Sentenza n. 5447/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Sentenza del TAR Lazio che aveva respinto l’impugnazione del diniego comunale di rilascio della concessione edilizia in sanatoria e del parere paesaggistico sfavorevole
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Gli appellanti contestavano la sentenza del TAR e gli atti presupposti relativi a un fabbricato residenziale realizzato sine titulo nel 1983, per il quale era stata presentata domanda di condono ai sensi della l. n. 47/1985. Deducevano, anzitutto, violazione dell’art. 97 Cost., contraddittorietà, genericità e sproporzione della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, disparità di trattamento e violazione del buon andamento, sostenendo che l’area fosse fortemente urbanizzata e che il Comune avesse adottato in altri casi decisioni favorevoli. Gli appellanti lamentavano inoltre la violazione del legittimo affidamento e del principio di proporzionalità, evidenziando il lungo tempo trascorso dalla realizzazione dell’abuso, la sopravvenienza dei vincoli paesaggistici e le osservazioni con cui il Comune aveva chiesto la declassificazione del corso d’acqua o la riduzione della fascia di rispetto. Sostenevano che la compatibilità paesaggistica dovesse essere valutata con riferimento al regime vigente al momento della realizzazione dell’abuso e non ai vincoli successivamente introdotti.
La decisione
L’appello è stato respinto. Il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimi il diniego comunale e il parere sfavorevole della Soprintendenza. Il fabbricato si trova a 93,80 metri dall’argine della Marrana dell’Acqua Mariana, in area sottoposta al vincolo paesaggistico ex art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004, che prevede una fascia di rispetto di 150 metri e un regime di inedificabilità assoluta. Il Collegio ha escluso che l’asserita urbanizzazione dell’area potesse attenuare o caducare il vincolo: anche ove provata, essa costituirebbe una situazione di fatto in contrasto con la tutela paesaggistica e non potrebbe giustificare ulteriori abusi. Le immagini di Google Earth, pur prive di valore ufficiale, sono state ritenute utilizzabili come elementi indiziari; gli appellanti non avevano comunque assolto l’onere di provare il livello di urbanizzazione dedotto. Il PTPR del 2007 e quello successivo del 2021 avevano confermato la tutela dell’area, respingendo le osservazioni del Comune dirette alla declassificazione del corso d’acqua o alla riduzione della fascia di rispetto. È stata inoltre esclusa la rilevanza dei precedenti favorevoli invocati dagli appellanti, sia perché non era dimostrata l’effettiva comparabilità delle situazioni, sia perché l’eventuale illegittimità di altri provvedimenti non avrebbe potuto rendere legittimo quello impugnato. Il giudizio di compatibilità doveva essere effettuato con riferimento all’esistenza del vincolo al momento della valutazione della domanda di sanatoria, non al momento della realizzazione dell’abuso. Tale conclusione è stata ritenuta applicabile al condono ex l. n. 47/1985, alla luce del principio enunciato dall’Adunanza Plenaria n. 20/1999. È stato infine escluso il legittimo affidamento: il decorso del tempo, l’inerzia amministrativa e la pendenza della procedura di condono non costituivano un atto favorevole idoneo a generare un affidamento giuridicamente qualificato. Le spese, pari complessivamente a 6.000 euro, sono state poste a carico degli appellanti e divise in parti eguali in favore delle due amministrazioni appellate costituite.
Norme richiamate
art. 97 Cost.
Il principio di buon andamento è stato invocato dagli appellanti, ma il giudice ha escluso che gli atti amministrativi fossero viziati sotto tale profilo.
Richiamato dagli appellanti quale norma di rinvio ai principi di derivazione comunitaria di proporzionalità e tutela dell’affidamento; tali censure sono state ritenute infondate.
La disposizione dell’art. 32 l. 28 febbraio 1985 n. 47, in tema di condono edilizio, nel prevedere la necessità del parere dell’amministrazione preposta alla tutela del vincolo paesaggistico ai fini del rilascio delle concessioni in sanatoria, non reca alcuna deroga ai principi generali e pertanto essa deve interpretarsi nel senso che l’obbligo di pronuncia dell’autorità preposta alla tutela del vincolo sussiste in relazione all’esistenza del vincolo al momento in cui deve essere valutata la domanda di sanatoria, a prescindere dall’epoca in cui il vincolo medesimo sia stato introdotto.
Nel condono edilizio, il parere dell’autorità paesaggistica deve considerare il vincolo esistente al momento della valutazione della domanda di sanatoria, anche se il vincolo è sopravvenuto rispetto alla realizzazione dell’abuso.
art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004
La tutela paesaggistica delle sponde dei corsi d’acqua iscritti negli appositi elenchi opera, nella fascia di 150 metri, come vincolo legale comportante inedificabilità assoluta.
art. 146, comma 4, d.lgs. n. 42/2004
Il richiamo alla disposizione è stato ritenuto inconferente rispetto alla disciplina del condono ex l. n. 47/1985 e al criterio temporale applicabile alla valutazione di compatibilità paesaggistica.
Il tentativo di riferire la compatibilità paesaggistica ai soli vincoli esistenti al momento della realizzazione dell’abuso è stato disatteso.
La disciplina dell’accertamento di conformità è stata distinta da quella del condono edilizio, oggetto della controversia.
Massime di principio
- Nel procedimento di condono edilizio, il parere dell’autorità preposta alla tutela paesaggistica deve essere reso considerando il vincolo vigente al momento in cui la domanda di sanatoria viene esaminata, indipendentemente dall’epoca di realizzazione dell’abuso e dall’epoca di introduzione del vincolo.
- La ricomprensione di un manufatto nella fascia di rispetto paesaggistica di 150 metri prevista per i corsi d’acqua tutelati dall’art. 142, comma 1, lett. c), d.lgs. n. 42/2004 comporta un regime di inedificabilità assoluta, incompatibile con il rilascio del condono quando il vincolo permane al momento della valutazione della domanda.
- L’urbanizzazione, il degrado o la compromissione paesaggistica dell’area non possono giustificare un ulteriore intervento edilizio abusivo né attenuare, di per sé, l’efficacia di un vincolo paesaggistico vigente; la situazione di fatto contraria al vincolo non può diventare il presupposto per reiterarne la violazione.
- L’inerzia dell’amministrazione e il mero decorso del tempo non rendono legittimo un abuso edilizio né generano un legittimo affidamento in capo al proprietario, in assenza di un atto amministrativo favorevole idoneo a fondare un’aspettativa giuridicamente qualificata.
- L’eventuale rilascio di provvedimenti favorevoli in casi asseritamente analoghi non impone all’amministrazione di adottare una decisione illegittima: il precedente può rilevare solo se sia dimostrata l’effettiva comparabilità delle situazioni e l’illegittimità di altri atti non rende legittimo l’atto oggetto di giudizio.
- Le immagini tratte da sistemi di mappatura digitale, pur prive di valore ufficiale o tecnico-scientifico autonomo, possono essere utilizzate dal giudice come elementi indiziari nell’accertamento dello stato dei luoghi, restando a carico della parte che le invoca l’onere di provare compiutamente i fatti dedotti.
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