Cassazione Civile, Ordinanza n. 26888/2024 del 16/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La lite nasce da una servitù di passaggio costituita con atto notarile del 1971 a favore di un fondo agricolo e a carico del fondo confinante. I titolari del fondo dominante hanno lamentato che il passaggio fosse stato ristretto dall’apposizione di una recinzione in ferro lungo il tracciato della servitù e hanno chiesto il ripristino dello stato dei luoghi. I proprietari del fondo servente si sono difesi eccependo, tra l’altro, l’estinzione della servitù per non uso ultraventennale e, in corso di causa, hanno sostenuto che l’eventuale restringimento fosse stato provocato da una terza proprietaria, chiamata in giudizio. Il Tribunale ha condannato la terza chiamata al ripristino. La Corte d’appello ha invece escluso la prova di una modifica dei luoghi imputabile a quest’ultima, rilevando che la domanda proposta nei suoi confronti non era una vera azione di regolamento di confini ma una domanda di condanna al ripristino del passaggio; ha inoltre ritenuto non dimostrato che la terza chiamata avesse alterato la sede della servitù, osservando che il restringimento risultava spiegato soprattutto da elementi naturali e dall’opera degli stessi convenuti. I ricorrenti hanno proposto quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1079 c.c., sostenendo che la Corte d’appello avrebbe dovuto valorizzare il titolo costitutivo e le mappe catastali, non lo stato di fatto; 2) omesso esame di risultanze dell’atto costitutivo e della planimetria del CTU sull’esatta ubicazione del tracciato; 3) travisamento di tali risultanze e delle testimonianze, assumendo che nel tempo il canale di scolo e la passata fossero stati spostati oltre il confine e che il filare alberato fosse di recente impianto; 4) nullità per omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c., per non avere la Corte territoriale indagato compiutamente sulla domanda verso la terza chiamata e sull’individuazione della passata. La Cassazione ha ritenuto tutti i motivi inammissibili, perché non coglievano la ratio decidendi, introducevano nuove allegazioni di fatto o miravano a una rivalutazione del merito, e ha confermato che la Corte d’appello aveva comunque deciso sulla questione, escludendo la prova dell’alterazione del passaggio da parte della terza chiamata.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che la censura principale non era pertinente rispetto alla decisione impugnata, poiché in causa non vi era una vera controversia sulla delimitazione della servitù tra attori e convenuti, ma sulla pretesa alterazione del passaggio da parte della terza chiamata; ha poi rilevato che i motivi fondati su omesso esame e travisamento delle prove tendevano a una rivalutazione del fatto e introducevano deduzioni nuove, non consentite in sede di legittimità. Anche il motivo di nullità per omessa pronuncia è stato respinto perché la Corte d’appello si era pronunciata sul punto, escludendo la prova della condotta ascritta alla terza chiamata e individuando il tracciato del passaggio sulla base della CTU. Conseguentemente, il ricorso è stato dichiarato inammissibile e i ricorrenti sono stati condannati alle spese del giudizio di cassazione in favore della controricorrente, con applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002.
Norme richiamate
richiamato come norma posta a base dell’azione a tutela della servitù; la censura dei ricorrenti è stata ritenuta non pertinente perché la decisione di merito si fondava sull’assenza di prova della modifica del passaggio da parte della terza chiamata, non sulla sola ricostruzione del titolo.
richiamato in relazione alle allegazioni svolte dai convenuti nella memoria istruttoria, con cui avevano prospettato che il restringimento del passaggio fosse stato causato dalla terza chiamata.
richiamato per l’integrazione del contraddittorio disposta dal tribunale nei confronti della terza proprietaria chiamata in causa.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato come parametro del primo motivo, poi dichiarato inammissibile per difetto di pertinenza rispetto alla ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
richiamato come parametro dei motivi relativi all’omesso esame/travisamento delle prove; la Corte ha escluso che tali censure fossero ammissibili perché miravano a una rivalutazione del merito e introducevano fatti nuovi.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come parametro del motivo sulla nullità per omessa pronuncia.
richiamato in tema di corrispondenza tra chiesto e pronunciato; la Corte ha chiarito che il vizio sussiste per omessa pronuncia su domanda o eccezione, mentre nel caso concreto la Corte d’appello aveva comunque deciso escludendo la prova della condotta contestata.
richiamato per escludere imputabilità alla terza chiamata dell’erosione del piano viabile causata dal deflusso delle acque piovane dal fondo a monte verso il fosso di scolo a valle.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per dare atto dei presupposti del contributo unificato aggravato in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile la censura che non si confronti con la ratio decidendi della sentenza impugnata, perché non investe la reale ragione decisoria posta a base della pronuncia.
- Il vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere usato per ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio: la censura è inammissibile quando mira, in sostanza, a sostituire l’apprezzamento del giudice di merito.
- È inammissibile in cassazione l’introduzione di allegazioni fattuali nuove o di questioni non dedotte nei precedenti gradi di giudizio.
- Il vizio di omessa pronuncia ex art. 112 c.p.c. sussiste solo quando manchi completamente la decisione su una domanda o eccezione; non ricorre se il giudice abbia comunque preso posizione sulla questione, anche escludendone il fondamento in fatto.
- Quando la controversia riguarda la modificazione della sede di una servitù, non basta il richiamo astratto al titolo costitutivo: occorre dimostrare in concreto quale condotta abbia alterato il tracciato o ristretto il passaggio, secondo quanto accertato dal giudice di merito.
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