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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49297/2023 del 12/12/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente (difensore dell'imputato) ha proposto ricorso in cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Reggio Calabria che aveva confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 589-bis, commi 4 e 6, e 589-ter c.p. (omicidio stradale aggravato e omissione di soccorso). I motivi principali: 1) contestazione che il Pisano fosse il conducente al momento dell'impatto (sostenendo che la convinzione dei giudici si fondi solo sulle dichiarazioni dei passeggeri); 2) eccezione di inutilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese da due occupanti (Speranza Nicola e Francesco) davanti alla polizia giudiziaria, ritenendoli già indagati e quindi bisognosi delle garanzie previste dall'art. 64 c.p.p.; 3) vizio di motivazione circa prevedibilità ed evitabilità dell'evento e carenza di prova sulla velocità effettiva e sul nesso causale; 4) contestazione dell'aggravante per guida in stato di ebbrezza in quanto il tasso alcolemico sarebbe stato accertato ore dopo il sinistro; 5) mancata considerazione delle circostanze attenuanti generiche; 6) mancata applicazione delle nuove disposizioni sulle pene sostitutive (art. 53 L. 689/1981 come modificata) e sui criteri di sostituzione della pena.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali. In particolare, la Cassazione ha ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese da Speranza Nicola e Francesco in quanto i medesimi non risultavano formalmente indagati e non sussistevano, prima dell'escussione, indizi "inequivoci" di reità tali da determinare l'inutilizzabilità delle dichiarazioni. La Corte ha confermato che vi sono elementi concordanti (dichiarazione spontanea resa dallo stesso Pisano di aver investito "qualcosa", condizioni in cui era trovato dopo il fatto, accertamenti tecnici e consulenze su dinamica e velocità) che giustificano la ritenuta responsabilità del Pisano quale conducente. La valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento è stata ritenuta adeguatamente motivata: la velocità stimata (circa 140 km/h), le condizioni di guida notturne e non illuminate e lo stato di ebbrezza hanno costituito fattori che aumentavano il rischio, rendendo l'evento evitabile rispettando le prescrizioni cautelari. L'aggravante per omissione di soccorso (art. 589-ter) è stata confermata sulla base di segnalazioni e di elementi estratti dai telefoni dei presenti che indicavano la fuga e la consapevolezza dell'investimento. Alcune eccezioni sono state comunque dichiarate inammissibili per essere state sollevate per la prima volta in cassazione. Sul punto delle pene sostitutive la Corte ha richiamato la normativa transitoria (art. 95 d.lgs. n.150/2022) che consente al condannato, in determinate condizioni, di presentare istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di pene sostitutive.

Norme richiamate

  • art. 589-bis cod. pen.

    Norma che disciplina l'omicidio stradale; la Corte ha applicato i commi 4 e 6 per le aggravanti contestate e ha richiamato anche il comma 7 in relazione al riconoscimento (o meno) delle attenuanti.

  • art. 589-ter cod. pen.

    Norma che punisce l'omissione di soccorso; la Corte ha ritenuto sussistente l'aggravante sulla base di segnalazioni e tracce di comportamento (fuga) ricavabili dagli elementi investigativi.

  • art. 142, comma 1, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285

    Richiama il limite di velocità per il tipo di strada: la violazione dei limiti e la velocità stimata sono state valutate come fattori rilevanti ai fini della colpa e della prevedibilità dell'evento.

  • art. 186, comma 2, lett. b), d.lgs. 285/1992

    Disciplina la guida in stato di ebbrezza; il riscontro di un tasso alcolemico pari a 1,00 g/l è stato ritenuto elemento integrativo della colpa e dell'aggravamento del reato, nonostante il test fosse stato effettuato successivamente.

  • art. 63 cod. proc. pen.

    Trattasi delle garanzie previste per l'interrogatorio dell'indagato: la Corte ha interpretato che tali garanzie sono necessarie solo se, prima dell'escussione, esistano indizi non equivoci di reità a carico della persona; non essendo questo il caso, le dichiarazioni sono state ritenute utilizzabili.

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Norma sulle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria; la Corte ha confermato l'utilizzabilità delle dichiarazioni spontanee rese dall'imputato ai sensi dell'art. 350, comma 7, in assenza di coercizione.

  • art. 125, comma 3 e art. 546, comma 1, lett. e) cod. proc. pen.

    Riferimenti ai motivi di ricorso per cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione); la Corte ha valutato la congruità logica della motivazione e ha ritenuto i motivi infondati o inammissibili se sollevati per la prima volta.

  • art. 20-bis cod. pen.

    Norma citata dalla difesa in relazione a circostanze personali; la Corte ha esaminato e ritenuto non sussistenti elementi di segno positivo per riconoscere attenuanti generiche.

  • art. 53 legge 24 novembre 1981, n. 689

    Norma sulle pene sostitutive: la difesa invocava l'applicazione delle modifiche recentemente intervenute; la Corte ha richiamato la disciplina transitoria che consente, per sentenze non irrevocabili, la possibilità di istanza al giudice dell'esecuzione.

  • art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150

    Disposizione transitoria citata dalla Corte: riconosce la facoltà al condannato, entro termini stabiliti, di chiedere l'applicazione di pene sostitutive in presenza dei presupposti per le sentenze non ancora irrevocabili al momento dell'entrata in vigore.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Norma procedurale che disciplina l'istanza al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di misure alternative; la Corte ha richiamato questa via per l'eventuale richiesta di sostituzione della pena.

Massime di principio

  • Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria sono utilizzabili se il dichiarante non risultava formalmente indagato e non sussistevano indizi non equivoci di reità prima dell'escussione; l'inutilizzabilità erga omnes richiede elementi concreti noti all'autorità procedente.
  • L'identità del conducente può essere provata anche con elementi indiziari e circostanziali (dichiarazioni spontanee dell'imputato, condizioni in cui era trovato, posizione nel veicolo, esiti di consulenze tecniche e prove informatiche): la Cassazione verifica la coerenza logica ma non sostituisce la valutazione dei fatti svolta dai giudici di merito.
  • Per la valutazione della prevedibilità ed evitabilità dell'evento rilevano le condizioni della guida (velocità, illuminazione, stato di ebbrezza) e gli accertamenti tecnici: una significativa riduzione della velocità avrebbe potuto rendere evitabile l'investimento, secondo la ricostruzione tecnica condivisa dai giudici.
  • L'aggravante per omissione di soccorso (art. 589-ter) può essere provata mediante elementi indiziari e riscontri informatici/telefonici che dimostrino la fuga e la consapevolezza dell'investimento.
  • Le questioni nuove o sollevate per la prima volta in cassazione sono spesso inammissibili; la cassazione sindaca la correttezza logico-giuridica della motivazione ma non rivede i fatti quando vi sia una valutazione motivata dei giudici di merito.
  • Quando intervengono modifiche normative sulle pene sostitutive, possono esserci norme transitorie che consentono istanze al giudice dell'esecuzione per l'applicazione di misure alternative: il rimedio è procedurale e non automatico.

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