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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49302/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione per nullità della sentenza ex art. 606 lett. e) c.p.p. per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso in relazione alla motivazione sulla sanzione amministrativa accessoria, ma ne ha respinto il merito. Ha affermato che la graduazione della sanzione amministrativa è rimessa alla discrezionalità del giudice di merito e che, quando la durata della sospensione si colloca non oltre la media edittale e non ricorrono elementi di meritevolezza a favore dell'imputato, la motivazione può essere implicita. Nel caso concreto la sospensione è stata applicata in misura prossima al minimo edittale e il giudice ha adeguatamente considerato i fatti e i precedenti; pertanto il ricorso è rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali. (La sentenza di primo grado aveva applicato pena concordata di 8 mesi di reclusione e sospensione della patente per 2 anni, dichiarando altresì non doversi procedere per il reato di cui all'art. 590-bis comma 1 c.p. per mancanza di querela.)

Norme richiamate

  • art. 444 c.p.p.

    Disciplina della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento); la sanzione amministrativa accessoria, pur essendo indicata nella sentenza di patteggiamento, va applicata dal giudice in via autonoma e non rientra totalmente nell'accordo tra le parti.

  • art. 606 lett. e) c.p.p.

    Motivo di ricorso per cassazione fondato sulla nullità della motivazione (mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità) applicabile anche con riferimento alla motivazione sulla durata delle sanzioni amministrative accessorie.

  • art. 448 c.p.p. comma 2-bis

    Limiti alla cassazione per le sentenze di patteggiamento emesse dopo il 3 agosto 2017: il ricorso è ammesso solo per questioni attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, difetto di correlazione richiesta-sentenza, errata qualificazione giuridica del fatto o illegalità della pena/ misura di sicurezza. Tali limiti non escludono però la possibilità di impugnare la motivazione della sanzione amministrativa accessoria ai sensi dell'art. 606.

  • art. 189 comma 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (Codice della Strada)

    Norma contestata a Guidi (reato per il quale è stata applicata la pena concordata); nel contesto della sentenza, l'articolo è l'oggetto dell'imputazione che ha comportato anche l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

  • art. 590-bis comma 1 c.p.

    Norma relativa al reato di omissione di soccorso o simile menzionata nella sentenza di primo grado: il Tribunale aveva dichiarato di non dover procedere per mancanza di querela.

  • art. 218 comma 2 Codice della Strada

    Criteri di commisurazione della durata della sospensione della patente (entità del danno, gravità della violazione, pericolo derivante dalla prosecuzione della circolazione): quando la sanzione è superiore alla media edittale il giudice deve motivare esplicitamente tenendo conto di questi criteri.

Massime di principio

  • Le sanzioni amministrative accessorie (es. sospensione della patente) devono essere applicate dal giudice in via autonoma rispetto all'accordo di patteggiamento e non sono completamente vincolate dalla volontà delle parti.
  • Il ricorso per cassazione può essere ammissibile contro la motivazione della misura accessoria ai sensi dell'art. 606 c.p.p., nonostante i limiti di cui all'art. 448 c.p.p. per le sentenze di patteggiamento.
  • Se la durata della sospensione si colloca nella media edittale (o vicino al minimo) e non emergono elementi particolari a favore dell'imputato, al giudice è sufficiente una motivazione implicita; non è sempre necessario un'articolata motivazione quando non si supera la media edittale.
  • Se il giudice applica la sospensione in misura superiore alla media edittale ha l'obbligo di motivare espressamente, valorizzando i criteri previsti dall'art. 218 comma 2 C.d.S. (entità del danno, gravità della violazione, pericolo per la circolazione).
  • Per contestare efficacemente la durata di una sanzione accessoria conviene impugnare quando la misura appare superiore alla media edittale o quando manca qualsiasi motivazione; in caso contrario la discrezionalità del giudice di merito rende difficile la cassazione.
  • In fase difensiva è utile produrre elementi di meritevolezza o attenuanti e chiedere esplicita motivazione sul periodo di sospensione quando la difesa ritiene che la misura sia ingiustificatamente elevata.

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