Cassazione Penale, Sentenza n. 49301/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Santangelo ha richiesto l'indennizzo per ingiusta detenzione derivante dall'esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 22/06/2017 ed eseguita l'11/07/2017 per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa. In primo grado era stato dichiarato colpevole con procedimento abbreviato (14/09/2018) e successivamente, dopo revoca della custodia (13/12/2019), assolto in appello il 19/10/2020 con sentenza irrevocabile il 04/12/2020. Il Giudice della riparazione aveva rigettato la domanda ritenendo sussistente una "colpa grave ostativa" basata sulle dichiarazioni di collaboratori di giustizia (in particolare Gaetano Di Marco e, con risvolti, Giuseppe Liotta e Nicola Amoroso) e sul contenuto dell'intercettazione ambientale prog. 934 del 20/01/2015, che avrebbero fatto sorgere una ragionevole apparenza di contiguità del Santangelo con esponenti del clan Scalisi e di un ruolo di "riscossore" delle estorsioni. Il ricorrente contestava la carenza e l'apparenza della motivazione, sostenendo che gli elementi citati erano stati neutralizzati dall'assoluzione e che non esistevano comportamenti o contatti idonei a integrare colpa grave; inoltre richiamava deposizioni ai sensi dell'art. 391-bis e l'esistenza di omonimi soprannomi nel territorio.
La decisione
La Corte di legittimità ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretta la valutazione della Corte territoriale e del Giudice della riparazione secondo cui, ai fini dell'art. 314 cod. proc. pen., la "colpa grave" ostativa all'indennizzo si valuta in via oggettiva e ex ante rispetto agli elementi disponibili al momento dell'adozione della misura cautelare. Le frequentazioni e la contiguità con esponenti del clan, unite al contenuto dell'intercettazione che faceva emergere "chiare interessenze" con i predetti soggetti, erano idonee a creare la ragionevole apparenza del coinvolgimento del Santangelo nell'attività mafiosa e quindi a escludere il diritto all'indennizzo. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato infondato; il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali; non sono state liquidate spese in favore dell'Avvocatura Generale dello Stato per la fase di legittimità.
Norme richiamate
Disciplina la riparazione per ingiusta detenzione; applicata per valutare se sussista una causa ostativa (dolo o colpa grave) che esclude l'indennizzo. La Corte interpreta la colpa grave in senso oggettivo, come condotta che abbia creato una prevedibile apparenza di responsabilità penale.
art. 530, comma 2 cod. proc. pen.
Norma che consente l'assoluzione perche' il fatto non sussiste; presentata nella cronologia processuale per segnalare l'assoluzione definitiva del ricorrente, ma la Corte sottolinea che l'assoluzione non annulla automaticamente la valutazione ex ante della colpa grave ai fini della riparazione.
Richiamato in relazione alle informazioni testimoniali raccolte nel territorio (audizioni di testimoni e gestori di esercizi) utilizzate dall'istante a difesa; la Corte verifica comunque la pertinenza di tali emergenze rispetto alla valutazione complessiva della contiguità.
Massime di principio
- Il giudizio di riparazione ex art. 314 va svolto ex ante e autonomamente rispetto al giudizio penale di merito: ciò che conta è l'apparenza ragionevole, sulla base degli elementi disponibili al momento della misura, non l'esito finale del processo.
- La "colpa grave" che esclude l'indennizzo è un concetto oggettivo: comportamenti di contiguità o frequentazioni ambigue con soggetti notoriamente coinvolti in attività delittuose possono integrare tale colpa anche in assenza di condanna definitiva.
- Le dichiarazioni di collaboratori di giustizia e le intercettazioni possono essere valutate dal giudice della riparazione per accertare la ragionevole apparenza di coinvolgimento, anche se successivamente tali elementi risultino smentiti nel merito; l'assoluzione non determina automaticamente il diritto all'indennizzo.
- Per ottenere l'indennizzo è utile documentare e dimostrare l'assenza di comportamenti oggettivamente pregnanti ex ante (es. assenza di frequentazioni con affiliati, testimonianze che escludano consegne di denaro, elementi che distinguano omonimie o soprannomi), nonché fornire prove che gli elementi raccolti dagli inquirenti erano insufficienti o fuorvianti al momento della misura.
- La valutazione del giudice della riparazione è ampia e libera sul materiale processuale, ma deve essere motivata logicamente: la mera contestazione astratta dell'errore non basta se esistono elementi oggettivi che potevano far sorgere il convincimento dell'autorità giudiziaria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49294/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49297/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49299/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49302/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49303/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49304/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →