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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 19966/2023 del 11/05/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza della Corte d'appello che ha rigettato la richiesta di equo indennizzo per ingiusta detenzione (art. 314 c.p.p.). L'ordinanza aveva ritenuto sussistente una condotta con profili di colpa grave ostrativa al risarcimento, fondandosi su intercettazioni e su "frequentazioni ambigue" del ricorrente con soggetti ritenuti appartenenti alla cosca, nonostante le assoluzioni irrevocabili per i reati contestati (art. 74 DPR 309/1990, art. 416-bis c.p., tentate lesioni pluriaggravate e detenzione/porto di arma). Il ricorrente ha censurato la violazione di legge (art. 314 c.p.p.) e vizi di motivazione, deducendo che la Corte territoriale ha utilizzato elementi delle sentenze assolutorie senza collegarli adeguatamente alle ragioni che giustificarono l'adozione e il mantenimento della misura cautelare.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato in parte: ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato alla Corte d'appello di Reggio Calabria per nuovo giudizio. La Cassazione ha rilevato vizi motivazionali e contraddittorietà: la Corte territoriale non ha adeguatamente specificato la natura dei rapporti tra Iannì e soggetti come Domenico Barbaro né la consapevolezza del ricorrente rispetto al ruolo di tali soggetti; ha fatto riferimento a elementi delle sentenze assolutorie senza un confronto chiaro e logico tra la condotta dell'istante (ricostruita alla luce delle sentenze) e le ragioni sottese all'intervento cautelare, come richiesto dalla giurisprudenza. Conseguentemente, annullamento con rinvio e regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equa riparazione per ingiusta detenzione; la Corte sottolinea che il giudice di merito deve accertare se il detenuto abbia dato o concorso a dar causa alla detenzione con dolo o colpa grave, mediante valutazione ex ante e autonoma rispetto al processo penale; non è necessario che la condotta costituisca reato, ma che abbia creato la falsa apparenza della configurabilità di un illecito penale.

  • art. 74 d.P.R. n. 309/1990

    Norma richiamata come contestazione originaria (traffico di stupefacenti); qui citata solo per indicare i reati in relazione ai quali era stata adottata la misura cautelare.

  • art. 416-bis cod. pen.

    Norma sulla associazione mafiosa; citata quale ipotesi di reato per la quale era stata disposta la misura cautelare, ma le sentenze sono risultate in definitivo assolutorie per il richiedente.

  • art. 585, comma 4, cod. proc. pen.

    Richiamato rispetto all'ammissione di motivi nuovi in cassazione: la Corte evidenzia che il ricorrente ha proposto motivi, inclusa una memoria contenente un motivo nuovo, ma la decisione si limita a valutare il merito delle censure di legittimità ammissibili.

  • art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata in relazione ai limiti della motivazione e all'enunciazione delle censure in cassazione nei termini strettamente necessari per la motivazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice deve procedere a una valutazione "ex ante" e autonoma rispetto al processo penale: non si verifica se esista il reato, ma se la condotta del richiedente abbia, con dolo o colpa grave, determinato la falsa apparenza della commissione di un illecito e quindi l'adozione o il mantenimento della misura cautelare.
  • La colpa grave ostativa all'indennizzo non richiede che la condotta sia di per sé penalmente rilevante: è sufficiente che sia eclatante o macroscopicamente negligente, imprudente o violativa di regole, e che tale condotta abbia una relazione di co-causalità con l'intervento dell'autorità.
  • Il giudice deve confrontare specificamente la condotta ricostruita (anche in considerazione degli accertamenti del giudice penale) con le ragioni sottese all'adozione della misura cautelare; non è ammesso un generico richiamo ad elementi delle sentenze assolutorie senza un chiaro nesso esplicativo e motivato.
  • Le 'frequentazioni ambigue' possono integrare elementi ostativi solo se il giudice precisa la tipologia, la qualità e la consapevolezza del rapporto del richiedente con soggetti criminalmente rilevanti, dimostrando la loro oggettiva idoneità a costituire indizi di complicità in relazione al tipo di collegamento.
  • Intercettazioni e dichiarazioni raccolte nel processo possono essere valutate nel giudizio di riparazione, ma la loro utilizzazione richiede una motivazione logica che colleghi i contenuti intercettati alle ragioni specifiche dell'adozione della misura cautelare.
  • In caso di motivazione contraddittoria o carente da parte del giudice di merito (ad esempio mancanza di indicazione sulla consapevolezza del soggetto rispetto ai rapporti contestati), la Cassazione può annullare e rinviare per nuovo esame, imponendo al giudice di merito di specificare il nesso causale e la rilevanza della condotta ai fini della colpa grave.

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