Cassazione Civile, Ordinanza n. 19941/2025 del 17/07/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro instaurato da una lettore di madre lingua con un'università, inizialmente a tempo determinato ex art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980 e poi definito, in sede transattiva, come rapporto a tempo indeterminato con riconoscimento di un trattamento economico parametrato al professore non di ruolo di scuola media superiore e liquidazione di differenze retributive fino al 31 ottobre 1994. In un successivo giudizio la lavoratrice ha chiesto il riconoscimento del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente ex art. 36 Cost. e l'applicazione dei principi affermati dalla Corte di giustizia UE. Dopo una prima decisione favorevole in appello e il rigetto del ricorso dell'università in Cassazione, la lavoratrice ha promosso un giudizio di esecuzione/ottemperanza del giudicato per ottenere ulteriori differenze retributive e interessi, contestando che l'università avesse eseguito solo in parte il comando giudiziale e avesse applicato la disciplina sopravvenuta della legge Gelmini. La Corte d'appello di Bari ha accolto solo in parte la domanda e ha negato il diritto alle differenze per il periodo successivo al 31 dicembre 2008. Con il ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione del giudicato esterno ex art. 2909 c.c., sostenendo che la sentenza passata in giudicato aveva già escluso l'applicabilità dell'art. 26, comma 3, L. n. 240 del 2010 e che tale statuizione precludeva ogni ulteriore riesame anche per il periodo successivo; 2) motivazione apparente; 3) violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, perché il giudice di merito avrebbe deciso su domande non proposte, come la disapplicazione della norma interpretativa, il riconoscimento di mansioni superiori e il trattamento economico del professore associato.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo, limitatamente alla denunciata violazione del giudicato, e ha cassato la sentenza impugnata in relazione a tale motivo. Ha ritenuto assorbiti il secondo e il terzo motivo. Ha quindi rinviato la causa alla Corte d'appello di Bari in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. La Corte ha interpretato il giudicato formatosi sulla sentenza della Corte d'appello di Lecce del 2013 come comprensivo dell'esclusione dell'applicabilità dell'art. 26, comma 3, L. n. 240 del 2010 non solo per il periodo anteriore al 1° novembre 1994, ma anche per il periodo successivo, poiché tale statuizione non era stata validamente censurata nel precedente ricorso e si era consolidata. Da ciò ha ricavato che la sentenza impugnata aveva erroneamente ritenuto libera la questione e applicabile la norma sopravvenuta nel nuovo giudizio. L'esame delle ulteriori censure è stato assorbito.
Norme richiamate
art. 28 d.P.R. n. 382 del 1980
norma originaria che disciplinava i contratti di lettorato di madre lingua, richiamata come base del rapporto iniziale
richiamato per dedurre la violazione del giudicato esterno, la cui efficacia preclude il riesame delle questioni già decise
art. 36 Cost.
invocato quale parametro del diritto a una retribuzione proporzionata e sufficiente
art. 26, comma 3, legge n. 240 del 2010
norma interpretativa/sopravvenuta che la Corte ha ritenuto già esclusa dal giudicato formatosi tra le parti
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
richiamato nel secondo motivo per censurare l'apparente motivazione della sentenza impugnata
richiamato nel secondo motivo in tema di nullità della motivazione
richiamato nel secondo motivo sul dovere di motivazione
richiamato nel terzo motivo per dedurre ultrapetizione o vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato
art. 26, comma 3, d.l. n. 2 del 2004 convertito dalla l. n. 63 del 2004
norma di riferimento della disciplina transitoria richiamata nella ricostruzione del giudicato e nel principio di diritto applicato
d.l. n. 120 del 1995, art. 4, comma 5, convertito dalla l. n. 236 del 1995
richiamato come fonte di cessazione della disciplina dei lettori di madre lingua e di passaggio al nuovo regime dei collaboratori linguistici
sentenza CGCE 26 giugno 2001, causa C-212/99
richiamata come fonte dei principi europei di tutela dei lettori di madre lingua e della loro diretta applicabilità
sentenza CGUE n. 276 del 2008
richiamata dalla ricorrente a sostegno dei principi europei già affermati in materia
Massime di principio
- Nel caso di rapporti di durata e obbligazioni periodiche, il giudicato sulla fattispecie accertata esplica efficacia anche per il tempo successivo alla sua formazione, impedendo il riesame di questioni già decise, salvo sopravvenienze di fatto o di diritto che modifichino il contenuto del rapporto o il suo regolamento.
- Il giudicato esterno, per la sua natura imperativa e indisponibile, va interpretato come una norma; l'interpretazione è quindi soggetta alle regole ermeneutiche delle disposizioni normative e l'errore interpretativo può essere censurato in cassazione come violazione di legge.
- Quando una precedente decisione passata in giudicato ha già escluso l'applicabilità di una norma sopravvenuta a un determinato rapporto, tale esclusione vincola le parti anche nei giudizi successivi sul medesimo rapporto, se la questione non è stata validamente devoluta o censurata.
- Nel giudizio di legittimità, se il motivo che investe la violazione del giudicato è fondato, restano assorbite le ulteriori censure che presuppongono la rinnovazione dell'esame di merito o processuale della controversia.
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