Cassazione Civile, Ordinanza n. 21280/2022 del 05/07/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
La controversia origina da un incendio sviluppatosi in un magazzino di una società terza, adibito a deposito di materiale plastico. Due compagnie assicuratrici, surrogatesi ex art. 1916 c.c. nel credito risarcitorio della danneggiata, hanno agito contro l’impresa che aveva realizzato e installato un impianto fotovoltaico sul fabbricato, chiedendo il risarcimento dei danni. I giudici di merito hanno ritenuto la società installatrice responsabile nella misura del 75%, sul rilievo che l’innesco fosse dovuto a carente manutenzione della danneggiata, ma che la propagazione dell’incendio sarebbe stata evitabile con cautele installative più prudenti (guaina incombustibile, distanza minima, verifica della struttura di copertura). La ricorrente ha proposto due motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà, sostenendo che la Corte d’appello avrebbe ritenuto l’opera eseguita a regola d’arte e conforme alla normativa vigente, ma avrebbe poi attribuito comunque la maggiore responsabilità sulla base di valutazioni ipotetiche e successive del consulente tecnico; 2) violazione o falsa applicazione dell’art. 2050 c.c. e omesso esame della CTU, contestando la qualificazione dell’installazione dell’impianto fotovoltaico come attività pericolosa, la distribuzione dell’onere probatorio e l’affermazione del nesso causale tra attività dell’installatrice ed evento dannoso, che la ricorrente riteneva non provato e interrotto dal comportamento della danneggiata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo estraneo ai limiti del vizio motivazionale deducibile in cassazione, perché mirava in sostanza a una nuova valutazione del fatto e delle risultanze peritali, e ha escluso che la motivazione della sentenza di merito fosse solo apparente, incoerente o irriducibilmente contraddittoria. Ha ritenuto inammissibile anche il secondo motivo, osservando che la ricorrente, da un lato, non aveva specificamente censurato in appello la qualificazione dell’attività come pericolosa; dall’altro, le doglianze sull’art. 2050 c.c. si risolvevano in contestazioni di merito sulla ricostruzione del fatto e sulla valutazione della CTU, non in una critica all’interpretazione della norma. Conseguentemente, la condanna di merito è rimasta ferma; la ricorrente è stata condannata alle spese del giudizio di legittimità e al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato per fondare la surrogazione dell’assicuratore nel credito risarcitorio del danneggiato
la qualificazione dell’attività come pericolosa e la relativa disciplina probatoria sono rimaste ferme; la censura che investe la ricostruzione del fatto non integra violazione di legge
art. 360, comma 1, nn. 3) e 5), c.p.c.
i motivi sono stati ritenuti inammissibili perché eccedevano i limiti del sindacato di legittimità
richiamato per la trattazione camerale e per la valutazione della proposta del relatore
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
applicato per dare atto dell’obbligo di ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato come base del contributo unificato ulteriore
Massime di principio
- Il vizio di motivazione deducibile ai sensi dell’art. 360, n. 5, c.p.c. è oggi confinato al minimo costituzionale: è configurabile solo se la motivazione è meramente apparente, manca graficamente, è affetta da irriducibile contraddittorietà o contiene affermazioni inconciliabili.
- Non è consentito trasformare il ricorso per cassazione in una richiesta di nuova valutazione delle risultanze istruttorie o della consulenza tecnica d’ufficio: tali censure attengono al merito e restano fuori dal sindacato di legittimità.
- La deduzione di violazione di legge richiede un errore nell’interpretazione della fattispecie astratta; se la critica investe la ricostruzione del fatto concreto e la ponderazione delle prove, la doglianza non è di violazione di legge ma di merito.
- L’accertamento della pericolosità concreta di un’attività non tipizzata dalla legge come pericolosa è riservato al giudice di merito e, se logicamente motivato, non è sindacabile in cassazione.
- In materia di responsabilità ex art. 2050 c.c., il danneggiato deve provare la pericolosità dell’attività e il nesso causale tra attività ed evento; all’esercente spetta poi la prova liberatoria di aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno.
- La censura sull’art. 2050 c.c. non può essere accolta quando, dietro la formale denuncia di errore di diritto, si contesti in realtà la valutazione delle evidenze istruttorie e del contenuto della consulenza tecnica.
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