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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29812/2021 del 25/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il contribuente, residente nell’area colpita dal sisma siciliano del 1990, aveva chiesto il rimborso del 90% delle imposte dirette versate per gli anni 1990, 1991 e 1992 ai sensi della disciplina agevolativa richiamata nell’art. 9 della L. n. 289/2002. Dopo che la Commissione tributaria provinciale aveva accolto la domanda e la Commissione tributaria regionale aveva confermato la decisione, divenuta definitiva, il contribuente aveva promosso giudizio di ottemperanza per ottenere l’effettivo pagamento dell’importo riconosciuto. La CTR, in sede di ottemperanza, aveva ordinato all’Agenzia delle Entrate di corrispondere la somma indicata, oltre interessi, e di adottare i provvedimenti conseguenti in caso di mancata esecuzione. L’Agenzia ricorreva per cassazione deducendo la violazione dell’art. 1, comma 665, L. n. 190/2014, come modificato dall’art. 16-octies del d.l. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017, sostenendo che lo ius superveniens imponeva di applicare al rimborso i limiti di stanziamento e, se necessario, la riduzione del 50%, sicché il giudice dell’ottemperanza non poteva disporre il pagamento integrale senza verificare la capienza delle risorse disponibili.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ribadito che la disciplina sopravvenuta sui rimborsi per i contribuenti colpiti dal sisma del 1990 non incide sul titolo del diritto al rimborso, già accertato, ma solo sulla sua concreta esecuzione/liquidazione, che va verificata nella fase esecutiva o di ottemperanza in base alle risorse stanziate e, se del caso, con applicazione della riduzione del 50% o con esclusione dell’erogazione. Poiché il giudice dell’ottemperanza aveva disposto il pagamento integrale senza considerare tali limiti, la sentenza è stata cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 9 L. n. 289/2002

    richiamato come base della domanda di rimborso del 90% delle imposte versate dai soggetti residenti nella zona colpita dal sisma del 1990

  • art. 70, comma 7, D.Lgs. n. 546/1992

    indicata come norma processuale per il giudizio di ottemperanza volto all’esecuzione del giudicato tributario

  • art. 1, comma 665, L. n. 190/2014

    norma sopravvenuta che, insieme al provvedimento attuativo, introduce limiti quantitativi ai rimborsi entro le risorse stanziate

  • art. 16-octies D.L. n. 91/2017 conv. in L. n. 123/2017

    "i rimborsi sono effettuati applicando la riduzione percentuale del 50 per cento sulle somme dovute; a seguito dell'esaurimento delle risorse stanziate dal presente comma non si procede all'effettuazione di ulteriori rimborsi"

    la disposizione opera sulla concreta erogazione del rimborso, non sul titolo sostanziale del diritto, e rileva nella fase esecutiva/di ottemperanza

  • provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 26 settembre 2017, prot. n. 195405

    atto attuativo che disciplina modalità e procedure per rispettare i limiti di spesa e l’ordine cronologico delle istanze

Massime di principio

  • Nei rimborsi fiscali riconosciuti in forza di un giudicato, una disciplina sopravvenuta che limiti le risorse disponibili non incide sul titolo del diritto già accertato, ma sulle modalità e sulla misura della concreta esecuzione del rimborso.
  • La verifica della capienza dello stanziamento e l’eventuale applicazione della riduzione percentuale prevista dalla legge sopravvenuta devono essere compiute nella fase esecutiva o di ottemperanza, non nel giudizio di accertamento del diritto.
  • Il giudice dell’ottemperanza non può disporre il pagamento integrale del rimborso senza considerare i limiti quantitativi imposti dalla normativa sopravvenuta e dall’atto amministrativo attuativo.
  • Quando il legislatore subordina l’erogazione di rimborsi a un plafond di spesa, il diritto sostanziale può restare fermo, ma l’effettiva liquidazione è suscettibile di riduzione o di non erogazione se le risorse risultano esaurite.

Come è indicizzato

MaterieRimborsiContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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