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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25907/2025 del 22/09/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

Un soggetto finanziato aveva convenuto in giudizio l’istituto di credito chiedendo, in via principale, di dichiarare nulla per violazione del divieto di patto commissorio la procura speciale da lui rilasciata per la vendita di un fabbricato di sua proprietà, e inoltre di accertare l’errata valutazione del merito creditizio e la concessione abusiva del credito, con conseguente condanna della banca al risarcimento dei danni. In primo grado le domande erano state respinte; in appello il rigetto era stato confermato, ritenendosi che la banca avesse verificato in modo adeguato il merito creditizio sulla base delle informazioni fornite dal cliente e delle garanzie offerte. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione degli artt. 1175, 1176 e 1375 c.c., nonché delle norme bancarie e regolamentari richiamate nel motivo, sostenendo che la banca avrebbe dovuto astenersi dal concedere il primo mutuo, in mancanza di capacità restitutoria, e i successivi finanziamenti, poiché l’insolvenza era emersa subito e sarebbe stata alimentata da ulteriore credito utilizzato per ripianare l’esposizione evitando la segnalazione in Centrale Rischi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirasse in realtà a contestare la ricostruzione in fatto compiuta dal giudice di merito sul merito creditizio e sulla capacità restitutoria del cliente, chiedendo una nuova valutazione delle risultanze istruttorie. La sentenza d’appello aveva invece motivato in modo puntuale, valorizzando la situazione patrimoniale del cliente, la liquidità disponibile, la natura e le prospettive dell’operazione finanziata, l’assenza di segnali di tensione nei rapporti sino ad epoca successiva e l’esistenza di garanzie reali. Poiché il motivo non indicava in modo specifico un errore di sussunzione o di interpretazione della norma, ma sollecitava un riesame del merito, è stato respinto in limine. La Corte ha anche condannato il ricorrente alle spese, a una somma in favore della controricorrente e, avendo definito il giudizio in conformità alla proposta ex art. 380-bis c.p.c., all’ulteriore somma ex art. 96 c.p.c. e al contributo unificato aggiuntivo.

Norme richiamate

  • art. 2744 c.c.

    Richiamato dalla domanda originaria come base del divieto di patto commissorio, in relazione alla procura speciale per la vendita del bene.

  • art. 1344 c.c.

    Evocato quale norma sul contratto in frode alla legge, in combinazione con il divieto di patto commissorio.

  • artt. 1175, 1176 e 1375 c.c.

    Richiamati dal ricorrente come parametri di buona fede, diligenza e correttezza nell’adempimento e nella gestione del rapporto bancario.

  • artt. 5, 14, 26, 53-bis, 67-ter, 107, 108, 114-quinquies, 114-nonies, 114-quaterdecies T.U.B.

    Richiamati nel motivo come norme del principio di sana e corretta gestione dell’attività bancaria.

  • artt. 142 e ss. Regolamento UE n. 575/2013

    Richiamati nel motivo come disciplina prudenziale connessa alla valutazione del rischio e del merito creditizio.

  • Circolare Banca d’Italia n. 263 del 27.12.2006

    Invocata dal ricorrente a sostegno dell’obbligo della banca di corretta valutazione del credito.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio di violazione o falsa applicazione di legge riguarda l’erronea ricognizione della norma astratta, non la contestazione della ricostruzione fattuale.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    L’inammissibilità del motivo è collegata al difetto di specificità, poiché il ricorrente deve indicare norme violate e confrontarle con le affermazioni della sentenza impugnata.

  • art. 380-bis c.p.c.

    La decisione segue la proposta di definizione accelerata del consigliere delegato; la conformità alla proposta rileva anche ai fini delle conseguenze ex art. 96 c.p.c.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la memoria del ricorrente depositata dopo la proposta accelerata.

  • art. 96, commi 3 e 4, c.p.c.

    La Corte applica la condanna per abuso del processo in ragione della definizione del giudizio conforme alla proposta ex art. 380-bis c.p.c.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È disposto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato in conseguenza dell’esito del ricorso.

Massime di principio

  • La denuncia di violazione o falsa applicazione di legge non può risolversi nella contestazione della ricostruzione dei fatti o nella richiesta di una nuova valutazione delle prove: quando la censura investe la fattispecie concreta accertata dal giudice di merito, essa è inammissibile in cassazione.
  • Per dedurre utilmente il vizio di cui all’art. 360, n. 3, c.p.c., il ricorrente deve indicare specificamente le norme asseritamente violate, esaminarne il contenuto precettivo e confrontarlo con le affermazioni in diritto della sentenza impugnata; non è sufficiente un richiamo generico a principi o regolazioni settoriali.
  • La valutazione del merito creditizio e della capacità restitutoria, quando sia stata compiuta dal giudice di merito sulla base di elementi concreti, proiezioni economiche, situazione patrimoniale e garanzie offerte, è un apprezzamento di fatto non sindacabile in cassazione se la motivazione è coerente e non apparente.
  • Nel procedimento di definizione accelerata, la conferma della proposta di inammissibilità consente l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie per abuso del processo previste dall’art. 96 c.p.c. e del contributo unificato aggiuntivo.

Come è indicizzato

MaterieMutuoConto correnteImpugnazioniProve
RamiBancario e finanziarioProcesso civileObbligazioniContratti
SottomaterieInteressi usurari
IstitutiBuona fede e correttezzaOnere della provaAbuso del diritto

Testo integrale

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