Cassazione Civile, Ordinanza n. 34715/2022 del 25/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato l'estinzione del giudizio per intervenuta rinuncia agli atti del ricorrente. Ha precisato che la rinuncia comporta sempre l'estinzione del processo di cassazione, anche se l'impugnazione presenti un vizio di inammissibilità; pertanto non ha esaminato nel merito i tre motivi di ricorso né si è pronunciata sulle spese, poiché il Ministero intimato non aveva svolto difese.
Esito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Il giudizio nasce dal rigetto, da parte del Tribunale di Milano, delle domande di un cittadino bangladino dirette all'accertamento dello status di rifugiato, in subordine della protezione sussidiaria e, in ulteriore subordine, del permesso di soggiorno per motivi umanitari. Avverso il decreto il richiedente ha proposto ricorso per cassazione articolato in tre motivi. Nel corso del procedimento di legittimità, dopo una prima deliberazione in camera di consiglio e prima della pubblicazione dell'ordinanza, il ricorrente ha però depositato dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio. La Corte osserva anche che la procura speciale apposta in calce al ricorso non risultava conforme al requisito dell'art. 35-bis, comma 13, del d.lgs. n. 25 del 2008, poiché conteneva l'indicazione del provvedimento impugnato e della data di rilascio del mandato, ma non una specifica attestazione del difensore circa la posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento; tuttavia tale profilo resta assorbito dalla rinuncia.
Norme richiamate
art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008
La procura speciale per il ricorso per cassazione avverso il decreto definitorio del procedimento deve rispettare il requisito formale previsto dalla norma, compresa l'attestazione della posteriorità del mandato rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato; nel caso concreto tale requisito non risultava soddisfatto.
d.lgs. n. 25 del 2008
È il decreto legislativo che disciplina il procedimento in materia di protezione internazionale; il decreto impugnato era stato emesso all'esito del procedimento previsto dall'art. 35-bis.
Cass. S.U. n. 19514 del 2008
Richiamata come precedente conforme al principio secondo cui la rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio anche in presenza di una possibile causa di inammissibilità dell'impugnazione.
Cass. n. 32068 del 2018
Richiamata a sostegno del medesimo principio sull'effetto estintivo della rinuncia al ricorso per cassazione.
Massime di principio
- La rinuncia agli atti del giudizio di cassazione produce l'estinzione del processo anche quando l'impugnazione sia affetta da cause di inammissibilità, poiché la rinuncia rende superfluo ogni ulteriore esame dell'impugnazione.
- Nel ricorso per cassazione avverso i decreti emessi ai sensi dell'art. 35-bis del d.lgs. n. 25 del 2008, la procura speciale deve contenere gli elementi formali richiesti dalla norma, compresa l'attestazione della successività del mandato rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, non essendo sufficiente la sola autenticazione della firma.
- Quando la parte intimata non svolge difese, non sussiste obbligo di provvedere sulle spese processuali in sede di declaratoria di estinzione conseguente a rinuncia.
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