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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21688/2024 del 01/08/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (attore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell'usucapione di alcuni immobili siti in Guidonia Montecelio, già facenti parte di un'ex azienda agricola appartenuta a una società poi dichiarata fallita insieme ai soci. Il tribunale aveva rigettato la domanda. In appello l'attore soccombente proponeva impugnazione; nel corso del giudizio interveniva il decesso di una delle parti appellate e il procedimento veniva interrotto. L'appellante depositava ricorso in riassunzione e tentava la notifica al difensore delle parti appellate costituite presso lo studio risultante dagli atti e dalla scheda dell'Ordine degli avvocati, senza successo per trasferimento del difensore senza comunicazione del nuovo recapito e senza indicazione della PEC. Ottenuto un termine per rinnovare la notifica, l'appellante la eseguiva in cancelleria nei confronti del difensore e personalmente alle altre parti. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello ritenendo che, in base all'art. 331 c.p.c., la rinnovazione dovesse essere fatta al difensore personalmente e non in cancelleria. Con il ricorso per cassazione l'appellante denunciava violazione degli artt. 330, 331 e 170 c.p.c. e dell'art. 16, commi 6 e 7, d.l. 179/2012, sostenendo che, essendo il difensore trasferito senza comunicazione di domicilio digitale, la notifica in cancelleria fosse corretta e rituale, e che fosse errato il richiamo all'art. 331 c.p.c.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina del domicilio digitale di cui all'art. 16-sexies d.l. 179/2012, con efficacia immediata per gli atti compiuti dopo il 2014, sicché la notifica degli atti al difensore avrebbe dovuto avvenire via PEC. Poiché il difensore non aveva comunicato né un indirizzo PEC né il nuovo domicilio professionale, la notifica non potendo essere eseguita per causa imputabile al destinatario legittimava il deposito in cancelleria. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    il ricorrente ha dedotto un error in procedendo denunciabile in cassazione

  • art. 330 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente per individuare il luogo/persona cui notificare l'impugnazione

  • art. 331 c.p.c.

    ritenuto dalla Corte d'appello non pertinente; riguarda l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili

  • art. 170 c.p.c.

    richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni al difensore costituito

  • art. 16, comma 6, d.l. 179/2012

    se il soggetto obbligato non ha comunicato l'indirizzo PEC, notificazioni e comunicazioni avvengono esclusivamente mediante deposito in cancelleria, salvo impossibilità non imputabile al destinatario

  • art. 16, comma 7, d.l. 185/2008

    richiamato dal ricorrente in relazione al regime delle comunicazioni/notifiche telematiche

  • art. 16-sexies d.l. 179/2012

    introduce il domicilio digitale dell'avvocato presso l'indirizzo PEC comunicato all'Ordine, applicabile agli atti successivi alla sua entrata in vigore

  • art. 136, comma 3, c.p.c.

    richiamato come disciplina applicabile in via residuale quando la notifica via PEC non sia possibile per causa non imputabile al destinatario

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    norma sul rito camerale di trattazione del ricorso

Massime di principio

  • Nei giudizi in corso, per gli atti compiuti dopo l'entrata in vigore della disciplina del 2014, la notificazione al difensore deve essere effettuata all'indirizzo PEC risultante dall'albo o comunicato al Consiglio dell'Ordine, quale domicilio digitale del professionista.
  • Se il difensore non ha comunicato un indirizzo PEC o si è reso irreperibile per mancata comunicazione del nuovo recapito professionale, la mancata notifica via PEC è imputabile al destinatario e la notifica può essere eseguita secondo il regime sostitutivo previsto dalla legge, inclusi il deposito in cancelleria o le forme residuali applicabili.
  • L'art. 331 c.p.c. non disciplina la notificazione dell'atto di riassunzione al difensore della parte costituita, ma l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili, sicché non può essere invocato per sanzionare come inammissibile una riassunzione notificata secondo il regime delle notificazioni telematiche.
  • Quando la questione riguarda il luogo di notificazione al procuratore, rileva il domicilio effettivo o digitale del difensore risultante dagli atti e dagli adempimenti presso l'Ordine; l'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte del professionista non può ricadere sulla parte notificante.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniNotificazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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