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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21576/2022 del 07/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (assegnatario)

La controversia

La controversia nasce da un'azione promossa da un Comune nei confronti dell'assegnatario di un alloggio realizzato nell'ambito di un intervento di edilizia economica e popolare, per ottenere il pagamento pro quota dei maggiori oneri di esproprio sostenuti per acquisire le aree su cui insisteva il fabbricato. Tali oneri erano rappresentati, in particolare, dalle spese dei giudizi promossi dai proprietari dei terreni espropriati per la determinazione dell'indennità di esproprio. Il Tribunale aveva rigettato la domanda; la Corte d'appello, invece, l'aveva accolta, ritenendo applicabile l'art. 35 l. 865/1971 e affermando che la relativa convenzione imponesse il pareggio economico tra costi di acquisizione e corrispettivi degli assegnatari. Il convenuto ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: 1) difetto di giurisdizione del giudice ordinario a favore del giudice amministrativo; 2) violazione dell'art. 35 l. 865/1971 per inapplicabilità ratione temporis della norma nella versione richiamata; 3) omesso esame di un fatto decisivo, cioè la condotta antigiuridica del Comune nei giudizi di opposizione alla stima; 4) violazione dell'art. 35 l. 865/1971, sostenendo che i costi patiti per fatti patologici della procedura espropriativa non potevano essere traslati sugli assegnatari; 5) violazione dell'art. 2043 c.c., per aver ritenuto necessaria una domanda risarcitoria per valorizzare l'illegittimità della condotta dell'ente; 6) nullità della sentenza per violazione degli artt. 7 e 8 l. 241/1990 e dell'art. 21 d.P.R. 327/2001, in relazione al trattamento della fase contenziosa come automatica e insensibile alla partecipazione del beneficiario dell'esproprio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo per giudicato implicito sulla giurisdizione, ha rigettato il secondo motivo ritenendo corretta l'interpretazione dell'art. 35 l. 865/1971 come norma che impone il principio del perfetto pareggio economico e la ripetibilità di tutte le spese di acquisizione, incluse quelle dei giudizi di stima. Ha invece accolto i motivi terzo, quarto, quinto e sesto, cassando la sentenza impugnata con rinvio alla Corte d'appello di Genova, in diversa composizione, perché verifichi in concreto se la condotta processuale del Comune nei giudizi di opposizione alla stima sia stata improntata ai parametri dovuti. La Corte ha infatti ritenuto erroneo escludere a priori che la condotta illegittima dell'amministrazione possa rilevare in difesa dell'assegnatario solo perché manca una domanda risarcitoria ex art. 2043 c.c.; il convenuto può paralizzare la pretesa attorea contestando l'inadempimento o l'irregolarità della gestione della lite. Spese di legittimità rimesse al giudice del rinvio.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 1, 3, 4 e 5

    indica i diversi vizi dedotti in cassazione: giurisdizione, violazione di legge, omesso esame di fatto decisivo e nullità della sentenza.

  • art. 35 l. 865/1971

    la norma, secondo la Corte, impone il principio del perfetto pareggio economico tra costi di acquisizione delle aree e corrispettivi dovuti dagli assegnatari; le "spese" comprendono tutte le spese della procedura espropriativa, incluse quelle del giudizio di stima.

  • art. 2043 c.c.

    la Corte esclude che sia necessaria una domanda risarcitoria autonoma affinché la condotta illegittima della pubblica amministrazione possa essere valutata in funzione difensiva dal convenuto per paralizzare la pretesa di pagamento.

  • art. 1460 c.c.

    il convenuto può opporre l'inadempimento o l'imperfetto adempimento della controparte per paralizzare la domanda, senza dover proporre necessariamente una domanda riconvenzionale.

  • art. 7 l. 241/1990

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla partecipazione procedimentale, ma la decisione non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 8 l. 241/1990

    richiamato nel motivo di ricorso quale norma sulla partecipazione procedimentale, ma la decisione non ne sviluppa un'interpretazione autonoma.

  • art. 21 d.P.R. 327/2001

    richiamato nel motivo di ricorso in relazione alla procedura espropriativa e alla fase contenziosa sulla stima.

  • art. 54 d.P.R. 327/2001

    richiamato dalla Corte come esempio di spese sostenute per l'acquisizione nell'ambito della procedura espropriativa.

  • art. 35 l. 865/1971, comma 12

    considerato disposizione inderogabile che presidia il pareggio economico tra entrate e uscite dell'operazione di edilizia economica e popolare.

Massime di principio

  • In tema di edilizia economica e popolare, l'art. 35 l. 865/1971 va interpretato nel senso che il rimborso posto a carico degli assegnatari copre tutte le spese di acquisizione delle aree, comprese quelle sostenute dall'ente nei giudizi di opposizione alla stima dell'indennità di esproprio.
  • Il giudicato implicito sulla giurisdizione si forma quando il giudice di primo grado decide nel merito senza che la parte vittoriosa proponga appello sul capo relativo alla giurisdizione; tale questione non può essere riproposta per la prima volta in cassazione.
  • La parte convenuta per il pagamento di somme connesse a un rapporto che presuppone una corretta gestione della procedura può opporsi allegando l'inadempimento o l'irregolarità della condotta dell'attore, senza che sia necessaria una domanda riconvenzionale di risarcimento danni.
  • L'illegittimità della condotta della pubblica amministrazione nella gestione di un giudizio o di una procedura può rilevare come fatto difensivo idoneo a paralizzare o ridurre la pretesa economica avanzata nei confronti del privato, se incide causalmente sull'aggravio di costi.
  • Quando il costo richiesto al privato è giustificato dal meccanismo di copertura integrale previsto dalla legge, il giudice deve comunque verificare in concreto se le singole spese siano state generate secondo i parametri di correttezza e legittimità della procedura, senza applicare automatismi assoluti.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContratto preliminareInadempimentoMandato
RamiProcesso civileImmobiliareObbligazioniContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

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