Cassazione Civile, Ordinanza n. 22883/2024 del 16/08/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (professionista)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di addebito con cui l'ente previdenziale richiedeva alla professionista contributi relativi all'anno 2009, assumendo l'obbligo di iscrizione d'ufficio alla Gestione separata per l'attività libero-professionale svolta. La professionista aveva già versato alla Cassa forense il solo contributo integrativo, ma non quello soggettivo. Il tribunale aveva accolto solo in parte l'opposizione, limitatamente al regime sanzionatorio, ritenendo applicabile la disciplina dell'omissione e non quella dell'evasione; la corte d'appello, invece, aveva accolto l'appello dell'ente, affermando che il contributo integrativo non esclude l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata, che il credito non era prescritto perché il termine decorreva dalla dichiarazione dei redditi, e che la fattispecie integrava evasione contributiva. In cassazione la ricorrente ha dedotto: 1) violazione delle norme sulla prescrizione dei contributi, sostenendo che il termine quinquennale dovesse decorrere dalla scadenza del pagamento e non dalla dichiarazione dei redditi; 2) violazione delle norme sull'iscrizione alla Gestione separata, sostenendo che il versamento del contributo integrativo alla Cassa forense fosse sufficiente a escludere l'iscrizione; 3) violazione della disciplina sanzionatoria e delle regole sull'onere della prova, contestando la qualificazione come evasione e la mancata prova dell'occultamento intenzionale del reddito.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo e il secondo motivo, confermando sia la non prescrizione del credito contributivo sia l'obbligo della professionista di iscriversi alla Gestione separata nonostante il versamento del solo contributo integrativo alla Cassa forense. Ha invece accolto il terzo motivo, rilevando che, alla luce della sopravvenuta declaratoria di illegittimità costituzionale della norma sulle sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore, nulla era dovuto a titolo di sanzioni civili per l'anno 2009. La sentenza impugnata è stata quindi cassata limitatamente al capo relativo alle sanzioni; decidendo nel merito, la Corte ha dichiarato la ricorrente non tenuta a corrispondere all'INPS le sanzioni civili sui contributi oggetto di causa. Le spese sono state compensate per la sopravvenienza della decisione della Corte costituzionale.
Norme richiamate
art. 3, commi 9 e 10, L. n. 335/1995
La prescrizione dei contributi previdenziali decorre dalla scadenza dei termini di pagamento, con rilievo anche del loro eventuale differimento.
art. 55 R.D.L. n. 1827/1935
Richiamato dalla ricorrente in tema di decorrenza della prescrizione; la Corte ha ritenuto applicabile il principio per cui conta la scadenza del termine di pagamento.
art. 2, commi 25 e 26, L. n. 335/1995
L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata opera per i lavoratori autonomi privi di altra copertura previdenziale idonea; il solo contributo integrativo non esclude l'iscrizione.
art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011
La norma, come interpretata dalla Corte costituzionale, non può imporre sanzioni civili per il periodo anteriore alla sua entrata in vigore nei confronti degli avvocati del libero foro sottosoglia tenuti all'iscrizione alla Gestione separata.
art. 116, comma 8, L. n. 388/2000
La disciplina sanzionatoria è stata ridotta, nel caso concreto, all'esclusione delle sanzioni civili per il periodo coperto dalla declaratoria di incostituzionalità.
Richiamato dalla ricorrente in relazione alla valutazione della prova dell'intenzionalità dell'omissione contributiva.
Richiamato dalla ricorrente sul riparto dell'onere probatorio circa la condotta intenzionale rilevante ai fini dell'evasione contributiva.
art. 136 Cost.
La declaratoria di illegittimità costituzionale espunge la norma dall'ordinamento con effetti sui rapporti non esauriti.
Conferma l'efficacia caducante della sentenza costituzionale sui rapporti pendenti.
L. n. 576/1980, art. 22
Indica le soglie di reddito o volume d'affari al di sotto delle quali l'avvocato del libero foro non è iscritto alla Cassa forense.
Massime di principio
- In materia previdenziale, la prescrizione dei contributi decorre dalla scadenza del termine di pagamento del contributo dovuto; se il termine è differito per legge, il differimento incide anche sulla decorrenza della prescrizione.
- Per i professionisti iscritti ad altra cassa obbligatoria, il versamento del solo contributo integrativo, privo di effetti costitutivi di una posizione previdenziale individuale, non è sufficiente a escludere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata INPS quando l'attività svolta richiede tale copertura.
- La disciplina delle sanzioni civili in materia contributiva va applicata tenendo conto delle sopravvenute pronunce di illegittimità costituzionale, le quali espungono la norma per i rapporti non esauriti e possono determinare l'esonero dalle sanzioni per il periodo anteriore all'entrata in vigore della norma dichiarata illegittima.
- Quando una sentenza costituzionale elimina la base normativa delle sanzioni per un determinato periodo, il giudice di legittimità può cassare la decisione impugnata limitatamente a tale capo e decidere nel merito senza ulteriori accertamenti di fatto.
- La qualificazione della fattispecie come evasione o omissione contributiva richiede la verifica degli elementi soggettivi e fattuali rilevanti; tuttavia, se la sopravvenienza normativa esclude comunque le sanzioni per il periodo considerato, la questione può risultare assorbita o comunque priva di effetti pratici sul capo sanzionatorio.
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