Cassazione Civile, Ordinanza n. 16801/2022 del 24/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il conducente aveva proposto opposizione avverso dodici verbali di accertamento per violazioni del Codice della strada relative all'accesso nelle corsie riservate ai mezzi pubblici. Il Giudice di pace di Bologna aveva accolto l'opposizione, ritenendo che il divieto di circolazione nelle corsie riservate ex art. 7 Cod. strada non si estendesse ai ciclomotori, per le ridotte dimensioni del mezzo e la conseguente assenza di intralcio alla circolazione dei mezzi pubblici; aveva tuttavia compensato le spese per giusti motivi. In appello, limitatamente al capo sulle spese, il Tribunale di Bologna ha confermato la compensazione, qualificando la questione come di assoluta novità. Il ricorrente ha denunciato violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., sostenendo che fosse stato leso il principio di soccombenza e che la questione non fosse affatto innovativa, richiamando un precedente di legittimità del 2006.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto che la decisione del Tribunale sulla compensazione delle spese fosse conforme alla disciplina dell'art. 92, comma 2, c.p.c., applicabile ratione temporis, che consente la compensazione in caso di assoluta novità della questione trattata, mutamento della giurisprudenza o altre gravi ed eccezionali ragioni. Ha affermato che la valutazione della novità della questione e delle altre analoghe ragioni è rimessa al giudice di merito, con motivazione esplicita, e che nel caso concreto il Tribunale aveva adeguatamente motivato la compensazione sulla base della novità della questione relativa alla circolazione dei ciclomotori nelle corsie preferenziali. Di conseguenza, il ricorso è stato dichiarato inammissibile; non sono state regolate spese per il giudizio di cassazione per mancata difesa dell'intimato; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versare l'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato dal ricorrente come parametro del principio di soccombenza e della regolazione delle spese
consente la compensazione totale o parziale delle spese solo in presenza di soccombenza reciproca, assoluta novità della questione, mutamento della giurisprudenza o altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni; la relativa valutazione deve essere esplicitamente motivata dal giudice di merito
richiamato per l'inammissibilità del ricorso quando la decisione impugnata è conforme alla giurisprudenza di legittimità
richiamato nella fase di definizione camerale del ricorso
art. 375, comma 1, n. 1, c.p.c.
richiamato quale base per la definizione in camera di consiglio
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
previsto l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità dell'impugnazione
evocato come norma che disciplina il divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici; la sentenza impugnata ne aveva dato un'interpretazione estensiva/innovativa in relazione ai ciclomotori
Massime di principio
- La compensazione delle spese di lite, nel regime dell'art. 92, comma 2, c.p.c. come modificato nel 2014 e interpretato alla luce della sentenza costituzionale n. 77/2018, è ammessa solo in ipotesi tipizzate o comunque riconducibili a gravi ed eccezionali ragioni analoghe, e richiede una motivazione espressa e specifica.
- La valutazione della 'assoluta novità della questione trattata' spetta al giudice di merito ed è censurabile in cassazione solo nei limiti del controllo di legalità sulla motivazione e sulla corretta applicazione della norma.
- Anche l'assenza di un orientamento uniforme o l'esistenza di un solo precedente di legittimità non idoneo a enunciare un principio di diritto possono integrare una questione di assoluta novità, se la controversia presenti peculiarità tali da renderla non previamente determinabile.
- Ai fini della compensazione delle spese, la novità o le altre gravi ed eccezionali ragioni devono riguardare questioni effettivamente decise e sulle quali si sia formata la soccombenza; la valutazione va compiuta con riferimento al momento in cui la lite è stata introdotta o l'attività processuale generatrice delle spese è stata posta in essere.
- Quando la sentenza impugnata è conforme all'orientamento di legittimità in tema di compensazione delle spese, il ricorso per cassazione è inammissibile ai sensi dell'art. 360-bis, n. 1, c.p.c.
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