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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27464/2025 del 14/10/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (intermediario finanziario)

La controversia

La controversia nasce da rapporti di locazione finanziaria intercorsi tra una persona fisica e una società finanziaria. A seguito di alcuni mancati pagamenti di canoni, la società avrebbe effettuato una segnalazione alla Centrale dei rischi della Banca d'Italia che il cliente assumeva illegittima. In un primo contenzioso il giudice aveva deciso su una domanda che il ricorrente riteneva diversa da quella effettivamente proposta; successivamente il soggetto ha riproposto la domanda di accertamento dell'illegittimità della segnalazione, di cancellazione della stessa e di risarcimento dei danni. Il tribunale ha ritenuto la domanda coperta da giudicato e comunque infondata nel merito; la corte d'appello ha confermato, osservando che nel giudizio precedente la domanda sulla segnalazione era già stata decisa, sia pure secondo una lettura ritenuta erronea, e che l'eventuale errore andava dedotto con impugnazione della precedente sentenza. In cassazione è stato proposto un unico motivo per violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudice del primo giudizio aveva omesso di pronunciare sulla domanda relativa alla segnalazione e si era invece pronunciato sull'iscrizione ipotecaria, con conseguente possibilità di riproporre la domanda non decisa. Il ricorrente ha inoltre riproposto i motivi di appello rimasti assorbiti.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondate sia l'eccezione di tardività del ricorso sia quella di carenza di autosufficienza. Nel merito ha però rigettato l'unico motivo: ha affermato che nella sentenza del 2011 non vi fu omessa pronuncia sulla domanda relativa alla segnalazione alla Centrale rischi, ma una pronuncia resa sulla base di un'erronea interpretazione del contenuto della domanda, con conseguente mutamento del petitum in violazione dell'art. 112 c.p.c. Proprio perché il giudice si era comunque pronunciato su quella domanda, seppure in modo errato, la statuizione era coperta da giudicato non essendo stata impugnata per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato

    Il giudice non può decidere oltre o diversamente rispetto al petitum e alla causa petendi dedotti; tuttavia, se il giudice interpreta in modo errato la domanda e decide su quella così erroneamente ricostruita, si forma giudicato sulla statuizione non impugnata per violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    L'inesatta rilevazione del contenuto della domanda è sindacabile in cassazione come nullità processuale quando incide sull'individuazione del petitum e integra violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.

  • art. 16-septies d.l. n. 179/2012

    A seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale parziale, la notifica telematica eseguita dopo le ore 21 ma entro le 24 si perfeziona per il notificante al momento della generazione della ricevuta di accettazione; il termine per impugnare scade alla mezzanotte dell'ultimo giorno.

  • d.p.r. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Se il giudice di merito, pur interpretando erroneamente la domanda, si pronuncia comunque su di essa, non si è in presenza di omessa pronuncia ma di possibile violazione dell'art. 112 c.p.c.; la relativa statuizione va impugnata tempestivamente, altrimenti si forma il giudicato.
  • La riproposizione della medesima domanda è preclusa quando la controversia sia già stata definita con una decisione che, pur viziata nella qualificazione della domanda, abbia comunque deciso sul relativo petitum senza essere specificamente impugnata.
  • L'erronea individuazione del contenuto della domanda integra un vizio processuale deducibile in cassazione solo se incide sull'individuazione del petitum o della causa petendi e conduce a una decisione non corrispondente a quanto richiesto.
  • Ai fini della tempestività della notifica del ricorso per cassazione a mezzo PEC, il perfezionamento per il notificante si collega al momento di generazione della ricevuta di accettazione, anche se avvenuto dopo le ore 21 e prima delle 24 dell'ultimo giorno utile.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

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