Cassazione Civile, Ordinanza n. 25651/2024 del 25/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (comproprietario)
La controversia
La controversia nasce dalla divisione di una palazzina edificata su terreno acquistato nel 1980 da più familiari e poi divisa con atto del 1991. Uno dei comproprietari, insieme a un altro coerede/comproprietario, ha agito sostenendo che l'accesso originario da una via fosse stato illegittimamente chiuso dagli altri convenuti, i quali avrebbero inglobato nella loro proprietà esclusiva un androne comune di circa 16 mq e realizzato un nuovo accesso di minori dimensioni da altra via. Gli attori chiedevano il ripristino dello stato dei luoghi, oppure il pagamento del valore della porzione comune inglobata, nonché l'accertamento del diritto di passare dal nuovo accesso. In via ulteriore chiedevano il rimborso di quote di spese per il professionista che aveva curato il condono. I giudici di merito hanno rigettato le domande valorizzando una scrittura privata del 17 ottobre 2007 con planimetria allegata, sottoscritta dai comproprietari, dalla quale risultava che essi avevano concordato la modifica dell'accesso e che l'ex androne era inglobato nell'unità del piano terra assegnata a uno dei condividenti. In Cassazione il ricorrente ha denunciato: 1) violazione degli artt. 832, 1350, 2643 e 2697 c.c., sostenendo che la scrittura del 2007 non disponeva alcun trasferimento di proprietà, che non era stata sottoscritta dalla moglie del condividente assegnatario del piano terra e che quindi era inefficace o nulla; 2) omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sull'abusività di opere del piano terra e sulla loro mancata rappresentazione catastale; 3) omesso esame di fatti decisivi e motivazione illogica/contraddittoria, insistendo sulla natura meramente preparatoria della scrittura e sul rilievo di altra documentazione che, a suo dire, avrebbe dimostrato un debito maggiore per spese; 4) violazione di varie norme processuali e sostanziali, lamentando il mancato riconoscimento del maggiore importo asseritamente dovuto e la mancata ammissione della prova testimoniale sul pagamento delle somme. La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati i motivi: ha affermato che la lettura del contenuto dell'accordo del 2007 proposta dal ricorrente era una censura di merito non sindacabile in Cassazione; ha escluso la nullità dell'atto per mancata sottoscrizione della moglie, chiarendo che, secondo il principio dell'accessione, l'edificio apparteneva al marito e ai comproprietari dell'immobile e non alla moglie, sicché costei non era parte necessaria dell'accordo divisionale; ha ritenuto generica e non decisiva la doglianza sull'abusività delle opere; ha escluso il vizio motivazionale alla luce dei limiti del n. 5 dell'art. 360 c.p.c. e del doppio conforme; ha giudicato insindacabile la valutazione di merito sulle prove e sulla scelta di non ammettere la prova orale. Ha inoltre ritenuto irrilevante il provvedimento amministrativo comunale prodotto in memoria. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle sanzioni ex art. 96 c.p.c.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso l'illegittima occupazione dell'androne e aveva riconosciuto solo un rimborso limitato delle spese, sulla base della scrittura privata del 17 ottobre 2007 e della planimetria allegata. In particolare: ha dichiarato inammissibili le censure che miravano a sostituire una diversa interpretazione del documento di accordo a quella data dai giudici di merito; ha ritenuto infondato il motivo sulla pretesa nullità dell'atto per mancanza di sottoscrizione della moglie del comproprietario, osservando che tale soggetto non era parte necessaria della divisione; ha dichiarato inammissibili le doglianze sull'omessa pronuncia e sull'omesso esame di fatti perché generiche e, comunque, precluse dal doppio conforme e dai limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5 c.p.c.; ha considerato insindacabile la valutazione di merito circa la sufficienza delle prove documentali e la mancata ammissione della prova testimoniale. Il ricorrente è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento di somme ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., oltre all'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente a sostegno della doglianza sulla proprietà e sull'asserito illegittimo inglobamento di una porzione comune, ma la Corte ha ritenuto la censura inammissibile perché mirava a una diversa lettura del fatto e del documento
la Corte ha escluso la nullità della scrittura del 17 ottobre 2007 per difetto di sottoscrizione della moglie, perché non era parte necessaria dell'accordo divisionale
invocato dal ricorrente in relazione alla trascrivibilità dell'atto del 2007, ma la censura è stata ricondotta a una diversa interpretazione del contenuto negoziale e dichiarata inammissibile
richiamato nel primo e nel quarto motivo, ma la Corte ha sostanzialmente ritenuto non decisiva la prospettazione probatoria del ricorrente e insindacabile la valutazione di merito delle prove
la Corte ha escluso l'omessa pronuncia sulla dedotta abusività delle opere, rilevando che la doglianza era generica e non decisiva
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per le censure di violazione di legge; la Corte ha ritenuto che i motivi celassero in realtà una richiesta di rivalutazione del merito
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato per omessa pronuncia e vizi motivazionali; la Corte ha respinto le censure perché non colpivano un effettivo vizio processuale della sentenza
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ha ribadito che il sindacato di legittimità è oggi ridotto al minimo costituzionale e che, in presenza di doppio conforme, il motivo è inammissibile salvo anomalie motivazionali estreme
richiamato come preclusione all'esame del vizio di omesso esame di fatti decisivi in presenza di doppia conforme tra primo e secondo grado
la scelta delle prove e la valutazione della loro attendibilità sono state ritenute rimesse al prudente apprezzamento del giudice di merito
richiamato nel procedimento camerale e nella definizione anticipata del ricorso
art. 380-bis, ultimo comma, c.p.c.
richiamato per la condanna alle conseguenze economiche in linea con la proposta del consigliere delegato
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
usato per correggere la motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui affermava erroneamente che l'immobile fosse caduto in comunione con la moglie
fonte della condanna del ricorrente al pagamento di una somma per responsabilità aggravata
fonte di un'ulteriore condanna pecuniaria in favore della controparte
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato
richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo, se dovuto
richiamato nel corpo della motivazione per affermare il principio dell'accessione come acquisto a titolo originario della costruzione da parte del proprietario del suolo
Massime di principio
- In sede di legittimità non è consentito trasformare una censura di violazione di legge in una richiesta di nuova interpretazione del contenuto di un accordo documentale quando la corte di merito abbia già dato una lettura logicamente e testualmente sorretta dal documento stesso.
- La nullità per difetto di forma o di sottoscrizione di un atto dispositivo non sussiste se il soggetto non firmatario non è parte necessaria del rapporto o del bene oggetto dell'accordo, dovendosi guardare al titolo di appartenenza del bene e alla struttura del rapporto sostanziale.
- Il principio dell'accessione opera come acquisto a titolo originario della costruzione da parte del proprietario del suolo e non è superato, di regola, dal regime di comunione legale tra coniugi; ciò incide anche sulla necessità o meno della partecipazione del coniuge non titolare all'atto divisorio.
- La censura di omessa pronuncia è inammissibile quando la questione asseritamente trascurata è formulata in modo generico e senza indicare la decisività del punto omesso rispetto alla soluzione della controversia.
- Il vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi limitato alle anomalie motivazionali radicali; non è denunciabile il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti o sulla sufficienza della motivazione, specie in presenza di doppia conforme.
- La valutazione delle prove e la scelta di non ammettere ulteriori mezzi istruttori rientrano nel potere discrezionale del giudice di merito e non sono sindacabili in cassazione se sorrette da motivazione congrua.
- Quando le spese documentate e i rapporti economici tra le parti sono stati già apprezzati da entrambi i giudici di merito in modo conforme, il ricorrente non può ottenere in cassazione una rivalutazione del materiale probatorio per sostenere un credito maggiore.
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