Cassazione Penale, Sentenza n. 49294/2023 del 12/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione della conferma della condanna per omicidio stradale (art. 589-bis c.p.) in relazione a un sinistro del 04/04/2018 sulla tangenziale sud di Torino. Il ricorrente deduceva errata applicazione dell'art. 589-bis, comma 7 (attenuante per concorso di cause), sostenendo che le vittime e altri conducenti avevano tenuto condotte altamente colpose e contra legem (veicoli non segnalati, luci spente, assenza di giubbetti e triangolo, persone sulla carreggiata) tali da essere cause concorrenti dell'evento. Contestava inoltre le conclusioni sulla velocità e sulla mancanza di attenzione, lamentando insufficiente valutazione degli elementi probatori e assenza di adeguato giudizio controfattuale sul comportamento alternativo che avrebbe potuto evitare l'investimento.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per essere manifestamente infondato. Ha ritenuto che le doglianze del ricorrente fossero ricostruzioni rivalutative dei fatti già decise in sede di merito e pertanto inammissibili in cassazione. La Suprema Corte ha confermato la logica motivazione della Corte territoriale, che aveva valutato filmati e dichiarazioni e aveva ritenuto provata una velocità superiore e non adeguata alle condizioni di visibilita e della strada, nonché l'assenza di nesso causale tra le condotte delle vittime e l'evento mortale, escludendo l'applicabilità dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro tremila alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di giudizio in favore della parte civile per euro tremila oltre accessori.
Norme richiamate
art. 589-bis cod. pen. (omicidio stradale)
Il comma 7 riguarda una specifica attenuante per il concorso di cause non derivanti dalla condotta dell'agente ma inserite nello stesso corso causale; la Corte ha richiamato che tale attenuante si applica solo se fattori esterni siano concorrenti di causa e non quando la condotta della vittima sia lecita ed estranea al decorso causale. In questo caso l'attenuante è stata esclusa perché le condotte delle vittime non si sono rivelate causalmente rilevanti.
art. 141 codice della strada (d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285)
Il limite di velocità costituisce valore massimo e non esonera dall'obbligo di adeguare la velocità alle condizioni della strada e della visibilita; la Corte ha ritenuto che l'imputato non avesse adeguato la velocità alle condizioni particolari del tratto interessato.
Giurisprudenza consolidata della Corte di cassazione
Sez. 6, n. 47204/2015; Sez. 2, n. 42046/2019 e altre
Principio secondo cui in cassazione sono inammissibili le censure che si risolvono in mera rivalutazione dei fatti già esaminati dal giudice di merito; i motivi che ripropongono pedissequamente le stesse ragioni già disattese costituiscono critiche apparenti e non specifiche.
Massime di principio
- L'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 589-bis richiede che fattori esterni concorrenti siano causalmente rilevanti e non derivino direttamente dalla condotta dell'agente; la mera condotta imprudente delle vittime non comporta automaticamente l'applicazione dell'attenuante se tale condotta è lecita o non ha inciso causalmente sull'evento.
- Il limite di velocità è un valore massimo e il conducente deve comunque adeguare la velocità alle condizioni ambientali, di visibilità e di traffico: viaggiare entro il limite non esclude responsabilità se la velocità non è adeguata alle circostanze.
- In sede di cassazione non è possibile ottenere la riforma della decisione con argomentazioni che costituiscono una rivalutazione dei fatti già accertati dal giudice di merito; è necessario proporre censure di diritto specifiche e non una semplice riproposizione di convincimenti contrari sui fatti.
- Per escludere il nesso causale tra condotta dell'imputato ed evento è richiesta una motivazione puntuale che dimostri l'efficacia causale di comportamenti altrui o di fattori esterni; l'assenza di segnalazione o di dispositivi di emergenza da parte delle vittime può non essere ritenuta colposa se le circostanze rendevano pericoloso il loro utilizzo.
- Prove oggettive come filmati e dichiarazioni di testimoni hanno grande rilievo nella ricostruzione dinamica e possono consolidare la valutazione sulla velocità e sulla responsabilità del conducente; la difesa deve proporre elementi nuovi e specifici per incidere sulla decisione di merito.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49297/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49299/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49301/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49302/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49303/2023 del 12/12/2023
- Sentenza penale · 12 dic 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 49304/2023 del 12/12/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →