Cassazione Civile, Ordinanza n. 24142/2023 del 08/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato improcedibile l'istanza di regolamento di competenza. Ha condannato la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, con distrazione in favore del difensore antistatario della resistente, e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato. La Corte ha aggiunto, solo in via subordinata, che il ricorso sarebbe stato comunque infondato nel merito.
Esito
Favorevole al resistente (convenuta)
La controversia
La controversia nasce da una domanda risarcitoria proposta da una società nei confronti della controparte, in relazione al mancato utilizzo di un macchinario oggetto di contratto di noleggio con opzione di acquisto. Il Tribunale di Bologna, su eccezione della convenuta, ha declinato la competenza territoriale in favore del Tribunale di Forlì, ritenendo operante un foro convenzionale esclusivo. La società attrice ha quindi proposto regolamento di competenza, sostenendo: 1) l'inefficacia della clausola di foro esclusivo per mancata specifica sottoscrizione ex art. 1341, comma 2, c.c.; 2) l'inapplicabilità della clausola alla domanda risarcitoria, che non deriverebbe dall'inadempimento del contratto ma dalla lesione del diritto di proprietà sul bene, già acquisito per esercizio dell'opzione; 3) l'inammissibilità dell'eccezione di incompetenza per mancata contestazione, da parte della convenuta, di tutti i possibili fori previsti dagli artt. 18, 19 e 20 c.p.c. La Corte ha però rilevato che il ricorso era improcedibile per mancato deposito della documentazione attestante la comunicazione dell'ordinanza impugnata, necessaria a verificare la tempestività del regolamento; ha inoltre osservato, in via gradata, che il ricorso sarebbe comunque stato infondato perché la domanda risarcitoria era strettamente connessa al tema già trattato nel precedente giudizio monitorio/oppositivo, rispetto al quale era stata già riconosciuta l'operatività del foro convenzionale esclusivo, e perché l'eccezione di incompetenza fondata su foro esclusivo non richiede la contestazione di tutti i fori concorrenti.
Norme richiamate
La Corte ha ritenuto inconferente la censura sulla mancata specifica sottoscrizione della clausola di foro esclusivo, perché il giudice di merito aveva escluso in fatto l'applicabilità della norma, valorizzando la formazione bilaterale del testo contrattuale.
Richiamato dalla ricorrente come criterio di collegamento territoriale che la convenuta avrebbe dovuto contestare; la Corte ha però ribadito che, in presenza di foro convenzionale esclusivo, gli altri fori legali restano inoperanti.
Come per l'art. 18 c.p.c., la Corte ha escluso la necessità di specifica contestazione di tutti i fori concorrenti quando sia dedotto un foro convenzionale esclusivo.
La Corte ha affermato che la pattuizione di foro esclusivo elimina il concorso dei fori alternativi previsti dalla legge.
In combinato disposto con l'art. 369 c.p.c., impone il deposito del documento necessario a dimostrare la tempestività del regolamento di competenza.
Il ricorrente deve depositare, a pena di improcedibilità, la copia autentica del provvedimento e il documento da cui risulti la tempestività dell'impugnazione; il deposito può avvenire anche nei modi dell'art. 372 c.p.c., ma nel termine di cui al primo comma dell'art. 369.
Consente il deposito documentale anche successivamente al ricorso, purché con le modalità e nei termini indicati dalla norma, rilevanti anche nel regolamento di competenza.
Richiamato per la trattazione camerale del ricorso per regolamento di competenza.
art. 5, comma 5, d.m. n. 55 del 2014
"qualora il valore effettivo della controversia non risulti determinabile mediante l'applicazione dei criteri sopra enunciati, la stessa si considererà di valore indeterminabile"
La Corte ha ritenuto che, nel giudizio sul regolamento di competenza, il valore della causa ai fini della liquidazione delle spese debba essere considerato indeterminabile.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento dell'ulteriore contributo unificato da parte della ricorrente in caso di rigetto/improcedibilità dell'impugnazione.
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
Norma richiamata quale fonte dell'introduzione dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per regolamento di competenza, se la parte deduce che il provvedimento impugnato le sia stato comunicato in una certa data, grava su di essa l'onere di depositare la documentazione idonea a dimostrare tale comunicazione e, quindi, la tempestività dell'impugnazione; in mancanza, il ricorso è improcedibile.
- La non contestazione della tempestività da parte del resistente, o la mera presenza dei documenti nel fascicolo d'ufficio o di controparte, non vale a sanare l'omesso deposito imposto dagli artt. 47 e 369 c.p.c.
- La clausola di foro convenzionale esclusivo, una volta ritenuta valida ed efficace, esclude la concorrenza dei fori legali alternativi previsti dalla legge; pertanto, chi la invoca per eccepire l'incompetenza del giudice adito non deve contestare analiticamente tutti i possibili criteri di collegamento.
- La domanda risarcitoria resta attratta dal foro convenzionale esclusivo quando è strettamente connessa al rapporto contrattuale cui la clausola accede, anche se formalmente formulata come pretesa per la lesione di una posizione soggettiva conseguente allo svolgimento del rapporto.
- Nel giudizio di regolamento di competenza, la lite ha ad oggetto soltanto la questione di competenza e, ai fini della liquidazione delle spese, il valore deve essere trattato come indeterminabile quando non sia ricostruibile secondo i criteri ordinari.
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