Cassazione Penale, Sentenza n. 49299/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Campagnolo era stato condannato per guida in stato di ebbrezza (art. 186 C.d.S.) dopo un incidente del 15/01/2018 con tasso alcolemico rilevato pari a 2,47 g/l. In Cassazione il ricorrente ha proposto quattro motivi: (1) violazione di legge e vizio di motivazione per non avere la Corte d'appello valutato come tempestiva l'eccezione di nullità degli accertamenti alcolemici per omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore (art. 114 disp. att. c.p.p.); (2) vizio di motivazione per non aver valutato che il prelievo ematico fosse un accertamento processuale richiesto dagli operanti e non finalizzato alle cure, con conseguente obbligo di avviso; (3) affermazione che, quando il prelievo è eseguito su richiesta della P.G., il personale sanitario agisce come longa manus della P.G. e quindi scattano le garanzie difensive; (4) eccezione di prescrizione del reato (fatto 15/01/2018) ai sensi degli artt. 157 e 161 cod. pen.
La decisione
La Corte di Cassazione ha annullato senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione del reato. Ha ritenuto che la prescrizione si fosse maturata nelle more del giudizio di legittimità tenuto conto della natura contravvenzionale del reato (art. 186 C.d.S.): prescrizione ordinaria anni 4 aumentata di un quarto (ai sensi dell'art. 161 cod. pen.) a cinque anni, decorrenti dal 15/01/2018 e quindi estintisi alla data del giudizio di Cassazione. La Corte ha inoltre rilevato che la doglianza relativa all'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore non era manifestamente infondata e dunque il ricorso non era inammissibile, ma non si è proceduto all'esame del merito in ragione dell'estinzione del reato. La Corte ha altresì richiamato il principio secondo cui, in presenza di causa di estinzione, il giudice può pronunciare sentenza di assoluzione ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p. solo se le circostanze escludenti emergono in modo ictu oculi dagli atti; in mancanza, va disposta l'estinzione.
Norme richiamate
Norma che sanziona la guida in stato di ebbrezza; da essa deriva il titolo di reato (contravvenzione) utilizzato per il calcolo della prescrizione.
art. 114 disposizioni attuative c.p.p.
Prevede l'obbligo di informare l'indagato/imputato della facoltà di farsi assistere da difensore in determinate situazioni di accertamento; la Corte ha ritenuto non manifestamente infondata l'eccezione sulla sua omissione quando il prelievo è svolto per finalità probatorie.
Richiamato nei motivi per vizio di motivazione e valutazione delle eccezioni procedurali; la contestazione riguardava la corretta valutazione processuale delle nullità e delle eccezioni sollevate.
Stabilisce i termini di prescrizione per i reati; applicata per individuare il termine ordinario di prescrizione (anni 4 per la fattispecie contravvenzionale).
Prevede l'aumento della pena ed è stata applicata quale parametro per aumentare il termine di prescrizione di un quarto, portandolo da 4 a 5 anni per il reato contestato.
Regola la pronuncia di assoluzione in presenza di cause di estinzione: l'assoluzione è possibile solo se le circostanze escludenti risultano in modo assolutamente non contestabile dagli atti; la Corte ha richiamato questo limite nel decidere di annullare per prescrizione anziché assolvere.
Massime di principio
- Se la prescrizione del reato interviene durante il giudizio di legittimità, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza impugnata senza rinvio per estinzione del reato; il processo penale si estingue e non si procede al merito quando la prescrizione è ormai maturata.
- L'omesso avviso della facoltà di farsi assistere da difensore in relazione ad accertamenti ematici può rendere vulnerabile la prova se il prelievo è stato eseguito per finalità processuali (su richiesta della P.G.) e non esclusivamente per esigenze terapeutiche; tale eccezione non è necessariamente manifestamente infondata se sollevata nelle fasi successive.
- Le eccezioni procedurali rilevanti dovrebbero essere sollevate tempestivamente (in primo grado o in opposizione a decreto penale) per evitare l'inammissibilità per formulazione tardiva, ma la Corte può ammetterle se non risultano evidentemente infondate dagli atti.
- Il tempo trascorso tra incidente e prelievo ematico (es. circa 50 minuti) non invalida automaticamente il risultato: per ottenere l'annullamento del riscontro occorre dimostrare concretamente che il lasso temporale abbia alterato il dato probatorio o che le modalità di prelievo non rispettassero le necessarie garanzie.
- Per i reati contravvenzionali previsti dall'art. 186 C.d.S. occorre calcolare la prescrizione sulla base del termine ordinario e applicare eventuali aumenti previsti dalla normativa penale (in questo caso aumento di un quarto ai sensi dell'art. 161 cod. pen.). Verificare sempre l'eventuale presenza di cause di sospensione o interruzione della prescrizione.
- Quando sussiste una causa di estinzione del reato, il giudice deve distinguere tra l'annullamento per prescrizione e l'assoluzione: l'assoluzione ai sensi dell'art. 129 c.p.p. è possibile solo se le circostanze escludenti emergono in maniera inequivoca dagli atti.
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