Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 19449/2025 del 15/07/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

Uno studio legale aveva chiesto l’ammissione al passivo fallimentare, in prededuzione ex art. 111, comma 2, l. fall., di un credito per compensi maturati per assistenza legale prestata in un concordato preventivo poi revocato. Il giudice delegato aveva rigettato l’istanza; il tribunale, in sede di opposizione ex art. 98 l. fall., aveva confermato il diniego ritenendo che il professionista non fosse estraneo all’iniziativa fraudolenta del debitore, poiché dalla memoria difensiva depositata nella procedura emergeva, secondo il tribunale, la consapevolezza della doppia valorizzazione di cespiti immobiliari nel piano concordatario. Il tribunale aveva inoltre ravvisato un grave inadempimento della prestazione professionale, richiamando un precedente della Cassazione sul difetto di causa concreta del concordato e sull’interruzione del nesso funzionale tra attività professionale e procedura, e aveva escluso l’applicabilità dell’art. 2236 c.c. per mancata prova della speciale complessità dell’incarico. Con il ricorso per cassazione lo studio deduceva: 1) violazione dei criteri ermeneutici e omesso esame, sostenendo che la memoria del 1 febbraio 2021 fosse stata male interpretata e che la duplicazione dell’attivo fosse un errore imputabile ad altri professionisti (advisor, attestatore, perito), non al ricorrente; 2) violazione dell’art. 1218 c.c., contestando che gli fosse addebitabile un inadempimento senza specifica censura della sua attività; 3) violazione degli artt. 1176, comma 2, e 2236 c.c., affermando che si trattasse comunque di questione di speciale difficoltà tecnica e che non gli potesse essere imposto il controllo di documenti redatti da terzi.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto, quanto al primo motivo, che la censura difettasse di autosufficienza perché il ricorrente aveva trascritto solo estratti parziali della memoria processuale, senza consentire una verifica completa del contenuto dell’atto e senza scalfire adeguatamente la ratio del decreto; inoltre la doglianza mirava, in sostanza, a sostituire una diversa lettura dell’atto processuale a quella operata dal giudice di merito. Quanto al secondo e terzo motivo, esaminati congiuntamente, la Corte ha affermato che il ricorrente non si era confrontato con la ratio decidendi del tribunale, che aveva ravvisato un grave inadempimento per aver causalmente contribuito all’allestimento di un concordato privo di causa concreta e quindi inidoneo a superare la crisi, con interruzione del nesso funzionale tra prestazione professionale e procedura. La Corte ha poi osservato che la dedotta applicazione dell’art. 2236 c.c. era comunque infondata/inconferente, perché la norma riguarda l’imperizia e richiede che sia il professionista ad allegare e provare la speciale complessità dell’opera, onere che nel caso non era stato assolto. Le spese sono state poste a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    opposizione ex art. 98 l. fall.

    disciplina l’opposizione allo stato passivo avverso il rigetto dell’istanza di insinuazione al passivo.

  • art. 111, comma 2, l. fall.

    in prededuzione ex art. 111, comma 2, l.fall.

    richiamato come base della domanda di ammissione prededucibile del credito professionale.

  • art. 173 l. fall.

    revoca ex art. 173 l.fall.

    la revoca del concordato per atti in frode è stata il presupposto fattuale del diniego del credito.

  • art. 1362 c.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1362 c.c.

    i criteri di interpretazione degli atti sono stati ritenuti applicabili anche agli atti processuali; la censura è stata però dichiarata inammissibile per difetto di autosufficienza e perché chiedeva un riesame del merito.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio

    la doglianza non è stata scrutinata nel merito perché la ricostruzione proposta non superava i limiti di ammissibilità del ricorso.

  • art. 1218 c.c.

    violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1218 c.c.

    la Corte ha considerato inammissibile la censura perché mirava a contestare una valutazione di fatto sulla gravità dell’inadempimento professionale.

  • art. 1176, co. 2, c.c.

    violazione e/o falsa applicazione degli artt. 1176, co.2 e 2236 c.c.

    richiamato come parametro della diligenza professionale, ma non idoneo a sovvertire la valutazione di merito compiuta sul concreto inadempimento.

  • art. 2236 c.c.

    la previsione di cui all’art. 2236 c.c.

    la limitazione di responsabilità riguarda l’imperizia e richiede l’allegazione e prova, da parte del professionista, della speciale difficoltà dell’incarico; nel caso tale onere non è stato assolto.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    memoria ex art. 380 bis.1 c.p.c.

    norma processuale richiamata per il deposito di memorie in Cassazione.

  • art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002

    Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del DPR 115 del 2002

    richiamato ai fini del raddoppio del contributo unificato in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, la censura che investe l’interpretazione di un atto processuale è inammissibile se il ricorrente si limita a riportarne solo estratti parziali, senza rendere verificabile il contenuto complessivo dell’atto e senza confrontarsi con la ratio della decisione impugnata.
  • La contestazione di una ricostruzione fattuale operata dal giudice di merito non può essere veicolata come violazione di legge quando, in sostanza, mira a ottenere una diversa lettura delle risultanze processuali.
  • Il professionista che invochi la limitazione di responsabilità ex art. 2236 c.c. deve allegare e dimostrare la speciale difficoltà tecnica della prestazione; la norma opera solo rispetto all’imperizia e non esclude responsabilità per negligenza.
  • In tema di concordato preventivo, il professionista che abbia causalmente contribuito all’allestimento di un piano privo di causa concreta e inidoneo al superamento della crisi può rispondere per grave inadempimento, ove venga meno il nesso funzionale tra la prestazione e la procedura.
  • Ai fini dell’ammissione al passivo di crediti professionali in prededuzione, la contestazione della curatela può fondarsi anche sull’inadempimento dell’incarico e sulla partecipazione del professionista a un’iniziativa concordataria fraudolenta o priva di reale funzione di risanamento.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniInadempimentoMora
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileContrattiObbligazioni
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezzaRisoluzione del contratto

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.