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Sentenza

Sentenza del 18/09/2019 n. 706 - Comm. Trib. Reg. per il Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia delle Entrate ha impugnato le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso che avevano annullato gli avvisi di accertamento relativi agli anni 2006-2012. Gli accertamenti attribuivano a Z.L. i redditi prodotti da numerose imprese cinesi, formalmente intestate a diversi prestanome, ma ritenute parte di un sistema fraudolento di società cartiere e filtro. Secondo l'Ufficio, Z.L. era la reale titolare e dominus dell'attività: gestiva i rapporti con clienti, banche e professionisti, mentre gli intestatari formali erano soggetti privi di effettivi poteri gestori, spesso irreperibili dopo la chiusura delle imprese. La contribuente sosteneva invece di essere una mera dipendente e contestava l'assenza di presunzioni sufficientemente gravi, precise e concordanti.

La decisione

La Commissione Tributaria Regionale ha riunito i due procedimenti per connessione soggettiva e oggettiva e ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto legittima l'attribuzione a Z.L. dei redditi d'impresa delle società formalmente intestate ai prestanome, considerando provata, mediante presunzioni gravi, precise e concordanti, l'interposizione soggettiva prevista dall'art. 37, comma 3, del D.P.R. n. 600/1973. Di conseguenza, gli avvisi di accertamento relativi alle annualità 2006-2012 sono stati dichiarati legittimi. Le spese di lite sono state compensate in ragione dell'andamento complessivo dei giudizi.

Norme richiamate

  • Art. 37, comma 3, D.P.R. n. 600/1973

    Consente all'Amministrazione finanziaria di imputare i redditi formalmente riferiti a un soggetto diverso a chi ne sia il reale titolare, quando l'interposizione soggettiva sia dimostrata mediante presunzioni gravi, precise e concordanti. Nel caso esaminato, la contribuente è stata qualificata come interponente e dominus effettivo delle attività formalmente intestate ai prestanome.

  • Art. 10, D.Lgs. n. 74/2000

    Occultamento o distruzione di documenti contabili

    La disposizione penale è stata richiamata in relazione al rinvio a giudizio della contribuente per l'occultamento delle scritture contabili della ditta formalmente intestata a L.D.; tale circostanza ha costituito un elemento ulteriore valutabile nel quadro probatorio complessivo.

  • Art. 2, D.Lgs. n. 74/2000

    Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

    È stato richiamato con riferimento alla segnalazione alla Procura del titolare formale di una delle imprese coinvolte nella frode, quale elemento del contesto investigativo.

  • Cassazione, sentenze nn. 25671/2013, 21794/2014 e 21952/2015

    La giurisprudenza considera interponente il soggetto che, pur non apparendo formalmente titolare, assume le decisioni effettive e intrattiene i rapporti sostanziali con i terzi; l'interposto è invece un titolare solo apparente.

Massime di principio

  • Quando un'attività economica è formalmente intestata a prestanomi, l'Amministrazione finanziaria può attribuire i redditi al soggetto che risulta il reale gestore, purché dimostri l'interposizione con presunzioni gravi, precise e concordanti.
  • La qualifica formale di dipendente o collaboratore non è decisiva se dagli atti emerge che la persona gestiva concretamente i rapporti con clienti, banche, consulenti e fornitori e prendeva le principali decisioni aziendali.
  • La presenza di intestatari privi di effettiva autonomia, irreperibili, privi di competenze o collegati alla rapida chiusura delle imprese può costituire un importante elemento presuntivo, soprattutto se combinata con altri indizi coerenti.
  • L'attribuzione dei redditi non può fondarsi su un singolo indizio isolato: è necessario un quadro complessivo di elementi convergenti che dimostri chi fosse il vero dominus dell'attività.
  • Gli elementi emersi in procedimenti penali o nelle indagini della Guardia di Finanza possono essere utilizzati nel giudizio tributario come elementi probatori o presuntivi, pur dovendo essere autonomamente valutati dal giudice tributario.

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