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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49303/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il Procuratore Generale ha impugnato la sentenza di patteggiamento del Tribunale di Trapani deducendo errore di applicazione della legge (art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.) per omessa statuizione sulle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie: in particolare l'omissione di disporre la sospensione della patente ai sensi dell'art.186 d.lgs. 285/1992 e l'omessa valutazione della confisca del veicolo prevista dall'art.186, comma 7, nel caso in cui il veicolo fosse di proprietà dell'imputata. Ha chiesto l'annullamento con rinvio limitatamente a tali omissioni.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato. Ha constatato la carenza motivazionale della sentenza impugnata in ordine alle sanzioni amministrative accessorie e ha richiamato il principio di ammissibilità del ricorso per cassazione contro il patteggiamento quando sia censurabile l'omessa o errata applicazione di sanzioni amministrative (Sez. U., Melzani). Ha dunque annullato la sentenza limitatamente all'omissione delle statuizioni sulle sanzioni amministrative accessorie (sospensione della patente e possibile confisca del veicolo) e ha rinviato il procedimento al Tribunale di Trapani, in diversa composizione, per decidere su tali profili. Ha dichiarato irrevocabili le restanti statuizioni.

Norme richiamate

  • art.444 e ss. cod.proc.pen.

    Regolano la procedura di applicazione della pena su richiesta (patteggiamento); il giudizio di patteggiamento non esclude l'obbligo di pronunciare sulle sanzioni accessorie obbligatorie quando la legge le impone.

  • art.187, comma 8 in relazione all'art.186, comma 7, d.lgs. 30 aprile 1992 n.285

    Indica il reato contestato e i riferimenti al codice della strada che prevedono sanzioni accessorie (es. sospensione patente e confisca del veicolo) collegati alla fattispecie contestata.

  • art.606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen.

    Consente il ricorso per cassazione per violazione di legge; impiegato dal PG per censurare l'omessa applicazione delle sanzioni amministrative accessorie.

  • art.448, comma 2-bis cod.proc.pen. (introdotto dall'art.1, comma 50, L. 23 giugno 2017, n.103)

    Delimita i motivi di ricorso avverso le sentenze di patteggiamento; la dottrina e giurisprudenza hanno dibattuto l'ammissibilità del ricorso per omissioni sulle sanzioni amministrative, problema risolto dalla giurisprudenza di legittimità.

  • Sez. U., n.21369 del 26/09/2019 (Melzani), Rv. 279349

    Principio secondo cui è ammissibile il ricorso per cassazione ai sensi dell'art.606 anche contro la sentenza di patteggiamento quando si censuri l'erronea o omessa applicazione di sanzioni amministrative; autorizza il controllo di legittimità su tali omissioni.

  • art.445, comma 1 cod.proc.pen.

    Disciplina limiti ed effetti della procedura di patteggiamento; la Corte rileva che l'esclusione prevista da tale norma non opera per alcune sanzioni amministrative accessorie che devono comunque essere determinate.

  • art.186, comma 2, lett. c), d.lgs. n.285/1992

    Prevede tra le sanzioni amministrative la sospensione della patente di guida per le ipotesi previste; la Corte ha ritenuto che la sospensione costituisca una sanzione accessoria obbligatoria da valutare anche nella sentenza di patteggiamento.

  • art.186, comma 7, d.lgs. n.285/1992

    "confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione"

    Stabilisce la possibilità (obbligo in sede di condanna) della confisca del veicolo nei casi previsti, con esclusione quando il veicolo appartenga a terzi estranei; la sentenza impugnata non ha affrontato questa valutazione ed è quindi da integrare.

  • L. 23 giugno 2017, n.103, art.1, comma 50

    Ha introdotto modifiche processuali (tra cui l'art.448, comma 2-bis) che hanno creato il contesto normativo nel quale si è sviluppato il dibattito sull'ammissibilità del ricorso per cassazione contro omissioni in sentenze di patteggiamento.

Massime di principio

  • La sentenza di patteggiamento deve comunque pronunciarsi sulle sanzioni amministrative accessorie obbligatorie per legge; l'omissione è impugnabile per cassazione ai sensi dell'art. 606 cod.proc.pen.
  • L'esclusione prevista dall'art.445 cod.proc.pen. non impedisce al giudice di determinare sanzioni amministrative previste espressamente dalla legge per il reato; queste decisioni possono essere riesaminate in sede di legittimità.
  • Se la norma sostanziale (es. art.186 d.lgs. 285/1992) prevede la confisca del veicolo salvo che appartenga a terzi estranei, il giudice deve esaminare e motivare tale profilo e non può ometterlo nella sentenza di patteggiamento.
  • In caso di omissione di statuizioni obbligatorie relative a sanzioni accessorie, la Corte di Cassazione può annullare la sentenza limitatamente a tali omissioni e rinviare il giudizio al tribunale per le determinazioni mancanti, dichiarando irrevocabili le rimanenti statuizioni.
  • La pronuncia deve essere adottata dal tribunale in diversa composizione quando la Cassazione ordina il rinvio per evitare condizionamenti o vizi collegati alla precedente composizione giudicante.

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