Cassazione Penale, Ordinanza n. 03726/2026 del 29/01/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione contro la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per detenzione illecita di hashish e per violazione di domicilio. Con un unico motivo ha dedotto violazione di legge e vizio di motivazione, lamentando la mancata applicazione della continuazione ex art. 81 c.p. Sosteneva, in sostanza, che i fatti dovevano essere ricondotti a un medesimo disegno criminoso. La Corte di cassazione ha però ritenuto non censurabile la motivazione della decisione impugnata, che aveva escluso l'unicità del disegno criminoso valorizzando l'autonomia tra la detenzione di stupefacente a fini di spaccio e la violazione di domicilio.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata fosse adeguata nel negare la continuazione, osservando che la detenzione di sostanza stupefacente destinata allo spaccio era condotta autonoma e separata rispetto alla violazione di domicilio. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisando assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
Richiamato come base del titolo di concorso di persone nel reato per il capo relativo alla detenzione di stupefacente.
art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. 309/1990
Norma incriminatrice relativa alla illecita detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio; nel caso concreto riguardava hashish per circa 38,4 grammi, da cui sarebbero state ricavabili circa 385 dosi medie singole.
Richiamato per la contestazione del secondo reato, consistente nella violazione di domicilio.
medesimo disegno criminoso
L'applicazione della continuazione presuppone un programma delittuoso unitario, previamente ideato e voluto, non essendo sufficiente una mera inclinazione al reato o l'omogeneità esterna delle condotte.
È stata applicata la disciplina conseguente alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, con condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
identità del disegno criminoso
L'unicità del disegno criminoso richiede la verifica di indici concreti quali omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, causali, modalità della condotta, sistematicità e programmazione delle successive azioni.
art. 186 Cost.
Richiamata solo per escludere, ai fini della sanzione ex art. 616 c.p.p., l'assenza di colpa nella causa di inammissibilità.
Massime di principio
- La continuazione ex art. 81 c.p. richiede la prova di un programma delittuoso unitario, preesistente o comunque già delineato nelle sue linee essenziali al momento del primo reato; non basta la mera abitualità criminosa o una generica attitudine a delinquere.
- L'identità del disegno criminoso va desunta da indicatori fattuali concreti, tra cui omogeneità delle violazioni, contiguità spazio-temporale, medesime causali, modalità esecutive, sistematicità e programmazione delle condotte successive.
- L'accertamento dell'unicità del disegno criminoso è una questione di fatto rimessa al giudice di merito e in cassazione è censurabile solo se la motivazione sia mancante, illogica o non adeguata.
- La continuazione può essere esclusa quando i reati risultino autonomi e separati per natura e contesto, anche se contestualmente accertati nello stesso procedimento.
- La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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