Cassazione Civile, Ordinanza n. 31089/2025 del 27/11/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (committente)
La controversia
La controversia nasce da due incarichi professionali collegati alla ristrutturazione di un immobile: un tecnico era stato incaricato della progettazione e direzione dei lavori, mentre i lavori erano stati poi appaltati a una impresa. Il giudice di primo grado aveva ritenuto nullo il contratto di prestazione professionale, perché riguardava opere che, secondo l’accertamento tecnico, richiedevano l’uso del cemento armato e quindi potevano essere progettate e dirette solo da ingegneri o architetti, con conseguente rigetto sia della domanda del committente per risarcimento danni, sia della domanda riconvenzionale del professionista per il pagamento del saldo delle competenze. In appello tale decisione era stata confermata. In cassazione il committente ha dedotto: 1) motivazione apparente della sentenza d’appello nel rigettare la domanda risarcitoria; 2) violazione del principio iura novit curia e del potere-dovere di qualificazione della domanda, perché la pretesa avrebbe dovuto essere esaminata anche sotto il profilo della responsabilità extracontrattuale; 3) violazione dell’art. 2043 c.c., sostenendo che i fatti allegati integrassero comunque un illecito aquiliano, anche per esercizio abusivo della professione; 4) omesso esame di fatti decisivi e risultanze probatorie sulla responsabilità extracontrattuale; 5) violazione dell’art. 1419 c.c. per mancato riconoscimento della separabilità tra due distinti incarichi/progetti, sostenendo che la nullità non avrebbe dovuto estendersi all’intera operazione negoziale.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, osservando che la Corte d’appello aveva dato una motivazione soltanto apparente: si era limitata a ribadire che la domanda risarcitoria, fondata su un contratto nullo, non poteva essere accolta, senza confrontarsi in modo effettivo con la questione decisiva della possibile riqualificazione della domanda e dell’eventuale responsabilità extracontrattuale. La motivazione è stata considerata meramente tautologica e non idonea a superare il "minimo costituzionale" richiesto dall’art. 111 Cost. e dall’art. 132 c.p.c. Per effetto dell’accoglimento del primo motivo, gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata e la causa rinviata a diversa sezione della Corte d’appello di Lecce, Sezione distaccata di Taranto, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Le diverse censure sono state formulate rispettivamente come nullità della sentenza/procedimento, violazione di legge e omesso esame di fatti decisivi.
art. 111 Cost.
La motivazione della sentenza deve essere effettiva e comprensibile; è censurabile la motivazione solo apparente.
La sentenza deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
Il giudice deve applicare d’ufficio la norma giuridica corretta e qualificare la domanda secondo il suo petitum sostanziale.
Richiamato come base della responsabilità extracontrattuale prospettata dal ricorrente.
Richiamato per la nullità del contratto professionale ritenuta nei gradi di merito.
Invocato dal ricorrente per sostenere che la nullità di una parte del regolamento negoziale non avrebbe dovuto travolgere l’intera operazione, salvo prova della inscindibilità del contenuto nullo.
Richiamato nei gradi di merito per la nullità del contratto di prestazione professionale svolto da soggetto non abilitato.
art. 16 r.d. n. 274/1929
Richiamato per delimitare le competenze del geometra rispetto alle opere che richiedevano l’intervento di ingegnere o architetto.
La trattazione del ricorso è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito camerale semplificato.
Richiamato dal ricorrente come indice dell’illiceità penale rilevante anche sul piano civilistico risarcitorio.
Massime di principio
- La motivazione è apparente, e quindi censurabile in cassazione, quando si limita a ripetere la conclusione già raggiunta dal giudice di merito senza confrontarsi con la specifica questione devoluta e senza rendere percepibile il percorso argomentativo seguito.
- Il giudice di merito, quando la domanda sia formulata in modo tale da consentirlo, deve qualificare la pretesa secondo il suo petitum sostanziale e può/dover esaminare se i fatti allegati integrino una diversa fonte di responsabilità rispetto a quella espressamente prospettata dalla parte.
- La nullità del contratto richiamato a fondamento della pretesa non esaurisce automaticamente ogni possibile tutela risarcitoria se, dai fatti allegati e provati, possa astrattamente emergere una responsabilità extracontrattuale autonoma.
- La nullità parziale di un regolamento negoziale può estendersi all’intero assetto contrattuale solo quando risulti che i contraenti non lo avrebbero concluso senza la clausola o la parte colpita da nullità; la valutazione richiede un accertamento concreto sull’inscindibilità dell’operazione.
- Nel sindacato di legittimità, il vizio motivazionale rilevante è solo quello che incide sull’esistenza della motivazione in sé, non il mero difetto di sufficienza o di persuasività dell’argomentazione.
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