale. Successivamente, però, la ricorrente ha depositato memoria chiedendo la cessazione della materia del contendere, rappresentando che, a seguito dell'impossibilità di eseguire l'accordo segnalata dal Gestore della crisi, aveva proposto istanza di risoluzione cui i debitori avevano aderito chiedendo l'apertura della liquidazione del patrimonio.

La decisione

La Corte ha preso atto che, per effetto dell'adesione dei debitori all'istanza di risoluzione e alla richiesta di apertura della liquidazione del patrimonio, è venuto meno l'interesse della ricorrente alla decisione sul ricorso. Ha quindi dichiarato la cessazione della materia del contendere, senza pronunciare sulle spese, poiché i resistenti non avevano svolto difese. È stato altresì ricordato che il raddoppio del contributo unificato non si applica quando il giudizio di cassazione si conclude con cessazione della materia del contendere.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio di cassazione, sopravviene un fatto che elimina l'interesse della parte ricorrente alla decisione, la Corte deve dichiarare la cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere esclude una pronuncia sulle spese se la parte intimata non ha svolto difese.
  • Il raddoppio del contributo unificato non opera nei casi in cui il giudizio di cassazione non si chiuda con rigetto o con l'ordinaria declaratoria di inammissibilità, ma con cessazione della materia del contendere.
  • Nel procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento, il mancato esercizio tempestivo del voto del creditore può condurre all'applicazione del meccanismo del silenzio-assenso, ma ogni questione sul punto resta assorbita se il rapporto controverso viene meno per fatti sopravvenuti.

Come è indicizzato

MaterieSovraindebitamentoImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
IstitutiGiudicato

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