Cassazione Penale, Sentenza n. 49360/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che ha fissato al 25/05/2015 la data di cessazione della partecipazione all'associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). Il ricorrente sosteneva che la datazione era errata perché la condanna relativa all'art. 12-quinquies (intestazione fittizia di quote) riguardava un fatto del 6/7/2010 e che l'arresto per altra causa era avvenuto il 26/08/2011, con detenzione ininterrotta fino al 2015, per cui la partecipazione si sarebbe dovuta ritenere estinta già nel 2011. Inoltre contestava l'uso di conversazioni intercettate e del contributo dei collaboratori come elementi che protrarrebbero la partecipazione fino al 2015.
La decisione
La Corte Suprema di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la ricostruzione del giudice dell'esecuzione secondo cui la partecipazione al delitto associativo si è protratta fino al 25/05/2015, tenendo conto dell'attività continuativa delle società (Augantora srl, Expansion srl), delle intercettazioni del 2011 e delle dichiarazioni del collaboratore Giuseppe Misso che indicavano utili trattenuti dal ricorrente (gestione videopoker) anche nel 2013, nonostante la detenzione in regime di 41-bis. La Corte ha concluso che non sussistono elementi probatori di una cessazione o liquidazione delle società che giustifichino una data anteriore e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p.
Norme richiamate
La cessazione della partecipazione all'associazione mafiosa va determinata sulla base di elementi di fatto e di continuità operativa (controllo di attività economiche, benefici economici), non solo sulla data formale del singolo reato per cui si è condannati
art. 12-quinquies, L. 7 agosto 1992, n. 356
art. 12-quinquies, l. 356/1992
Le condotte di intestazione fittizia di quote societarie possono essere valutate nella loro continuità nel tempo; la data del singolo episodio formale non esclude la persistenza della gestione effettiva negli anni successivi
art. 41-bis ordinamento penitenziario
Il regime detentivo di 41-bis non esclude di per sé che il condannato mantenga rapporti o benefici economici che dimostrino la continuazione della partecipazione all'associazione
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede la condanna alle spese processuali in caso di rigetto del ricorso in materia esecutiva
Massime di principio
- La data di cessazione della partecipazione associativa va valutata sul complesso delle prove (attività economiche, intercettazioni, utilità percepite, dichiarazioni di collaboratori) e non solo sulla data formale del reato per cui si è condannati
- La presenza di società intestate a prestanome e l'assenza di prove di liquidazione/scioglimento costituiscono indizio rilevante di persistenza dell'attività e quindi della partecipazione
- Conversazioni intercettate e prove di percezione di proventi (anche durante detenzione) possono estendere temporalmente la partecipazione associativa
- La detenzione, anche in regime di 41-bis, non interrompe automaticamente la partecipazione se emergono elementi concreti di controllo, gestione o beneficio continuato
- Chi chiede una data di cessazione anteriore ha l'onere di dimostrare in modo specifico la cessazione effettiva delle attività o il venir meno dei legami associativi
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