Cassazione Civile, Ordinanza n. 21688/2024 del 01/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (attore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di accertamento dell'usucapione di alcuni immobili siti in Guidonia Montecelio, già facenti parte di un'ex azienda agricola appartenuta a una società poi dichiarata fallita insieme ai soci. Il tribunale aveva rigettato la domanda. In appello l'attore soccombente proponeva impugnazione; nel corso del giudizio interveniva il decesso di una delle parti appellate e il procedimento veniva interrotto. L'appellante depositava ricorso in riassunzione e tentava la notifica al difensore delle parti appellate costituite presso lo studio risultante dagli atti e dalla scheda dell'Ordine degli avvocati, senza successo per trasferimento del difensore senza comunicazione del nuovo recapito e senza indicazione della PEC. Ottenuto un termine per rinnovare la notifica, l'appellante la eseguiva in cancelleria nei confronti del difensore e personalmente alle altre parti. La Corte d'appello dichiarava inammissibile l'appello ritenendo che, in base all'art. 331 c.p.c., la rinnovazione dovesse essere fatta al difensore personalmente e non in cancelleria. Con il ricorso per cassazione l'appellante denunciava violazione degli artt. 330, 331 e 170 c.p.c. e dell'art. 16, commi 6 e 7, d.l. 179/2012, sostenendo che, essendo il difensore trasferito senza comunicazione di domicilio digitale, la notifica in cancelleria fosse corretta e rituale, e che fosse errato il richiamo all'art. 331 c.p.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso. Ha ritenuto applicabile la disciplina del domicilio digitale di cui all'art. 16-sexies d.l. 179/2012, con efficacia immediata per gli atti compiuti dopo il 2014, sicché la notifica degli atti al difensore avrebbe dovuto avvenire via PEC. Poiché il difensore non aveva comunicato né un indirizzo PEC né il nuovo domicilio professionale, la notifica non potendo essere eseguita per causa imputabile al destinatario legittimava il deposito in cancelleria. La sentenza d'appello è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Roma in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
il ricorrente ha dedotto un error in procedendo denunciabile in cassazione
richiamato dal ricorrente per individuare il luogo/persona cui notificare l'impugnazione
ritenuto dalla Corte d'appello non pertinente; riguarda l'integrazione del contraddittorio in cause inscindibili
richiamato dal ricorrente in tema di notificazioni al difensore costituito
art. 16, comma 6, d.l. 179/2012
se il soggetto obbligato non ha comunicato l'indirizzo PEC, notificazioni e comunicazioni avvengono esclusivamente mediante deposito in cancelleria, salvo impossibilità non imputabile al destinatario
art. 16, comma 7, d.l. 185/2008
richiamato dal ricorrente in relazione al regime delle comunicazioni/notifiche telematiche
introduce il domicilio digitale dell'avvocato presso l'indirizzo PEC comunicato all'Ordine, applicabile agli atti successivi alla sua entrata in vigore
richiamato come disciplina applicabile in via residuale quando la notifica via PEC non sia possibile per causa non imputabile al destinatario
norma sul rito camerale di trattazione del ricorso
Massime di principio
- Nei giudizi in corso, per gli atti compiuti dopo l'entrata in vigore della disciplina del 2014, la notificazione al difensore deve essere effettuata all'indirizzo PEC risultante dall'albo o comunicato al Consiglio dell'Ordine, quale domicilio digitale del professionista.
- Se il difensore non ha comunicato un indirizzo PEC o si è reso irreperibile per mancata comunicazione del nuovo recapito professionale, la mancata notifica via PEC è imputabile al destinatario e la notifica può essere eseguita secondo il regime sostitutivo previsto dalla legge, inclusi il deposito in cancelleria o le forme residuali applicabili.
- L'art. 331 c.p.c. non disciplina la notificazione dell'atto di riassunzione al difensore della parte costituita, ma l'integrazione del contraddittorio nelle cause inscindibili, sicché non può essere invocato per sanzionare come inammissibile una riassunzione notificata secondo il regime delle notificazioni telematiche.
- Quando la questione riguarda il luogo di notificazione al procuratore, rileva il domicilio effettivo o digitale del difensore risultante dagli atti e dagli adempimenti presso l'Ordine; l'inosservanza degli obblighi di comunicazione da parte del professionista non può ricadere sulla parte notificante.
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